Chi si trasferisce in un’altra città per lavoro o studio, o va ad assistere un familiare, spesso trova ospitalità da un amico o un parente prima ancora di firmare un affitto. In queste situazioni la legge consente di spostare la residenza da ospite, cioè di iscriversi all’anagrafe del nuovo Comune senza alcun contratto di locazione o di comodato. La scelta incide su TARI, detrazioni e nucleo familiare, e richiede l’accordo di chi accoglie.
In sintesi:
- la residenza è la dimora abituale della persona (art. 43, comma 2, del codice civile);
- il cambio di residenza ha effetto giuridico dalla data di presentazione della dichiarazione e viene registrato entro due giorni lavorativi (art. 5 del D.L. 5/2012, convertito in Legge 35/2012);
- gli accertamenti dell’ufficiale d’anagrafe avvengono entro 45 giorni, decorsi i quali l’iscrizione si intende confermata per silenzio-assenso;
- ai fini ISEE il nucleo si determina sulla famiglia anagrafica (art. 4 del D.P.R. 223/1989);
- la residenza è unica e le residenze di comodo sono vietate.
Residenza da ospite senza contratto di locazione
La residenza da ospite è un’iscrizione anagrafica a tutti gli effetti, che si può ottenere a casa di un amico, di un familiare o di un conoscente senza firmare alcun contratto di locazione o di comodato d’uso. Prima di procedere è utile chiarire la differenza tra residenza e domicilio, perché il domicilio è la sede principale degli affari e degli interessi e può essere fissato in un luogo diverso dall’indirizzo di residenza (art. 43, primo comma, del codice civile).
La residenza indica la dimora abituale, quindi non occasionale e non limitata ad alcuni periodi dell’anno, pur potendo comportare assenze frequenti come nel caso di chi viaggia per lavoro. Nel Comune di residenza si sceglie il medico di base, si vota e si richiedono i certificati anagrafici. Per questo il diritto italiano vieta le residenze di comodo, fissate dove non si vive al solo scopo di ottenere agevolazioni fiscali, e stabilisce che la residenza sia unica, in un solo Comune e a un solo indirizzo.
Come trasferire la residenza da ospite al Comune
Per trasferire la residenza da ospite si presenta la dichiarazione di residenza all’ufficio Anagrafe del Comune, con copia di un documento d’identità e il consenso di chi mette a disposizione l’alloggio, e il cambio ha effetto dalla data di presentazione. L’ufficiale d’anagrafe registra la variazione entro i due giorni lavorativi successivi, mentre gli effetti giuridici decorrono comunque dal giorno della dichiarazione (art. 5 del D.L. 5/2012).
=> Residenza: requisiti minimi per ottenerla
Nei 45 giorni seguenti la Polizia locale può svolgere accertamenti sull’effettiva presenza all’indirizzo dichiarato, verificando anche i requisiti minimi di agibilità dell’alloggio previsti dall’art. 19 del regolamento anagrafico. Trascorso il termine senza comunicazione di requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata per silenzio-assenso. In caso di dichiarazioni non veritiere si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che dispongono la decadenza dai benefici ottenuti e il rilievo penale della dichiarazione mendace, con ripristino della posizione anagrafica precedente.
Il consenso di chi ospita quando è proprietario o affittuario
Se chi ospita è proprietario dell’immobile è sufficiente la sua comunicazione all’ufficio Anagrafe, mentre se è a sua volta in affitto occorre l’autorizzazione del proprietario di casa. Il consenso del titolare dell’alloggio si esprime nella dichiarazione di residenza, alla presenza di entrambe le parti, ciascuna con copia del proprio documento d’identità.
Hanno titolo all’iscrizione gli appartenenti al nucleo familiare dell’intestatario del contratto o del proprietario e chiunque venga inserito nello stato di famiglia in presenza di un legame affettivo. L’ingresso nel nucleo non è un automatismo neutro, perché produce conseguenze sul piano fiscale che entrambe le parti dovrebbero valutare prima di formalizzare la richiesta.
Residenza da ospite, TARI e imposte
L’ingresso di una persona in più nell’abitazione può aumentare la TARI e modifica lo stato di famiglia, con effetti su detrazioni e dichiarazioni dei redditi, che però sono individuali. La tassa sui rifiuti è commisurata anche al numero degli occupanti, quindi un componente aggiuntivo può incidere sulla quota variabile dovuta per l’immobile.
L’inserimento nello stato di famiglia rileva inoltre per le agevolazioni e le detrazioni fiscali parametrate al reddito o alla composizione familiare, senza però unificare le posizioni reddituali dei singoli, che continuano a presentare dichiarazioni separate.
Residenza da ospite e ISEE
Ai fini ISEE conta la famiglia anagrafica: i parenti coabitanti formano un solo nucleo, mentre chi ospita e chi è ospitato senza legame di parentela può scegliere di figurare come nuclei distinti (art. 4 del D.P.R. 223/1989). La condivisione dell’abitazione, di per sé, non impone quindi la somma dei redditi tra ospitante e ospite non parenti. Per misurare l’effetto della nuova composizione familiare sul proprio indicatore, il calcolo ISEE online permette di simulare il valore prima e dopo l’ingresso nello stato di famiglia di chi ospita.