Detrazione IVA, più tempo per recuperare l’imposta sulle fatture

di Anna Fabi

12 Giugno 2026 09:54

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Con il correttivo Omnibus il diritto a detrarre l'IVA si estende fino alla dichiarazione del secondo anno successivo, come nel regime in vigore prima del 2017

Imprese e professionisti avranno più tempo per portare in detrazione l’IVA sulle fatture d’acquisto. Il decreto Omnibus correttivo della riforma fiscale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno, allunga il termine entro cui si può esercitare il diritto alla detrazione, riportandolo fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile. È un ritorno al regime in vigore prima del 2017, quando il termine era stato dimezzato, e si accompagna a una proroga speculare dei tempi per registrare le fatture.

In sintesi:

  • il diritto a detrarre l’IVA si potrà esercitare fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello di esigibilità dell’imposta;
  • oggi il termine coincide con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto, dopo il dimezzamento del 2017;
  • si allunga in parallelo anche il termine per registrare le fatture d’acquisto nel registro IVA;
  • la modifica interviene sia sul DPR 633/1972 sia sul nuovo Testo Unico IVA in vigore dal 1° gennaio 2027;
  • la norma è nel decreto Omnibus approvato in esame preliminare il 10 giugno e va verificata sul testo definitivo dopo l’iter parlamentare.

Il termine per detrarre l’IVA secondo le regole attuali

Oggi l’articolo 19 del DPR 633/1972 fissa il momento da cui nasce il diritto alla detrazione, cioè quando l’imposta diventa esigibile, e il termine ultimo per esercitarlo, che coincide con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto. La fattura va registrata entro il termine di presentazione di quella stessa dichiarazione. Questa finestra è il risultato del dimezzamento introdotto dal decreto legge 50 del 2017, che aveva ridotto i tempi a disposizione delle imprese per recuperare l’imposta sugli acquisti, con effetti delicati soprattutto sulla detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno.

Cosa prevede il decreto Omnibus sulla detrazione

Il correttivo interviene con una modifica di sostanza. All’articolo 19 del Decreto IVA le parole che àncorano il termine “all’anno” vengono sostituite con “al secondo anno successivo a quello”, così il diritto alla detrazione non scade più con la dichiarazione dell’anno di esigibilità ma si estende di due periodi d’imposta. L’intervento è speculare sul nuovo Testo Unico IVA, il D.Lgs. 10/2026 che entra in vigore il 1° gennaio 2027, in modo che la regola sia coerente nei due testi. Per le imprese significa una finestra più ampia per recuperare l’imposta assolta sugli acquisti, utile quando una fattura arriva o viene lavorata in ritardo.

Un esempio sul nuovo termine di detrazione

Un caso pratico rende il vantaggio evidente. Per una fattura la cui IVA diventa esigibile nel 2026, con le regole attuali la detrazione va esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027. Con la modifica del correttivo, lo stesso diritto si potrà esercitare fino alla dichiarazione relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029. Il contribuente guadagna quindi due anni di tempo per portare in detrazione l’imposta, senza dover ricorrere alla dichiarazione integrativa.

Più tempo anche per registrare le fatture d’acquisto

Alla proroga della detrazione si affianca quella della registrazione. Il decreto modifica anche l’articolo 25 del DPR 633/1972, che disciplina l’annotazione delle fatture d’acquisto nel registro IVA, allungando in parallelo il termine entro cui le fatture vanno registrate. L’allineamento tra i due termini evita il disallineamento tra il momento in cui si può detrarre e quello entro cui si deve annotare il documento, che con le regole strette del 2017 era diventato una fonte frequente di contestazioni.

Da quando si applicano le nuove regole

Le disposizioni sono inserite nel decreto Omnibus approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno, che ora prosegue con il vaglio delle commissioni parlamentari prima dell’esame definitivo. La doppia modifica su DPR 633/1972 e Testo Unico IVA è già delineata, mentre la decorrenza esatta e le regole di raccordo con il nuovo Testo Unico in vigore dal 2027 vanno verificate sul testo definitivo del provvedimento.