Dal 1° luglio 2026, per il TFR dei nuovi assunti del settore privato è prevista l’adesione automatica al fondo pensione di categoria, salvo scelta diversa entro 60 giorni. Per modificare le opzioni di conferimento delle quote di accantonamento e della contribuzione a proprio carico, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul Portale della Previdenza Complementare il modulo TFR3 provvisorio per la destinazione del TFR, con una sezione rivolta ai lavoratori di prima assunzione ed una a quelli che hanno già un fondo pensione attivo. In sintesi:
- il modulo TFR3 è utilizzabile dal 1° luglio 2026 in attesa di quello ufficiale adottato con decreto interministeriale Lavoro-MEF;
- la compilazione è riservata ai lavoratori assunti dal 1° luglio 2026, di prima assunzione oppure non di prima assunzione se hanno conferito il TFR alla previdenza complementare;
- la scelta va comunicata entro 60 giorni dalla data di assunzione, oltre i quali l’adesione automatica al fondo è definitiva;
- l’adesione automatica comporta il conferimento del TFR e della contribuzione a carico del datore e del lavoratore nella misura fissata dagli accordi collettivi;
- la disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 1, commi 204-205, della Legge 199/2025, che ha modificato l’articolo 8 del d.lgs. 252/2005;
- le regole applicative sono quelle fissate dalle direttive Covip del 19 giugno 2026, che sostituiscono la deliberazione del 24 aprile 2008.
Il modulo TFR3 pubblicato dal Ministero del Lavoro
La bozza ministeriale del modulo documenta la consegna dell’informativa obbligatoria e registra la scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR. Vale in via transitoria, nelle more del modello ufficiale che sarà approvato con decreto interministeriale dei ministeri del Lavoro e dell’Economia. Il lavoratore indica anzitutto se si trova alla prima assunzione oppure no, e compila la sezione corrispondente. Dalla distinzione dipendono le scelte ammesse e la stessa possibilità di mantenere il TFR in azienda.
Le opzioni nel modulo TFR3 per i lavoratori di prima assunzione
La sezione per i lavoratori di prima assunzione raccoglie la scelta sulla destinazione del TFR maturando entro 60 giorni dall’assunzione, secondo l’adesione automatica introdotta dall’articolo 8, commi 7-bis e seguenti, del d.lgs. 252/2005 (aggiunti dall’articolo 1, comma 204, della legge 199/2025). Le scelte esprimibili sono quattro:
- il conferimento del TFR alla forma pensionistica di destinazione automatica prevista dal contratto collettivo, con l’indicazione della percentuale;
- il diniego al versamento del contributo a proprio carico alla forma di destinazione automatica, ammesso solo se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale;
- il conferimento esplicito del TFR a una forma di previdenza complementare scelta dal lavoratore, con la denominazione del fondo e la percentuale;
- il diniego al conferimento del TFR alla previdenza complementare, con il trattamento regolato dall’articolo 2120 del codice civile ed eventuale versamento al Fondo Tesoreria INPS.
Una percentuale di conferimento inferiore al 100% è ammessa solo se prevista dagli accordi o dal contratto collettivo applicabile. In assenza di accordi, la forma di destinazione è quella residuale individuata dal decreto del Ministro del lavoro 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l’intero importo del TFR.
Il modulo TFR3 per chi firma un nuovo contratto senza essere alla prima assunzione
Chi non è alla prima assunzione e viene assunto dal 1° luglio 2026 compila comunque il modulo, dichiarando la propria posizione previdenziale: da quella dichiarazione dipende se opera o meno l’adesione automatica (articolo 8, comma 9-bis, del d.lgs. 252/2005). Il termine per la scelta è di 60 giorni dalla data della nuova assunzione.
Se il lavoratore ha già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento, totale o parziale, del TFR, indica a quale forma destinare il TFR maturando, con la relativa percentuale, scegliendo tra quella di destinazione automatica e un fondo diverso. Senza una scelta entro i 60 giorni aderisce automaticamente alla forma collettiva prevista dagli accordi. Il versamento del contributo a proprio carico non è obbligatorio se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale (articolo 8, comma 9-bis, del d.lgs. 252/2005, che rinvia all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995).
Se il lavoratore dichiara di non avere un’adesione alla previdenza complementare alimentata dal TFR, l’adesione automatica non opera: il TFR è regolato dall’articolo 2120 del codice civile e, dove previsto, versato al Fondo Tesoreria INPS (articolo 1, commi 755 e 756, della legge 296/2006). Il lavoratore conserva il diritto di destinare il TFR maturando a un fondo pensione in un momento successivo, con un’adesione volontaria.
Il modulo TFR3 sostituisce il TFR2 per le assunzioni dal 1° luglio
Il modulo TFR3 raccoglie la scelta sulla destinazione del TFR per chi viene assunto dopo il 30 giugno 2026 mentre il modulo TFR2 continua a valere per i rapporti avviati fino al 30 giugno, dove il semestre di silenzio-assenso non è ancora scaduto, e per chi, avendo mantenuto il TFR in azienda, decide in un secondo momento di conferirlo a un fondo pensione. La modulistica precedente distingueva i lavoratori già occupati al 31 dicembre 2006, che compilavano il modulo TFR1, dai nuovi assunti dal 1° gennaio 2007, ai quali era riservato il TFR2.
| Modulo | Quando si utilizza |
|---|---|
| TFR2 | assunzioni fino al 30 giugno 2026, con sei mesi per la scelta e silenzio-assenso dal settimo mese |
| TFR3 | assunzioni dal 1° luglio 2026, con 60 giorni per la scelta e adesione automatica dalla data di assunzione |
La differenza sostanziale riguarda il punto di partenza. Con il silenzio-assenso il lavoratore era considerato aderente solo alla scadenza dei sei mesi, e al fondo confluiva il solo TFR. Con l’adesione automatica il lavoratore è aderente già dalla data di assunzione, e l’adesione si estende alla contribuzione prevista dagli accordi collettivi.
