Detrazione IVA fino a due anni per le fatture d’acquisto

di Anna Fabi

10 Agosto 2026 10:04

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Con il correttivo Omnibus definitivo la detrazione si imputa all'anno di esigibilità anche se la fattura arriva dopo, previa annotazione in una sezione separata

Imprese e professionisti avranno più tempo per portare in detrazione l’IVA sulle fatture d’acquisto. Il decreto Omnibus correttivo della riforma fiscale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto allunga il termine entro cui si può esercitare il diritto alla detrazione, riportandolo fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile. È un ritorno al regime in vigore prima del 2017, quando il termine era stato dimezzato, e si accompagna a una proroga speculare dei tempi per registrare le fatture.

In sintesi:

  • il diritto a detrarre l’IVA si potrà esercitare fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello di esigibilità dell’imposta;
  • con l’esame definitivo del Consiglio dei Ministri il testo è chiuso e non subirà altre modifiche, quindi mancano solo firma e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
  • si allunga in parallelo il termine per registrare le fatture d’acquisto, con modifica dell’articolo 25 del DPR 633/1972 e dell’articolo 88 del Testo Unico IVA approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10;
  • la fattura di un’operazione del 2026 ricevuta nel 2027 prima della dichiarazione dà diritto alla detrazione già nella dichiarazione relativa al 2026, con annotazione in una sezione separata del registro degli acquisti;
  • l’assenza di una disposizione transitoria lascia aperta la sorte delle fatture del 2026 con diritto alla detrazione non ancora scaduto.

Addio termine annuale per detrarre l’IVA

L’articolo 19 del DPR 633/1972 fissa il momento da cui nasce il diritto alla detrazione, cioè quando l’imposta diventa esigibile, e il termine ultimo per esercitarlo, che coincide con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto. La fattura va registrata entro il termine di presentazione di quella stessa dichiarazione.

Per le operazioni del 2025 il termine è già spirato lo scorso 30 aprile, e chi non ha detratto in tempo rimane sotto quel regime. Questa finestra è il risultato del dimezzamento introdotto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 50 del 2017, che aveva ridotto i tempi a disposizione delle imprese per recuperare l’imposta sugli acquisti, con effetti delicati soprattutto sulla detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno. Nove anni dopo, quella scelta viene rovesciata.

Cosa prevede il decreto Omnibus sulla detrazione

Il correttivo interviene con una modifica di sostanza. All’articolo 19 del Decreto IVA l’articolo 12 sostituisce le parole che àncorano il termine “all’anno” con “al secondo anno successivo a quello”, così il diritto alla detrazione non scade più con la dichiarazione dell’anno di esigibilità e si estende di due periodi d’imposta. L’intervento è speculare sull’articolo 56, comma 1, del nuovo Testo Unico IVA, il D.Lgs. 10/2026 applicabile dal 1° gennaio 2027, in modo che la regola sia coerente nei due testi. Per le imprese significa una finestra più ampia per recuperare l’imposta assolta sugli acquisti, utile quando una fattura arriva o viene lavorata in ritardo.

Da quando si applicano le nuove regole

Le nuove regole valgono dall’entrata in vigore del decreto, che segue di un giorno la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa entro la fine di agosto 2026. Ciò che manca è il perfezionamento formale del provvedimento. Imprese e studi possono comunque già impostare le procedure sulla finestra biennale, perché sarà quella a governare la chiusura dell’esercizio 2026 e la dichiarazione IVA da presentare nella primavera del 2027.

La sequenza dei testi normativi è altrettanto definita. Il DPR 633/1972 nella nuova formulazione governa le operazioni fino al 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 subentrano gli articoli 56 e 88 del Testo Unico IVA, modificati in termini identici dallo stesso articolo 12. Il termine biennale non si perde nel passaggio da un testo all’altro.

Il nodo da sciogliere riguarda invece le fatture in circolazione. Il decreto non contiene una disposizione transitoria, e sull’ambito di applicazione convivono due letture: la prima limita i nuovi termini alle fatture ricevute dopo l’entrata in vigore, la seconda li estende alle fatture il cui diritto alla detrazione non è ancora scaduto a quella data, cioè quelle riferite al 2026. Su questo serve un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, che nella prassi arriva di solito con la circolare di commento al provvedimento.

Scadenze a confronto per le fatture 2026

Il guadagno di tempo si misura sulle date. Per una fattura la cui IVA diventa esigibile nel 2026, con il termine annuale la detrazione andrebbe esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027. Con la nuova formulazione, lo stesso diritto si esercita fino alla dichiarazione relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029. Il contribuente guadagna quindi due anni di tempo per portare in detrazione l’imposta, senza dover passare dalla dichiarazione integrativa a favore.

