Obbligo di fattura elettronica Forfettari
Introdotto dal decreto legge 36/2022 (articolo 18), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 di sabato 30 aprile 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica è scattato il 1° luglio 2022 per i contribuenti forfettari che applicano la flat tax al 15% e dichiarano redditi da 25mila a 65mila euro. Fino al 30 settembre 2022 non si sono applicate sanzioni per fatture elettroniche emesse entro il mese successivo a quello dell’operazione, mentre dal 1° ottobre è in vigore il regime sanzionatorio ordinario.
Chi deve emettere fattura elettronica
Oltre ai soggetti già obbligati, dal 1° luglio 2022 devono emettere fattura elettronica anche i contribuenti:
- in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011);
- in regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014);
- in regime Legge 398/1991 (articoli 1 e 2) che fatturano fino a 65.000.
Chi è esonerato dalla fattura elettronica
Per tutte queste categorie, fino al 31 dicembre 2023 sono esclusi i soggetti con ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente sotto la soglia di 25.000, il superamento della quale è verificato tenendo conto del ragguaglio ad anno per le nuove attività.
Forfettari con fattura elettronica facoltativa
Chi è in regime forfettario ma non rientra nel nuovo obbligo, può comunque emettere fattura elettronica e godere del regime premiale riservato ai soggetti che l’adottano pur non essendovi obbligati.
Fattura elettronica Forfettario: come si compila
Le regole VA non cambiano con il nuovo obbligo di fattura elettronica ma si adotta una procedura informatizzata tramite Sistema di Interscambio (SdI) per la sua emissione, consegna e conservazione.
La compilazione in xml della fatturazione elettronica prevede come novità l’inserimento del codice destinatario univoco, costituito da 6 cifre se il destinatario è un’azienda o un libero professionista (fattura B2B) e da 7 cifre se Pubblica Amministrazione (fattura B2G), mentre verso un consumatore finale (B2C) o altro soggetto senza Partita IVA, si utilizza il codice di sette zeri (0000000).
Se l’importo delle fatture supera i 77,47 euro si applica l’imposta di bollo di 2 euro (valorizzando il campo Bollo Virtuale) con saldo trimestrale in base all’elenco precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.