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Arretrati TFR dei neoassunti, le istruzioni INPS per versare senza sanzioni

di Barbara Weisz

24 Luglio 2026 12:00

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Il messaggio INPS 2325/2026 considera competenze arretrate le quote di TFR maturate nei primi 60 giorni di assunzione e indica codice, termine e conseguenze per chi denuncia in ritardo

L’INPS ha sciolto il primo nodo contributivo aperto dall’avvio della adesione automatica al fondo pensione per i neoassunti del settore privato. Con il messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026 la Direzione Centrale Entrate spiega ai datori di lavoro come gestire le quote di trattamento di fine rapporto maturate nei sessanta giorni in cui il lavoratore di prima assunzione può ancora scegliere dove far confluire il proprio TFR.

In sintesi:

  • le quote di TFR maturate tra la data di assunzione e la scelta del lavoratore assumono natura di competenze arretrate ai fini contributivi (messaggio INPS n. 2325 del 10 luglio 2026);
  • la regolarizzazione avviene con il codice causale CF05 nel flusso Uniemens, istituito dalla circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026;
  • il termine per versare senza sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive scade il mese successivo al perfezionamento della scelta del lavoratore;
  • oltre quel termine si applicano il codice CF02 e il codice CF11 per la maggiorazione;
  • la disciplina riguarda i lavoratori di prima assunzione assunti dopo il 30 giugno 2026, esclusi i domestici (art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, come modificato dall’art. 1, comma 204, della L. n. 199/2025).

Quote TFR dei 60 giorni come competenze arretrate

Le somme accantonate tra l’assunzione e la scelta del lavoratore sono competenze arretrate sotto il profilo dell’imputazione contributiva. La ragione è che, in quella finestra, la destinazione del TFR non è ancora definita: le quote possono finire alla previdenza complementare oppure, se il lavoratore opta per il regime dell’articolo 2120 del codice civile, al Fondo di Tesoreria INPS quando ricorrono i presupposti dimensionali. Nel messaggio si legge che tali quote «assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva».

Il datore di lavoro non versa quindi nulla nel corso dei sessanta giorni. L’obbligo di versamento alla forma pensionistica di destinazione sorge solo dal mese successivo alla scadenza del termine, pur producendo effetti fin dalla data di prima assunzione, come previsto dal comma 7-quinquies dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005.

Codice CF05 in Uniemens per gli arretrati TFR

Per assolvere l’obbligo contributivo si utilizza il codice causale CF05, istituito dalla circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026, con il significato di «Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199». Nel flusso Uniemens il codice va indicato nell’elemento TipoImpPregCMT, all’interno del percorso GestioneTFR, MeseTFR, MeseTesoreria, Contribuzione, ImportoPregresso.

Il rispetto del termine esclude sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive. Se invece le quote arretrate sono denunciate in un mese diverso da quello immediatamente successivo alla scelta del lavoratore, la regolarizzazione richiede il codice CF02, con valorizzazione del codice CF11 per le somme dovute a titolo di maggiorazione. La differenza fra le due ipotesi ricade interamente sul costo del lavoro, perché nella seconda l’onere aggiuntivo grava sull’impresa.

Scadenze di versamento in base alla data di scelta

Il mese utile per la regolarizzazione decorre dal perfezionamento della scelta del lavoratore, non dalla scadenza fissa dei sessanta giorni. La distinzione ha effetti pratici immediati: chi rinuncia all’adesione automatica il ventesimo giorno perfeziona la scelta in quel momento e comprime il termine a carico del datore, che deve regolarizzare già nel mese successivo. Solo quando il lavoratore non manifesta alcuna volontà il perfezionamento coincide con la scadenza dei sessanta giorni.

