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Passaporto Digitale di Prodotto: primi obblighi dal 2027

di Barbara Weisz

22 Settembre 2026 11:55

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Dal 18 febbraio scatta il passaporto per alcune batterie, mentre per tessile e moda l'atto delegato UE è atteso a fine 2027.

Dal 2027 partono i primi obblighi sul Passaporto Digitale di Prodotto per alcune categorie di batterie, mentre per tessile, pneumatici, alluminio e altri prodotti le regole saranno introdotte progressivamente attraverso gli atti europei di settore. Per le imprese significa adeguare i propri sistemi per renderli capaci di raccogliere, aggiornare e rendere accessibili dati identificativi, tecnici, ambientali e di circolarità lungo il ciclo di vita del prodotto.

In sintesi:

  • l’articolo 77 del Regolamento (UE) 2023/1542 impone dal 18 febbraio 2027 il passaporto alle batterie per veicoli elettrici, alle batterie per mezzi di trasporto leggeri e alle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 disciplina il registro europeo del Passaporto Digitale di Prodotto, operativo dal 20 luglio 2026;
  • il piano ESPR della Commissione prevede nel quarto trimestre 2027 l’adozione dell’atto delegato per i prodotti tessili, dal quale dipenderanno contenuti e tempi dei relativi DPP;
  • per batterie e futuri prodotti ESPR il passaporto è un insieme strutturato di dati digitali associato a un identificativo univoco e accessibile attraverso un data carrier.

Passaporto Digitale di Prodotto, le prime scadenze per le imprese

La prima scadenza già fissata per il Passaporto Digitale di Prodotto riguarda le batterie ed è il 18 febbraio 2027, mentre per le categorie disciplinate dall’ESPR il calendario dipende dall’adozione dei rispettivi atti delegati. Il quadro generale deriva dal Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

Il DPP è un insieme strutturato di informazioni digitali associate a un prodotto, accessibili attraverso un data carrier e legate a un identificativo univoco. Può contenere, in base alla normativa applicabile al singolo gruppo di prodotti, informazioni sull’identità del bene e dell’operatore economico, composizione, prestazioni, durabilità, riparabilità, sostanze, materiali riciclati e gestione a fine vita.

L’articolo 9 del Regolamento (UE) 2024/1781 stabilisce che, quando un atto delegato prevede il DPP per una determinata categoria, i prodotti interessati possono essere immessi sul mercato o messi in servizio soltanto se dispongono del passaporto richiesto dalla relativa disciplina. Le categorie e le date non sono quindi uguali per tutti i prodotti.

Registro europeo DPP da luglio 2026

Il registro europeo dei Passaporti Digitali di Prodotto è operativo dal 20 luglio 2026 e costituisce l’infrastruttura comune sulla quale saranno registrati gli identificativi univoci e i relativi metadati. I dati completi del prodotto possono invece essere conservati dall’operatore economico o da un fornitore di servizi DPP.

Le modalità del registro sono disciplinate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 della Commissione del 16 luglio 2026. Il sistema è stato progettato per rendere interoperabili i passaporti delle diverse categorie di prodotto e comprende anche il passaporto delle batterie previsto dalla disciplina settoriale.

La Commissione ha inoltre pubblicato sei standard armonizzati relativi, fra l’altro, a identificativi univoci, interoperabilità, data carrier, API, scambio e conservazione dei dati. Le imprese che saranno coinvolte possono quindi iniziare a verificare la capacità dei propri sistemi gestionali e della filiera di raccogliere dati strutturati e mantenerli aggiornati.

Passaporto digitale per le batterie dal 18 febbraio 2027

Dal 18 febbraio 2027 ogni batteria per veicoli elettrici, ogni batteria per mezzi di trasporto leggeri e ogni batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh immessa sul mercato o messa in servizio deve avere un battery passport. L’obbligo deriva dall’articolo 77 del Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023.

Il passaporto contiene informazioni relative al modello e alla singola batteria, con livelli di accesso differenti. Una parte è consultabile dal pubblico, altri dati sono riservati agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza o ai soggetti con un interesse legittimo, come riparatori, operatori del riutilizzo e riciclatori.

La Commissione europea ha pubblicato nell’agosto 2026 una guida che raccoglie 71 data point potenzialmente rilevanti e indica, per ciascuna categoria di batteria, quali siano obbligatori, facoltativi, applicabili soltanto in determinate circostanze oppure non richiesti all’avvio del sistema. Il documento serve a preparare l’implementazione e non introduce requisiti ulteriori rispetto alla normativa europea.

Chi deve predisporre il passaporto della batteria

La responsabilità della correttezza, completezza e aggiornamento del passaporto della batteria spetta all’operatore economico che immette la batteria sul mercato, secondo l’articolo 77, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2023/1542. Lo stesso soggetto attribuisce l’identificativo univoco al quale rimanda il QR code.