Il contributo a carico del lavoratore trattenuto in busta paga
Il silenzio sul modulo TFR3 produce un effetto che il meccanismo precedente non aveva. Oltre al TFR, al fondo confluisce la contribuzione a carico del lavoratore nella misura fissata dal contratto collettivo, trattenuta ogni mese in busta paga, insieme al contributo del datore di lavoro. Nei fondi negoziali la base di calcolo è il minimo tabellare del livello di inquadramento, non la retribuzione annua lorda.
I valori del CCNL Metalmeccanica Industria chiariscono l’ordine di grandezza per un neoassunto al livello C3, con minimo tabellare di 2.211,43 euro mensili dal 1° giugno 2026, iscritto in automatico al fondo di categoria.
| Voce mensile | Importo |
|---|---|
| contributo a carico del lavoratore, 1,2% del minimo | 26,54 euro trattenuti in busta paga |
| contributo del datore di lavoro, 2% del minimo | 44,23 euro |
| contributo del datore per le nuove adesioni sotto i 35 anni, 2,2% | 48,65 euro |
Su tredici mensilità la trattenuta a carico del lavoratore vale circa 345 euro l’anno, mentre il contributo del datore arriva a 632 euro. Chi rinuncia entro i 60 giorni evita la prima e perde il secondo, oltre a mantenere il TFR nel regime dell’articolo 2120 del codice civile. Per quantificare la quota di TFR in gioco nel proprio caso è disponibile il calcolo del TFR di PMI.it, che stima accantonamento annuo, rivalutazione e netto della liquidazione a partire dalla retribuzione.
La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria quando la retribuzione annua lorda corrisposta dal datore di lavoro è inferiore all’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995, pari a 7.101,12 euro per il 2026 (circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025). In quel caso il lavoratore dichiara nel modulo di non voler destinare la propria contribuzione, mentre il conferimento del TFR prosegue.
Dove il contratto collettivo esclude i versamenti contributivi durante il periodo di prova, le direttive Covip distinguono le due componenti: il TFR è versato dalla data di assunzione, i contributi partono al superamento della prova.
Compilazione del modulo e consegna al datore di lavoro
Il modulo TFR3 provvisorio raccoglie i dati anagrafici del lavoratore, il datore di lavoro e la data di assunzione, la dichiarazione di aver ricevuto l’informativa, la qualificazione come lavoratore di prima assunzione e la sezione corrispondente, con l’attestazione del datore di lavoro nell’ultima parte. Una volta compilato va consegnato al datore, che lo acquisisce insieme all’informativa e ne conserva copia controfirmata. La procedura segue tempi precisi:
- al momento dell’assunzione il datore consegna al lavoratore l’informativa sugli accordi applicabili e il modulo di destinazione del TFR;
- il lavoratore ha 60 giorni per compilarlo e indicare la propria scelta, oppure per comunicare la rinuncia all’adesione automatica;
- il datore acquisisce il modulo e rilascia al lavoratore una copia controfirmata;
- in assenza di scelta entro i 60 giorni scatta l’adesione automatica, con versamenti dal mese successivo e recupero delle quote dalla data di assunzione.
Il recupero delle quote maturate nella finestra dei 60 giorni segue regole contributive proprie, perché in quel periodo la destinazione del TFR non è ancora definita e le somme assumono natura di competenze arretrate ai fini dell’imputazione. La data in cui il modulo viene controfirmato diventa così il riferimento per stabilire la tempestività della denuncia contributiva.
Domande frequenti sul modulo di destinazione del TFR
Chi deve compilare il modulo TFR3?
Lo compilano i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026: quelli di prima assunzione e quelli non di prima assunzione che hanno già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR. La consegna avviene al momento dell’assunzione, insieme all’informativa obbligatoria prevista dall’articolo 8, comma 8, del d.lgs. 252/2005.
Un lavoratore assunto prima del 1° luglio 2026 deve compilarlo?
No. Per chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi il silenzio-assenso semestrale previgente, con i sei mesi per la scelta sulla destinazione del TFR e il modulo TFR2. Il nuovo modulo riguarda le assunzioni dal 1° luglio 2026.
Chi è escluso dall’adesione automatica al fondo pensione?
Sono esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti pubblici, i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni e i rapporti che cessano prima dei 60 giorni. Tra i lavoratori non di prima assunzione, non rientrano nell’automatismo chi ha riscattato integralmente la posizione o chi era iscritto a un fondo senza conferimento del TFR.
Si può aderire al fondo senza versare il contributo a proprio carico?
Solo se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale. Fuori da questo caso l’adesione automatica comporta la contribuzione nella misura prevista dagli accordi collettivi, e chi vuole evitare la trattenuta deve rinunciare all’adesione entro i 60 giorni, rinunciando con essa anche al contributo del datore di lavoro.
Un lavoratore che resta nella stessa azienda deve compilare il modulo?
No. Il modulo si consegna solo in occasione di una nuova assunzione. Chi prosegue lo stesso rapporto di lavoro non rientra nell’adesione automatica e non ha alcun termine di 60 giorni. Per destinare il TFR maturando a un fondo pensione può aderire in forma volontaria in qualsiasi momento; la scelta di mantenerlo in azienda è sempre revocabile (quella opposta è invece irrevocabile).