Ho dei contributi di lavoro estero accreditati dopo che sono andato in pensione. Ho iniziato a fare richiesta di ricostituzione anni fa. L’INPS ha risposto che il quesito è ancora in lavorazione per il ricalcolo della pensione. Quanto devo ancora aspettare?
Il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo per le pensioni con decorrenza 2026, recependo la variazione ISTAT dell’1,4%, si applica anche a a chi ha una domanda di ricostituzione della pensione in corso. E per quelle che coinvolgono contributi versati all’estero nell’ambito di convenzioni internazionali, il termine massimo stabilito dall’INPS per chiudere la pratica è di 115 giorni dalla presentazione della domanda.
Si tratta di un termine superiore a quello ordinario di 30 giorni previsto dalla legge n. 241/1990 e a quello di 85 giorni applicabile alla ricostituzione contributiva standard, proprio per tenere conto della complessità del coordinamento con gli enti previdenziali esteri.
I tempi si allungano con ente estero
Il termine di 115 giorni rappresenta il limite massimo entro cui INPS dovrebbe concludere il procedimento, ma nella pratica le tempistiche possono superarlo per due ordini di ragioni distinti. Il primo riguarda il coordinamento con l’ente previdenziale estero: se i contributi provengono da un Paese UE o da un Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale, INPS deve richiedere la verifica e il trasferimento dei dati all’istituto estero competente. Se quest’ultimo risponde lentamente o richiede documentazione integrativa, i tempi si allungano indipendentemente dalla celerità dell’ufficio italiano.
Il secondo fattore è il backlog interno: le pratiche di ricostituzione con contributi esteri sono tra le più complesse e tendono ad accumularsi, specie nelle sedi con alto volume di domande. La dicitura “in lavorazione” sul portale conferma che la pratica è stata ricevuta e presa in carico, ma non fornisce indicazioni sui tempi effettivi di conclusione.
Cosa fare se INPS non risponde nei termini?
Se il termine di 115 giorni è già decorso senza esito, il pensionato può attivare diversi strumenti in ordine di intensità. Il primo passo è inviare un sollecito formale tramite il servizio “MyINPS” o contattando il Contact Center (803164 da rete fissa, 06164164 da mobile). In alternativa ci si può rivolgere a un patronato, che può interloquire direttamente con gli uffici INPS e accelerare la lavorazione.
Se il ritardo persiste, l’istituto si configura in silenzio-inadempimento: il pensionato ha diritto di proporre ricorso o azione giudiziaria, ma deve farlo entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per il procedimento. Superato questo limite, si perde il diritto agli arretrati per i ratei prescritti, mentre il ricalcolo della pensione dall’origine resta comunque dovuto nei limiti della prescrizione quinquennale.
Ricostituzione 2026: i coefficienti cambiano il ricalcolo
Chi ha una domanda di ricostituzione in lavorazione in questo periodo ha un elemento in più a cui prestare attenzione. Con il Messaggio INPS n. 707 del 27 febbraio 2026, l’Istituto ha aggiornato i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e del montante contributivo applicabili alle pensioni con decorrenza nel 2026, recependo la variazione ISTAT dell’1,4% rispetto all’anno precedente. Questi coefficienti non riguardano solo le nuove liquidazioni: vengono applicati anche in sede di ricostituzione, nel ricalcolo della base pensionabile.
Chi ottiene il riconoscimento di contributi non conteggiati in origine vedrà il proprio assegno rideterminato con i parametri aggiornati, con effetti retroattivi nei limiti della prescrizione quinquennale sugli arretrati. Per chi è in attesa di risposta, è quindi utile verificare che la domanda presentata sia ancora attiva e, se i termini sono scaduti, sollecitare la lavorazione prima che si accumulino ulteriori mesi di prescrizione sugli arretrati maturati.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi