Modulo TFR3 ufficiale per il TFR al fondo pensione, come si compila

di Barbara Weisz

11 Settembre 2026 08:16

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Il decreto Lavoro-MEF adotta il modello definitivo con le opzioni per ogni profilo, le modifiche alla bozza e il costo in busta paga dell'adesione automatica

In vigore il modulo TFR3 definitivo con cui i nuovi assunti del settore privato decidono la destinazione del TFR, dopo due mesi di regime transitorio. Il testo conferma le sezioni della bozza finora pubblicata sul Portale della Previdenza Complementare (una per chi è alla prima assunzione ed una per chi ha già un fondo pensione), corregge le opzioni sulle percentuali di TFR e prepara la compilazione online, lasciando invariato il termine per sottrarsi all’adesione automatica al fondo pensione di categoria.

In sintesi:

  • il modulo TFR3 ufficiale è l’Allegato A del decreto interministeriale Lavoro-MEF del 4 settembre 2026, pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro;
  • riguarda i lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026: la Sezione 1 vale per la prima assunzione, la Sezione 2 per chi ha già un fondo pensione alimentato dal TFR (art. 8, commi 7 e 9-bis, d.lgs. 252/2005, modificato dall’art. 1, comma 204, L. 199/2025);
  • la scelta va consegnata al datore entro 60 giorni dall’assunzione, dopo i quali opera l’adesione automatica con TFR e contributi dalla data di assunzione (art. 8, commi 7-quater e 7-quinquies, d.lgs. 252/2005);
  • la compilazione online partirà dalla data comunicata dal Ministero del Lavoro, con regole fissate da un decreto direttoriale (art. 1, comma 2, del decreto 4 settembre 2026);
  • le istruzioni applicative sono nelle direttive Covip del 19 giugno 2026, che sostituiscono la deliberazione del 24 aprile 2008.

Il modulo TFR3 ufficiale adottato con il decreto Lavoro-MEF

Il modulo TFR3 ufficiale è l’Allegato A del decreto 4 settembre 2026, (Min. Economia e Lavoro), che lo istituisce per i lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. Ai sensi dell’art. 2 del decreto, il modulo serve per esercitare le facoltà previste dall’articolo 8, commi 7-quater e 9-bis, del d.lgs. 252/2005 e adempiere agli obblighi informativi dei commi 8 e 9-bis.

Il contenuto del modello definitivo è fissato dall’art. 2, comma 2, del decreto e comprende:

  • l’attestazione dell’informativa ricevuta dal datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del d.lgs. 252/2005;
  • le opzioni esercitabili dal lavoratore entro 60 giorni, previste dal comma 7-quater;
  • le dichiarazioni sulla posizione previdenziale pregressa, richieste dal comma 9-bis;
  • le avvertenze sugli effetti dell’adesione automatica, disciplinati dai commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quinquies.

Il lavoratore indica anzitutto se si trova alla prima assunzione oppure no, e compila la sezione corrispondente. Dalla distinzione dipendono le scelte ammesse e la stessa possibilità di mantenere il TFR in azienda:

Situazione alla data di assunzione Parte del modulo TFR3 da compilare
lavoratore di prima assunzione (art. 8, comma 7, d.lgs. 252/2005) dichiarazione di prima assunzione e Sezione 1, con le opzioni A, B, C e D
lavoratore non di prima assunzione con un fondo pensione alimentato, in tutto o in parte, dal TFR dichiarazione di adesione in essere e Sezione 2, con le opzioni A, B e C
lavoratore non di prima assunzione senza un fondo alimentato dal TFR o con la posizione riscattata per intero solo la dichiarazione iniziale, senza sezioni: il TFR segue l’articolo 2120 del codice civile

Le opzioni nel modulo TFR3 per i lavoratori di prima assunzione

La sezione per i lavoratori di prima assunzione raccoglie la scelta sulla destinazione del TFR maturando entro 60 giorni dall’assunzione, secondo l’adesione automatica disciplinata dall’articolo 8, commi 7 e seguenti, del d.lgs. 252/2005, come modificato dall’articolo 1, comma 204, della legge 199/2025. Le scelte esprimibili sono quattro:

  • opzione A, il conferimento del TFR alla forma pensionistica prevista dall’adesione automatica, con l’indicazione della percentuale;
  • opzione B, il diniego al versamento del contributo a proprio carico alla forma di destinazione automatica, ammesso solo se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale;
  • opzione C, il conferimento esplicito del TFR a una forma di previdenza complementare scelta dal lavoratore, con la denominazione del fondo e la percentuale;
  • opzione D, il diniego al conferimento del TFR alla previdenza complementare, con il trattamento regolato dall’articolo 2120 del codice civile ed eventuale versamento al Fondo Tesoreria INPS.

