A mio figlio è stata di recente riconosciuta un’invalidità del 75% art.3 comma 1. Ho confusione sulle agevolazioni spettanti per questa categoria (non di tipo lavorativo). Riceve già un’indennità lorda di 351 euro al mese.
Con un’invalidità civile al 75%, suo figlio rientra tra gli invalidi civili parziali — fascia compresa tra il 74% e il 99% — ai quali spetta l’assegno mensile INPS già in suo possesso. Il riconoscimento ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 104/1992 attesta la disabilità ma non configura l’handicap in situazione di gravità previsto dal comma 3: una distinzione che incide direttamente sui permessi lavorativi spettanti al genitore in qualità di caregiver.
Le agevolazioni non lavorative per gli invalidi civili al 75% comprendono l’esenzione dal ticket sanitario, alcune detrazioni IRPEF rilevanti per il nucleo familiare e, a condizioni specifiche, il contrassegno per i parcheggi riservati.
L’assegno mensile INPS e il limite di reddito
L’assegno che suo figlio percepisce è il trattamento assistenziale riconosciuto agli invalidi civili parziali tra 18 e 67 anni in assenza di attività lavorativa. Per il 2026 l’importo mensile ufficiale, aggiornato dall’INPS con rivalutazione del +1,4%, è di 340,71 euro, corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo entro cui il trattamento spetta è di 5.852,21 euro: vengono conteggiati tutti i redditi imponibili IRPEF al netto degli oneri deducibili, esclusa la stessa indennità percepita, le rendite INAIL e l’eventuale indennità di accompagnamento.
L’assegno di invalidità civile è incompatibile con le pensioni dirette INPS e con l’AOI — Assegno Ordinario di Invalidità — che è un beneficio previdenziale distinto e richiede almeno cinque anni di contributi versati, di cui tre negli ultimi cinque: un requisito che in assenza di carriera lavorativa non si perfeziona.
Legge 104 art. 3 comma 1 e le agevolazioni per la famiglia
Il riconoscimento della disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 104/1992 è distinto dall’handicap in situazione di gravità previsto dal comma 3. La differenza produce effetti concreti sulle tutele spettanti al genitore: i tre giorni mensili di permesso retribuito per il caregiver familiare e il congedo straordinario biennale, previsti dall’art. 33 della Legge 104, spettano esclusivamente in presenza di disabilità grave accertata ai sensi del comma 3.
Con il solo comma 1, il genitore non ha diritto a questi permessi mensili retribuiti della Legge 104. Dal 1° gennaio 2026, la Legge 106/2025 ha introdotto dieci ore aggiuntive annue di permesso retribuito per visite e cure, riconosciute ai lavoratori dipendenti con invalidità almeno al 74% per patologie oncologiche, croniche o invalidanti e ai genitori di figli minori nelle stesse condizioni: una tutela aggiuntiva che non richiede il comma 3. Se le condizioni di salute di suo figlio si aggravassero, è possibile richiedere all’INPS la revisione con riconoscimento del comma 3 attraverso una domanda di aggravamento.
Esenzione ticket sanitario e ausili gratuiti
Con un’invalidità certificata al 75%, suo figlio ha diritto all’esenzione totale dal ticket sanitario per le prestazioni specialistiche, gli esami di diagnostica strumentale e i farmaci prescritti con ricetta medica. L’esenzione opera indipendentemente dal reddito e copre tutte le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla patologia invalidante.
Spetta inoltre la fornitura gratuita di protesi, ortesi e ausili tecnici coerenti con la diagnosi indicata nel verbale INPS: per usufruirne è necessario che gli ausili siano espressamente previsti nel verbale di accertamento e che sia presentata apposita richiesta alla ASL competente. Per i sussidi informatici e i dispositivi per l’autonomia spetta anche la detrazione IRPEF del 19% sull’acquisto, previo rilascio di prescrizione medica autorizzativa.
Le detrazioni IRPEF per le spese del figlio disabile
La Legge di Stabilità 2025 ha ristretto la detrazione ordinaria per figli a carico ai soli figli tra 21 e 30 anni, mantenendo però il beneficio senza limiti di età per i figli riconosciuti disabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992.
Vale la pena verificare con un CAF se il riconoscimento al comma 1 sia sufficiente o se sia necessario il comma 3, poiché la norma si riferisce ai portatori di handicap in senso ampio. Sul fronte delle spese di assistenza, se suo figlio è assistito da una persona addetta alla cura e versa in condizione di non autosufficienza certificata, è possibile detrarre il 19% delle spese sostenute nel limite massimo di 2.100 euro annui, ai sensi dell’art. 15 del TUIR: la detrazione spetta a chi ha un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro. La non autosufficienza deve essere documentata separatamente rispetto al grado di invalidità, con attestazione medica specifica.
Per una panoramica aggiornata delle agevolazioni fiscali previste per i disabili, la guida dell’Agenzia delle Entrate del gennaio 2026 costituisce la fonte di riferimento più recente.
Il contrassegno per i parcheggi riservati
Il contrassegno invalidi non spetta in modo automatico a chiunque abbia un’invalidità al 75%: il rilascio è condizionato alla presenza di un’effettiva difficoltà di deambulazione, che deve essere espressamente indicata nel verbale della commissione medica INPS oppure attestata dal medico legale del Comune di residenza. Chi ha una condizione fisica che limita la mobilità può fare richiesta all’ufficio comunale competente, allegando il verbale INPS con l’indicazione specifica. In assenza di tale indicazione nel verbale, è necessario richiedere al medico di base un’attestazione separata da sottoporre alla valutazione del Comune: solo a seguito di questa certificazione autonoma il contrassegno può essere rilasciato.
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