Da oggi, 15 giugno 2026, i professionisti che vantano crediti verso la pubblica amministrazione possono vedersi dirottare il compenso all’Agente della riscossione se hanno cartelle esattoriali scadute per un ammontare complessivo di almeno 5.000 euro: la PA versa direttamente ad AdER fino a concorrenza del debito e liquida al professionista solo l’eventuale eccedenza. La verifica preventiva scatta su qualsiasi importo del compenso, anche sotto i 5.000 euro; il blocco però opera solo oltre quella soglia di debito.
Lo prevede il comma 725 della legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che ha aggiunto il comma 1-ter all’articolo 48-bis del DPR 602/1973. La soglia di 5.000 euro è stata ripristinata dall’articolo 2-ter della legge 88/2026, di conversione del decreto fiscale (DL 38/2026), che ha corretto la versione iniziale riferita a cartelle di qualsiasi importo. Le istruzioni procedurali sono nella circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026, rivolta agli uffici giudiziari e, per estensione, all’intera PA.
In sintesi
- dal 15 giugno 2026 la PA verifica la posizione debitoria dei professionisti prima di pagarne i compensi, su qualsiasi importo (art. 1, comma 725, L. 199/2025);
- il pagamento viene dirottato all’Agente della riscossione solo se le cartelle scadute superano i 5.000 euro complessivi, soglia ripristinata dall’art. 2-ter della L. 88/2026;
- lo scomputo è immediato, senza la sospensione di 60 giorni della disciplina ordinaria;
- la regola vale per i pagamenti effettuati dal 15 giugno, anche per prestazioni svolte in periodi precedenti.
Pagamenti PA con somme a ruolo: le regole 2026
La disciplina generale sui pagamenti PA, contenuta nel comma 1 dell’art. 48-bis DPR 602/1973, impone alle amministrazioni di verificare la presenza di cartelle solo quando il pagamento supera i 5.000 euro; sotto questa soglia la PA paga senza controlli. In caso di inadempienza accertata sospende il pagamento per sessanta giorni e segnala ad AdER, che avvia il recupero. Per i professionisti il comma 1-ter cambia due elementi: la verifica scatta su qualsiasi importo del compenso, e in presenza di un debito rilevante il pagamento viene dirottato subito all’agente della riscossione, fino a concorrenza, con liquidazione al professionista della sola quota eccedente. La soglia di rilevanza del debito, dopo la correzione del decreto fiscale, è di 5.000 euro complessivi.
Autonomi e professionisti soggetti alla verifica
La regola si applica ai soggetti che producono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, la categoria fiscale che include tutti gli esercenti arti e professioni. La circolare del Ministero della Giustizia elenca a titolo esemplificativo:
- gli avvocati, inclusi quelli in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita;
- gli ausiliari del giudice e i periti di parte;
- i professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario;
- ogni altro soggetto rientrante nella nozione di esercente arti e professioni ai sensi dell’art. 54 TUIR.
Anche il patrocinio a spese dello Stato rientra nella verifica: la circolare lo chiarisce esplicitamente, chiudendo lo spazio a interpretazioni contrarie.
Scomputo del debito dal compenso
L’ufficio contabile competente, per gli uffici giudiziari lo Sportello Spese di Giustizia, esegue la verifica telematica sulla posizione debitoria del professionista prima di pagare. Se le cartelle scadute raggiungono i 5.000 euro complessivi, l’ufficio procede così:
- versa all’Agente della riscossione la quota corrispondente al debito risultante dalla verifica, fino a concorrenza del compenso da liquidare;
- versa al professionista l’eventuale importo residuo, quando il compenso supera il debito accertato;
- in assenza di eccedenza, il professionista non riceve nulla.
La differenza rispetto al meccanismo ordinario è netta: lo scomputo è immediato e automatico, senza i sessanta giorni di sospensione e senza la fase di segnalazione che precede le procedure esecutive.
La trappola delle prestazioni pregresse
L’aspetto più insidioso riguarda la retroattività di fatto: le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, a prescindere dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dal periodo in cui la prestazione è stata svolta. Anche i compensi maturati nel 2025 o nei primi mesi del 2026, se liquidati da oggi, passano per la verifica e l’eventuale scomputo.
Un professionista che ha fatturato alla PA mesi fa e attende la liquidazione può vedersi decurtare il compenso per cartelle che nulla hanno a che fare con quella prestazione, quando l’esposizione a ruolo supera i 5.000 euro.
I profili di legittimità costituzionale
L’Unione Nazionale Avvocati ha promosso un ricorso al TAR Lazio contro la circolare del 17 marzo, con questione di legittimità costituzionale sullo stesso comma 725. Il ripristino della soglia di 5.000 euro con il decreto fiscale ha attenuato l’effetto sui microdebiti; per le associazioni professionali il nodo dell’esistenza di una disciplina speciale per i soli professionisti è ancora aperto, e l’esito del contenzioso può modificare il quadro.
Come tutelarsi dalla nuova regola
Per i professionisti con crediti verso la PA e cartelle pendenti, la prima mossa è verificare la propria situazione debitoria sul portale di AdER, in area riservata con SPID o CIE: l’estratto di ruolo dà il quadro aggiornato delle cartelle notificate e non saldate, e una funzione recente consente di richiedere entro 24 ore il Prospetto unico nazionale con le pendenze su tutto il territorio.
La seconda, quando il debito supera i 5.000 euro e non è possibile saldarlo subito, è rateizzare: un piano di dilazione in corso e con le rate pagate evita di risultare inadempienti ai fini della verifica. Chi aveva aderito alla Rottamazione quinquies entro il 30 aprile e mantiene i pagamenti in regola si trova in posizione protetta, a condizione che la definizione sia attiva al momento della verifica.