Nel testo definitivo una percentuale di conferimento inferiore al 100% è ammessa solo se prevista dall’accordo o dal contratto collettivo di riferimento. In assenza di accordi, la forma di destinazione è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro 31 marzo 2020, n. 85, cioè il fondo Cometa, alla quale è conferito l’intero importo del TFR. La scelta dell’opzione D si può rivedere in qualsiasi momento, destinando il TFR maturando alla previdenza complementare.

Il modulo TFR3 per chi firma un nuovo contratto senza essere alla prima assunzione

Chi non è alla prima assunzione e avvia un nuovo rapporto dal 1° luglio 2026 compila comunque il modulo, dichiarando la propria posizione previdenziale: da quella dichiarazione dipende se opera o meno l’adesione automatica (articolo 8, comma 9-bis, del d.lgs. 252/2005). Il termine per la scelta è di 60 giorni dalla data della nuova assunzione.

Se il lavoratore ha già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento, totale o parziale, del TFR, compila la Sezione 2 e indica a quale forma destinare il TFR maturando, con la relativa percentuale, scegliendo tra quella prevista dall’adesione automatica (opzione A) e un fondo diverso (opzione C). Senza una scelta entro i 60 giorni aderisce automaticamente alla forma collettiva prevista dagli accordi. Il versamento del contributo a proprio carico non è obbligatorio se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale (opzione B; articolo 8, comma 9-bis, del d.lgs. 252/2005, che rinvia all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995).

Le opzioni della Sezione 2 riguardano solo la scelta del fondo. Secondo la nota del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2026, chi ha già un’adesione alimentata dal TFR può mantenere il TFR in azienda solo se ha riscattato per intero la posizione nel fondo precedente. Una quota inferiore al 100% è ammessa se la prevede il contratto collettivo oppure, per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 senza accordi che destinino il TFR alla previdenza complementare, nella misura minima del 50%.

Se il lavoratore dichiara di non avere un’adesione alla previdenza complementare alimentata dal TFR, l’adesione automatica non opera: il TFR è regolato dall’articolo 2120 del codice civile e, dove previsto, versato al Fondo Tesoreria INPS (articolo 1, commi 755 e 756, della legge 296/2006). Il lavoratore conserva il diritto di destinare il TFR maturando a un fondo pensione in un momento successivo, con un’adesione volontaria.

Le modifiche del modulo TFR3 definitivo rispetto alla bozza

Il modulo TFR3 definitivo conserva la struttura della bozza diffusa il 30 giugno 2026, con le stesse dichiarazioni iniziali, le due sezioni e il termine di 60 giorni. Le correzioni toccano le opzioni di conferimento del TFR, come emerge dal confronto tra la bozza ministeriale del modulo TFR3 e l’Allegato A del decreto:

Parte del modulo Versione definitiva rispetto alla bozza
Sezione 1, opzioni A e C eliminato il richiamo ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993: la quota di TFR inferiore al 100% è ammessa solo se la prevede l’accordo o il contratto collettivo
Sezione 1 e Sezione 2, opzione A il TFR va alla forma pensionistica «prevista dall’adesione automatica», formula che sostituisce «in modo automatico»
Sezione 2, opzioni A e C confermata per gli iscritti ante 29 aprile 1993 la quota minima del 50% quando gli accordi non destinano il TFR alla previdenza complementare
informativa, dichiarazioni e attestazione del datore testo invariato
formato oltre al modello cartaceo, compilazione online con eventuale notifica al datore, dalla data che il Ministero del Lavoro renderà nota

La quota minima del 50% per chi è iscritto alla previdenza obbligatoria da prima del 29 aprile 1993 figura ora solo nella Sezione 2, riservata ai lavoratori che hanno già un fondo alimentato dal TFR. Per la Sezione 1 l’unica fonte che consente una percentuale ridotta è la contrattazione collettiva.

