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Cambio di residenza, il nuovo regolamento anagrafico esclude la PEC

di Teresa Barone

7 Settembre 2026 09:31

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Addio PEC per cambiare residenza, lo schema di riforma ammette solo la firma in Anagrafe o la procedura con identità digitale su ANPR online.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare la riscrittura del regolamento anagrafico del 1989, il testo che governa iscrizioni e variazioni nelle anagrafi comunali, per adeguarlo al censimento permanente e ai servizi digitali. Nella revisione rientra una stretta sulle modalità di presentazione: la dichiarazione di cambio di residenza non potrà più essere inviata via PEC all’ufficio anagrafe, perché le uniche vie ammesse saranno la sottoscrizione davanti all’ufficiale di anagrafe e la procedura telematica sul portale dell’ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Il nuovo testo ha già superato i pareri del Garante privacy e del Consiglio di Stato ma non è ancora in vigore e, fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento definitivo, continua a valere la PEC.

In sintesi:

  • lo schema di DPR interviene sul regolamento anagrafico approvato con DPR 30 maggio 1989, n. 223;
  • la base normativa è l’articolo 2, comma 2, del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38;
  • il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato con il provvedimento n. 299 del 17 aprile 2026;
  • il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 1182/2026 il 7 luglio 2026;
  • il regolamento non è ancora in vigore e la sua efficacia decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come si presenta oggi la dichiarazione di residenza

Oggi la dichiarazione anagrafica può essere sottoscritta davanti all’ufficiale di anagrafe oppure inviata al Comune competente con le modalità dell’articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, come stabilisce l’articolo 13, comma 3, del regolamento anagrafico nella versione sostituita dal DPR 30 luglio 2012, n. 154. I canali di invio a distanza sono tre, indicati dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27 aprile 2012: raccomandata, fax e via telematica, quest’ultima comprensiva della posta elettronica certificata. A questi si aggiunge la procedura online sul portale ANPR, attiva su tutto il territorio nazionale dal 2022.

L’invio telematico è ammesso a condizioni precise, che il Comune verifica prima di protocollare. La circolare ministeriale ne indica tre alternative:

  • la dichiarazione è sottoscritta con firma digitale;
  • l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso la carta d’identità elettronica, la carta nazionale dei servizi o altro strumento che consenta di individuare il dichiarante;
  • la dichiarazione è trasmessa dalla casella PEC del dichiarante, oppure reca la firma autografa accompagnata dalla copia del documento d’identità.

Il termine per dichiarare è di venti giorni dalla data in cui si è verificato il trasferimento, secondo l’articolo 13, comma 2, del regolamento anagrafico. Il Comune registra la dichiarazione entro due giorni lavorativi e dispone di quarantacinque giorni per gli accertamenti sulla dimora abituale. Gli effetti giuridici dell’iscrizione decorrono dalla data di presentazione, non da quella di conclusione dei controlli.

Cosa cambia con il nuovo regolamento anagrafico

Lo sportello comunale e il servizio ANPR per il cambio di residenza diventano gli unici canali per le dichiarazioni che riguardano il trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero, il cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune, la costituzione di nuova famiglia o convivenza e i mutamenti nella loro composizione.

Sono le tre fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) dell’articolo 13, comma 1, del regolamento anagrafico, quelle che il Consiglio dei Ministri, nel comunicato del 4 dicembre 2025 sull’esame preliminare del provvedimento, ha indicato come oggetto della razionalizzazione delle modalità di presentazione.