Dal 18 febbraio 2027 il QR code deve essere apposto sulle batterie secondo l’articolo 13 del regolamento. Per le categorie soggette al battery passport, il codice consente l’accesso al relativo passaporto digitale.

Il trattamento cambia quando la batteria subisce preparazione per il riutilizzo, repurposing o rifabbricazione. In questi casi l’articolo 77, paragrafo 7, trasferisce la responsabilità all’operatore economico che rimette la batteria sul mercato o in servizio e richiede un nuovo battery passport collegato a quello della batteria originaria.

Le informazioni nel passaporto digitale delle batterie

La documentazione europea permette già agli operatori della filiera batterie di individuare le famiglie di dati da organizzare prima della scadenza. L’esatta compilazione dipende dalla categoria di batteria e dall’applicabilità del singolo requisito.

Area Informazioni da organizzare
identificazione identificativi della batteria, modello e informazioni sull’operatore economico responsabile
composizione e sostenibilità materiali, sostanze rilevanti, materie prime critiche e informazioni previste sui contenuti riciclati
prestazioni capacità, potenza, prestazioni, durabilità e altri parametri applicabili alla categoria
stato della batteria informazioni sullo stato di salute e, quando previste, informazioni generate durante l’utilizzo
fine vita dati utili per smontaggio, riparazione, riutilizzo, rifabbricazione e riciclo

Il primo controllo aziendale consiste quindi nell’individuare chi genera ciascun dato nella catena di fornitura, dove viene conservato e con quale frequenza deve essere aggiornato. La creazione del QR è soltanto l’ultima parte di un processo che richiede disponibilità e interoperabilità delle informazioni lungo la filiera.

Passaporto digitale per moda e tessile atteso nel 2027

Per abbigliamento e prodotti tessili non è ancora in vigore un obbligo di Passaporto Digitale di Prodotto: la Commissione programma per il quarto trimestre 2027 l’adozione dell’atto delegato ESPR che dovrà definire requisiti, contenuti e calendario applicativo del settore.

Il tessile rientra infatti fra le categorie prioritarie individuate nel primo piano di lavoro ESPR. Il Joint Research Centre della Commissione europea ha intanto elaborato una metodologia per stabilire quali informazioni debbano essere incluse nei futuri DPP, distinguendo dati essenziali, fortemente raccomandati e volontari e valutandone fattibilità e disponibilità lungo la catena del valore.

Questo lavoro costituisce una base metodologica per la preparazione dell’atto delegato e non rappresenta ancora l’elenco definitivo dei dati obbligatori per i capi di abbigliamento. Numero dei campi, granularità, livelli di accesso e tempi applicativi saranno definiti dalla disciplina settoriale.

Batterie e tessile con scadenze differenti

Per programmare gli investimenti sul Digital Product Passport occorre distinguere gli obblighi già definiti dalle scadenze utilizzate dalla Commissione per preparare la legislazione dei singoli settori.

Settore Stato al settembre 2026
batterie EV, LMT e industriali oltre 2 kWh obbligo definito dal Regolamento (UE) 2023/1542 con applicazione dal 18 febbraio 2027
tessile e abbigliamento atto delegato ESPR programmato per il quarto trimestre 2027; obblighi e decorrenza saranno stabiliti dalla disciplina settoriale
pneumatici e alluminio atti delegati ESPR programmati nel 2027 secondo la pianificazione della Commissione
arredamento atto delegato ESPR programmato nel 2028
materassi atto delegato ESPR programmato nel 2029

Le date riferite agli atti ESPR indicano il calendario legislativo previsto dalla Commissione e possono essere aggiornate durante i lavori. Non coincidono automaticamente con il giorno dal quale le imprese dovranno applicare il DPP: la decorrenza effettiva dipenderà dalle disposizioni e dai periodi transitori stabiliti per ciascun gruppo di prodotti.

DPP, informazioni e sistemi aziendali da mappare

Anche nei settori in cui l’atto delegato deve ancora essere adottato, le imprese possono già valutare la propria capacità di raccogliere e scambiare i dati di prodotto. Le specifiche definitive dipenderanno dalla disciplina applicabile, mentre l’architettura europea consente di individuare alcune attività preliminari:

  • mappare prodotti e categorie che potrebbero ricadere negli atti settoriali già inseriti nel piano ESPR;
  • individuare i dati già presenti nei sistemi ERP, PLM e nelle altre banche dati aziendali;
  • identificare le informazioni che devono essere ricevute da fornitori e altri soggetti della catena del valore;
  • verificare disponibilità, qualità e possibilità di aggiornamento dei dati lungo il ciclo di vita;
  • preparare sistemi capaci di associare dati e identificativi del prodotto secondo gli standard europei del DPP.

Per le imprese della filiera batterie la verifica ha ormai una scadenza normativa già determinata. Per moda, tessile e gli altri settori ESPR serve invece seguire gli atti delegati prima di trasformare le proposte metodologiche e le sperimentazioni di mercato in requisiti considerati obbligatori.