Il modulo TFR3 sostituisce il TFR2 per le assunzioni dal 1° luglio

Il modulo TFR3 raccoglie la scelta sulla destinazione del TFR per chi è assunto dopo il 30 giugno 2026, mentre il modulo TFR2, allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007 e aggiornato dal decreto 22 marzo 2018, continua a valere per i rapporti avviati fino al 30 giugno 2026, con il semestre di silenzio-assenso previgente, e per chi, avendo mantenuto il TFR in azienda, decide in un secondo momento di conferirlo a un fondo pensione. La modulistica precedente distingueva i lavoratori già occupati al 31 dicembre 2006, che compilavano il modulo TFR1, dai nuovi assunti dal 1° gennaio 2007, ai quali era riservato il TFR2.

Modulo Quando si utilizza
TFR2 assunzioni fino al 30 giugno 2026, con sei mesi per la scelta e silenzio-assenso dal settimo mese
TFR3 assunzioni dal 1° luglio 2026, con 60 giorni per la scelta e adesione automatica dalla data di assunzione

La differenza sostanziale riguarda la decorrenza. Con il silenzio-assenso il lavoratore era considerato aderente solo alla scadenza dei sei mesi, e al fondo confluiva il solo TFR. Con l’adesione automatica il lavoratore è aderente già dalla data di assunzione, e l’adesione si estende alla contribuzione prevista dagli accordi collettivi.

Il contributo a carico del lavoratore trattenuto in busta paga

Con l’adesione automatica al fondo confluisce, oltre al TFR, la contribuzione a carico del lavoratore nella misura fissata dal contratto collettivo, trattenuta ogni mese in busta paga, insieme al contributo del datore di lavoro. Il silenzio sul modulo TFR3 produce così un effetto che il meccanismo precedente non aveva. Nei fondi negoziali il contributo minimo si calcola sul minimo tabellare del livello di inquadramento, mentre per Cometa le quote volontarie aggiuntive si calcolano sulla retribuzione utile ai fini del TFR.

I valori del CCNL Metalmeccanica Industria chiariscono l’ordine di grandezza per un neoassunto al livello C3, con minimo tabellare di 2.211,43 euro mensili dal 1° giugno 2026, iscritto in automatico al fondo di categoria.

Voce mensile Importo
contributo a carico del lavoratore, 1,2% del minimo 26,54 euro trattenuti in busta paga
contributo del datore di lavoro, 2% del minimo 44,23 euro
contributo del datore per le nuove adesioni sotto i 35 anni, 2,2% 48,65 euro

Il vademecum aziende di Cometa include la tredicesima nella base di calcolo delle quote di lavoratore, datore e TFR: su tredici mensilità la trattenuta a carico del lavoratore vale circa 345 euro l’anno, mentre il contributo del datore arriva a 575 euro, 632 per chi aderisce sotto i 35 anni. Con il primo versamento si aggiunge la quota di iscrizione una tantum di 5,16 euro a carico del lavoratore e altrettanti a carico del datore. Chi rinuncia entro i 60 giorni evita la trattenuta e perde il contributo aziendale, oltre a mantenere il TFR nel regime dell’articolo 2120 del codice civile. Per quantificare la quota di TFR in gioco nel proprio caso è disponibile il calcolo del TFR di PMI.it, che stima accantonamento annuo, rivalutazione e netto della liquidazione a partire dalla retribuzione.

La trattenuta sconta i contributi INPS ordinari, perché si sottrae dalla retribuzione dopo il loro calcolo, ed è esclusa dall’imponibile IRPEF entro il limite dei versamenti ai fondi pensione deducibili, pari a 5.300 euro annui dal periodo d’imposta 2026 (art. 8, comma 4, del d.lgs. 252/2005): il costo netto in busta paga risulta perciò inferiore all’importo lordo, in misura che dipende da aliquota marginale e detrazioni del singolo lavoratore.

La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria quando la retribuzione annua lorda corrisposta dal datore di lavoro è inferiore all’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995, pari a 7.101,12 euro per il 2026 (circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025). In quel caso il lavoratore dichiara nel modulo, con l’opzione B, di non voler destinare la propria contribuzione, mentre il conferimento del TFR prosegue.

Dove il contratto collettivo esclude i versamenti contributivi durante il periodo di prova, le direttive Covip distinguono le due componenti: il TFR è versato dalla data di assunzione, i contributi partono al superamento della prova.

