Collaborazioni in azienda, regole e ispezioni 2016

di Barbara Weisz

18 Aprile 2016 09:28

Contratti a progetto e Partite IVA in azienda: come sono cambiate le regole per le collaborazioni con il Jobs Act.

Le nuove regole sulle collaborazioni in azienda previste dal Jobs Act, con il superamento dei contratti a progetto, dal 2016 sono pienamente operative ed il Ministero del Lavoro ha programmato specifiche campagne ispettive per contrastare possibili comportamenti elusivi. Vediamo una sintesi delle novità introdotte dalla Riforma dei Contratti (Dlgs 81/2015, articoli 2 e 54) alla luce delle istruzioni ministeriali per il personale ispettivo (circolare 3/2016).

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Dal primo gennaio 2016, si applica il contratto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in:

«prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».

Unica eccezione, i contratti stipulati prima del 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del dlgs 81/2015, che possono proseguire fino alla scadenza. Ai contratti stipulati successivamente si applicare la disciplina del lavoro subordinato.

=> La Riforma dei contratti di collaborazione

Come spiega la circolare 3/2016, quando il collaboratore opera all’interno dell’azienda, è «tenuto a osservare determinati orari di lavoro», «a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dal committente» e la collaborazione è continuativa e personale (svolta direttamente), ci sono le condizioni per l’applicazione del contratto subordinato. Per chiedere la riqualificazione del rapporto, al personale ispettivo basta «accertare la sussistenza di una etero-organizzazione» (luoghi e tempi di lavoro fissati dal datore di lavoro).

Deroghe

Ecco le collaborazioni ancora ammissibili:

  • regolamentate da accordi collettivi nazionali, che possono prevedere discipline specifiche in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative (es.: call center);
  • prestate nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in appositi albi;
  • prestate da organi di amministrazione e controllo delle società e da partecipanti a collegi e commissioni;
  • rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 289/2001.

Attenzione: in questi casi, scatta il rapporto subordinato se oltre alla etero-organizzazione (obbligo di orario e di presenza) si ravvisa anche l’etero-direzione, ossia la stretta dipendenza gerarchica dalle direttive del datore di lavoro (escludendo quindi il carattere autonomo della prestazione).

=> Collaborazioni in deroga: cosa dice la legge

La Legge di Stabilità contiene anche una norma (articolo 54) sulla stabilizzazione dei precedenti contratti a progetto e delle collaborazioni a Partita IVA, che concede una sanatoria ai datori di lavoro che li regolarizzano nel corso del 2016 trasformandoli in rapporti a tempo indeterminato. Il lavoratore sottoscrive un atto di conciliazione con cui rinuncia a qualsiasi pretesa  in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile (DTL, enti bilaterali, Ministero del Lavoro, consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro) o davanti alle commissioni di certificazione. In questo caso, nei 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto non è licenziabile, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Questa procedura

«comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione».

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Attenzione: questo vale non solo per la trasformazione a tempo indeterminato di collaborazioni in essere ma anche per rapporti già precedentemente terminati. Lo sottolinea la circolare 3/2016, spiegando che la legge fa riferimento alla trasformazione a tempo indeterminato di «soggetti già parti di contratti» di collaborazione.

Un’altra precisazione importante riguarda la necessità di assunzione volontaria: se la trasformazione del contratto avviene in seguito a ispezione, non si applica la sanatoria. Se però le ispezioni hanno luogo quando la procedura di stabilizzazione è in corso, quindi ad esempio è già stata presentata la procedura di conciliazione, gli eventuali illeciti accertati si estinguono. Gli ispettori procederanno a notificare il verbale, sottolineando che sono stati accertati illeciti che però possono considerarsi superati dall’applicazione dell’articolo 54 del decreto legislativo 81/2015, senza che siano dovute sanzioni. Non solo: queste regolarizzazioni, sempre che siano spontanee (cioè non decise a seguito di un’ispezione), danno anche diritto alle agevolazioni contributive previste dalla Legge di Stabilità 2016 (sconto del 40% sui contributi per due anni).