Lavoratore di prima assunzione Entro quando regolarizzare le quote arretrate
Nessuna manifestazione di volontà nei 60 giorni, adesione automatica confermata Mese successivo alla scadenza dei 60 giorni
Rinuncia espressa all’adesione automatica nelle prime settimane Mese successivo a quello della rinuncia
Conferimento esplicito a un fondo pensione diverso da quello di categoria Mese successivo a quello della comunicazione
Scelta comunicata a ridosso del 60° giorno Mese successivo a quello della comunicazione

Un esempio chiarisce il meccanismo. Per un’assunzione con decorrenza 1° luglio 2026 i sessanta giorni maturano a fine agosto: in assenza di scelta l’azienda regolarizza a settembre, recuperando i ratei di luglio e agosto con il codice CF05. Se lo stesso lavoratore rinuncia il 20 luglio, il termine si sposta ad agosto e chi attende settembre incorre nel regime del CF02. Per quantificare l’importo dei ratei coinvolti è disponibile il calcolo del TFR di PMI.it, che stima l’accantonamento mensile a partire dalla retribuzione utile.

La data del perfezionamento va documentata. Il modulo ministeriale di scelta, controfirmato dal datore e consegnato in copia al lavoratore, è l’unico riscontro che consente di dimostrare quando la volontà è stata manifestata e, di conseguenza, la tempestività della denuncia contributiva.

Quando il TFR dei neoassunti confluisce nel Fondo di Tesoreria

Il TFR va al Fondo di Tesoreria INPS quando il lavoratore esclude la previdenza complementare e l’azienda supera la soglia dimensionale prevista dalla legge. Le direttive COVIP del 19 giugno 2026 precisano che, esercitata l’opzione per il regime dell’articolo 2120 del codice civile, il TFR maturando continua a essere disciplinato da quella norma fin dalla data di assunzione, ferma l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della L. n. 296/2006, come modificata dalla L. n. 199/2025.

Le nuove soglie del Fondo di Tesoreria si calcolano sulla media annua dei dipendenti dell’anno precedente e seguono un percorso decrescente: almeno 60 dipendenti nel biennio 2026-2027; almeno 50 dipendenti dal 2028 al 2031; almeno 40 dipendenti dal 2032. Sotto soglia il trattamento di fine rapporto rimane accantonato in azienda.

Due regolarizzazioni sotto lo stesso codice CF05

Il codice CF05 copre due adempimenti che non vanno confusi. Il primo riguarda i datori entrati nell’obbligo di Fondo di Tesoreria dal 1° gennaio 2026 per effetto delle nuove soglie, con recupero delle competenze da gennaio a giugno e termine fissato al 16 luglio 2026 dal messaggio INPS n. 1511 del 6 maggio 2026. Il secondo, oggetto del messaggio n. 2325/2026, riguarda le quote dei lavoratori di prima assunzione maturate nella finestra dei sessanta giorni.

Le due fattispecie hanno platea, periodo di riferimento e termine differenti. Un’azienda sopra soglia che abbia assunto dopo il 30 giugno può trovarsi a gestirle entrambe nello stesso anno, con flussi Uniemens da tenere separati per non sovrapporre gli arretrati del primo semestre a quelli generati dalla scelta del neoassunto.

Scelta del lavoratore nei 60 giorni e revoca

Il lavoratore di prima assunzione dispone di sessanta giorni dalla data di assunzione per rinunciare all’adesione automatica, conferire il TFR a una forma pensionistica complementare diversa da quella di categoria oppure mantenerlo secondo il regime dell’articolo 2120 del codice civile. Il comma 7-quater dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005 aggiunge che tale scelta può essere successivamente revocata, con possibilità di conferire in un secondo momento il TFR maturando a un fondo prescelto.

Di contro, il conferimento del TFR alla previdenza complementare è irrevocabile ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera a), del D.Lgs. n. 252/2005: chi aderisce, anche per effetto dell’automatismo, non può riportare le quote in azienda. Chi mantiene il TFR in azienda o lo lascia confluire nel Fondo di Tesoreria conserva invece la facoltà di aderire più avanti.

Restano fuori dal meccanismo di rinuncia i lavoratori non di prima assunzione. Per loro l’articolo 8, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 252/2005 prevede che il datore fornisca informativa sulla possibilità di indicare, entro sessanta giorni dall’assunzione, la forma pensionistica cui destinare il TFR maturando, con applicazione dell’adesione automatica in caso di silenzio. La facoltà di rinuncia riconosciuta dal comma 7-quater non è richiamata per questa platea.

Tabella riepilogativa delle regole sulla destinazione del TFR dei neoassunti tra fondo pensione, azienda e Fondo di Tesoreria INPS