Situazione Termine applicabile
Operazioni con IVA esigibile fino al 2025 termine annuale già spirato il 30 aprile 2026
Operazioni del 2026 con il termine annuale dichiarazione IVA relativa al 2026, entro il 30 aprile 2027
Le stesse operazioni, se i nuovi termini valgono per le annualità aperte dichiarazione IVA relativa al 2028, entro il 30 aprile 2029
Registrazione della fattura ricevuta nel 2026 con i nuovi termini entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2028
Fattura dell’operazione 2026 ricevuta nel 2027 prima della dichiarazione detrazione nella dichiarazione relativa al 2026, con annotazione in sezione separata
Nota di variazione in diminuzione con presupposto verificato nel 2026 emissione entro il termine della dichiarazione relativa al 2028

Detrazione nell’anno di esigibilità con fattura posticipata

Il testo licenziato in via definitiva aggiunge una possibilità assente nella prima versione. Secondo la relazione illustrativa, quando la fattura si riferisce a un’operazione eseguita nel 2026 ed è ricevuta nel 2027 prima del termine di presentazione della dichiarazione, il soggetto passivo può esercitare la detrazione con la dichiarazione annuale relativa al 2026, cioè all’anno in cui il diritto è sorto. La condizione è l’annotazione del documento in un’apposita sezione del registro degli acquisti, riservata alle fatture ricevute in un anno e riferite a un diritto sorto in quello precedente. È la novità che incide di più sui gestionali, perché la sezione separata va predisposta prima della chiusura dell’esercizio.

Più tempo per registrare le fatture d’acquisto

Alla proroga della detrazione si affianca quella della registrazione. Il decreto modifica anche l’articolo 25 del DPR 633/1972, che disciplina l’annotazione delle fatture d’acquisto nel registro IVA, e in parallelo l’articolo 88, comma 1, del Testo Unico IVA, allungando il termine entro cui le fatture vanno registrate. Dal testo spariscono le parole “e con riferimento al medesimo anno”. L’allineamento tra i due termini evita il disallineamento tra il momento in cui si può detrarre e quello entro cui si deve annotare il documento, che con le regole strette del 2017 era diventato una fonte frequente di contestazioni.

Più tempo per le note di variazione in diminuzione

L’allungamento si riflette sul termine per recuperare l’imposta con le note di variazione in diminuzione emesse ai sensi del secondo comma dell’articolo 26 del DPR 633/1972, perché quel termine si ricava dal combinato disposto con l’articolo 19. Rimane però il limite annuale del terzo comma dello stesso articolo 26: quando la riduzione dipende da un sopravvenuto accordo tra le parti, oppure quando si rettifica l’imposta addebitata per operazioni inesistenti o in misura superiore al dovuto, la nota di credito va emessa entro un anno dall’effettuazione dell’operazione.

La pronuncia UE e il riesame in corso

L’intervento allinea la disciplina nazionale alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 febbraio 2026 (causa T-689/24), secondo cui gli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE ostano a una norma interna che nega la detrazione nel periodo in cui erano soddisfatte le condizioni sostanziali, quando la fattura è stata comunque ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.

Quella pronuncia è oggi oggetto di un procedimento di riesame davanti alla Corte di giustizia (causa C-167/26), sollecitato dall’Avvocato generale per contrasto con i precedenti Terra Baubedarf-Handel (C-152/02) e Aptiv Services Hungary (C-521/24). L’esito non tocca la norma italiana una volta in vigore, perché il legislatore ha ormai recepito il principio nel testo dell’articolo 19, e riguarda invece chi intende invocare direttamente la sentenza per annualità già chiuse.

Come trattare le fatture di fine anno

Per le imprese la partita si gioca sulle fatture di dicembre in arrivo a gennaio. Le opzioni sono tre:

  • predisporre entro l’autunno la sezione separata del registro degli acquisti nel gestionale, così da poterla usare sulla chiusura dell’esercizio 2026;
  • rivedere le procedure interne di controllo delle fatture passive, che con la finestra biennale non devono più concentrarsi sul mese di aprile;
  • rinviare l’applicazione della retro-imputazione alle annualità già chiuse, dove la posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 e con la risposta n. 479 del 2023 subordina la dichiarazione integrativa al possesso e alla registrazione della fattura.

La mappatura riguarda le fatture con diritto alla detrazione al 30 aprile 2027, quelle riferite al 2026: sono le posizioni su cui l’eventuale estensione dei nuovi termini alle annualità aperte produce il beneficio maggiore, e sulle quali la conferma arriverà dalla prassi dell’Agenzia.