Compilazione del modulo TFR3 e consegna al datore di lavoro

Il lavoratore consegna al datore il modulo TFR3 compilato e firmato entro 60 giorni dall’assunzione. Il modello pubblicato sul Portale della Previdenza Complementare raccoglie i dati anagrafici del lavoratore, il datore di lavoro e la data di assunzione, la dichiarazione di aver ricevuto l’informativa, la qualificazione come lavoratore di prima assunzione e la sezione corrispondente, con l’attestazione del datore di lavoro nell’ultima parte. Il datore conserva la dichiarazione e ne rilascia copia al lavoratore (art. 2, comma 3, del decreto 4 settembre 2026). La procedura si articola in quattro fasi:

  1. al momento dell’assunzione il datore consegna al lavoratore l’informativa sugli accordi applicabili e il modulo di destinazione del TFR;
  2. il lavoratore ha 60 giorni per compilarlo e indicare la propria scelta, oppure per comunicare la rinuncia all’adesione automatica;
  3. il datore acquisisce il modulo e rilascia al lavoratore una copia controfirmata;
  4. in assenza di scelta entro i 60 giorni scatta l’adesione automatica, con versamenti dal mese successivo e recupero delle quote dalla data di assunzione.

Compilazione, notifica, presa in carico da parte del datore e conservazione dei dati saranno disciplinate da un decreto direttoriale: fino a quella data il modulo si compila sul PDF dell’Allegato A, con la firma del lavoratore e l’attestazione del datore. La compilazione online del modulo TFR3 partirà poi dalla data che sarà resa nota sul sito del Ministero del Lavoro: il lavoratore potrà compilarlo in formato digitale ed eventualmente notificarlo al datore, nel rispetto delle norme su identificazione dell’utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione (art. 1, comma 2, del decreto).

Il recupero delle quote maturate nella finestra dei 60 giorni segue regole contributive proprie, perché in quel periodo la destinazione del TFR non è ancora definita e le somme assumono natura di competenze arretrate ai fini dell’imputazione. La data in cui il datore controfirma il modulo diventa così il riferimento per stabilire la tempestività della denuncia contributiva.

Domande frequenti sul modulo di destinazione del TFR

Chi deve compilare il modulo TFR3?

Il modulo riguarda i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026, che dichiarano anzitutto se sono alla prima assunzione. Chi lo è compila la Sezione 1; chi non lo è e ha già un’adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR compila la Sezione 2; chi non ha un fondo alimentato dal TFR si ferma alla dichiarazione iniziale. Il datore lo consegna al momento dell’assunzione, insieme all’informativa obbligatoria prevista dall’articolo 8, comma 8, del d.lgs. 252/2005.

Chi ha firmato il modulo TFR3 provvisorio deve compilare quello ufficiale?

Il decreto del 4 settembre 2026 adotta il nuovo modello senza norme transitorie sulle scelte già consegnate con il modulo provvisorio. La nota del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2026 richiedeva la forma scritta e ammetteva l’uso del draft in attesa del modello ufficiale: la dichiarazione firmata dal lavoratore e conservata dal datore documenta quindi la scelta esercitata entro i 60 giorni. Per le assunzioni successive il Portale della Previdenza Complementare mette a disposizione, nella sezione Modulistica, il testo dell’Allegato A.

Un lavoratore assunto prima del 1° luglio 2026 deve compilarlo?

No. Per chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi il silenzio-assenso semestrale previgente, con i sei mesi per la scelta sulla destinazione del TFR e il modulo TFR2. Il nuovo modulo riguarda le assunzioni dal 1° luglio 2026.

Si può aderire al fondo senza versare il contributo a proprio carico?

Solo se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale. Fuori da questo caso l’adesione automatica comporta la contribuzione nella misura prevista dagli accordi collettivi, e chi vuole evitare la trattenuta deve rinunciare all’adesione entro i 60 giorni, rinunciando con essa anche al contributo del datore di lavoro.

Un lavoratore che prosegue il rapporto nella stessa azienda deve compilare il modulo?

No. Il modulo si consegna solo in occasione di una nuova assunzione. Chi prosegue lo stesso rapporto di lavoro è escluso dall’adesione automatica e non ha alcun termine di 60 giorni. Per destinare il TFR maturando a un fondo pensione può aderire in forma volontaria in qualsiasi momento; la scelta di mantenerlo in azienda è sempre revocabile (quella opposta è invece irrevocabile).

Il modulo TFR3 ufficiale in PDF

Il modulo TFR3 ufficiale in PDF è l’Allegato A del decreto interministeriale del 4 settembre 2026, pubblicato dal Ministero del Lavoro nella sezione Modulistica del Portale della Previdenza Complementare. Il documento riporta le dichiarazioni iniziali, la Sezione 1 per i lavoratori di prima assunzione, la Sezione 2 per chi ha già un fondo alimentato dal TFR e l’attestazione finale del datore di lavoro.