Il regime differenziato per tipo di dichiarazione è il seguente:

Dichiarazione anagrafica Come si presenta dopo la riforma
Trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero sportello anagrafe o portale ANPR
Cambio di abitazione nello stesso Comune sportello anagrafe o portale ANPR
Costituzione di nuova famiglia o convivenza e mutamenti nella composizione sportello anagrafe o portale ANPR
Cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza anche PEC e altri canali di invio a distanza
Cambiamento della qualifica professionale anche PEC e altri canali di invio a distanza
Cambiamento del titolo di studio anche PEC e altri canali di invio a distanza

Sul portale dell’Anagrafe nazionale ANPR i servizi anagrafici disponibili per i cittadini maggiorenni registrati sono: il cambio di residenza per il trasferimento da un Comune a un altro sul territorio nazionale; il rimpatrio dall’estero per gli iscritti all’AIRE; il cambio di abitazione nello stesso Comune. L’accesso richiede la propria identità digitale, ossia la Carta d’Identità Elettronica, le credenziali SPID oppure la CNS, consentendo di compilare la richiesta per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica.

Dichiarazioni anagrafiche tramite PEC

Una volta a regime la riforma, la PEC (posta elettronica certificata) sopravvive solo per le variazioni che non incidono sull’ubicazione della dimora abituale e che quindi non richiedono accertamenti sul posto: il cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza, la qualifica professionale e il titolo di studio. La differenza di trattamento segue la logica del controllo, perché per le altre fattispecie il Comune deve verificare l’effettiva dimora e il titolo di occupazione dell’alloggio, e l’identificazione forte del dichiarante attraverso identità digitale o presenza fisica riduce il margine di dichiarazioni non veritiere.

Sulle fattispecie non elencate, a partire dal trasferimento di residenza all’estero con iscrizione all’AIRE, il testo dello schema non è stato reso pubblico e la ricostruzione delle modalità ammesse va rinviata alla lettura del regolamento definitivo in Gazzetta Ufficiale.

L’iter della riforma

Il provvedimento nasce dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38, che ha imposto l’adeguamento del regolamento anagrafico al censimento permanente della popolazione e alla digitalizzazione dei servizi anagrafici. Il Consiglio dei Ministri lo ha approvato in esame preliminare il 4 dicembre 2025, insieme alle norme sull’irreperibilità rilevata dal censimento, sull’iscrizione dei detenuti stranieri privi di permesso di soggiorno e sulla vigilanza digitale sulla qualità dei dati anagrafici.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 299 del 17 aprile 2026, ha segnalato una criticità sulla restituzione ai Comuni in forma individuale dei dati raccolti nel censimento, suggerendo lo stralcio di alcune lettere dell’articolo 1 dello schema e una modifica della norma primaria. I rilievi non hanno fermato l’iter e il Consiglio di Stato ha reso il parere obbligatorio n. 1182/2026 il 7 luglio 2026. Mancano l’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri, l’emanazione con DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che segna l’inizio dell’efficacia delle nuove regole anagrafiche.

Chi perde il canale di invio a distanza

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L’effetto pratico ricade su chi non dispone di identità digitale e finora ha usato la PEC per evitare lo sportello, categoria che comprende molti cittadini anziani, chi rientra dall’estero dopo anni di iscrizione all’AIRE e chi si affida a un professionista per l’invio della dichiarazione. Il portale ANPR richiede infatti lo SPID oppure la CIE o la CNS, senza altre alternative di accesso. Le vie percorribili dopo l’entrata in vigore del regolamento sono tre:

  • la presentazione allo sportello anagrafe del Comune di nuova residenza, di norma previo appuntamento;
  • la dichiarazione presentata su ANPR da un componente maggiorenne della famiglia anagrafica per l’intero nucleo, con conferma richiesta agli altri maggiorenni coinvolti;
  • l’attivazione preventiva di credenziali digitali come SPID o quelle associate alla carta d’identità elettronica, che consentono di seguire anche lo stato della pratica e di scaricare i certificati.

Per chi deve dichiarare un trasferimento di residenza, la finestra sulla PEC resta aperta fino alla pubblicazione in GU del nuovo regolamento, alle condizioni della circolare ministeriale del 2012 e agli indirizzi che ogni Comune pubblica sul proprio sito istituzionale: il cambio di residenza online richiede il modulo ministeriale compilato in ogni sezione obbligatoria, il titolo di proprietà o di detenzione dell’alloggio e i dati dei componenti maggiorenni che si trasferiscono, pena l’irricevibilità della dichiarazione.