Casa ricevuta in donazione e comunione dei beni: quali regole?

Risposta di Barbara Weisz

30 Aprile 2026 07:00

Teresa chiede:

Mi è stata donata la casa in cui vivo. Nell’atto notarile, di cui sono unica firmataria, sono indicata come “coniugata in comunione legale dei beni”. Vuol dire che il bene appartiene anche di mio marito? Se un immobile in donazione prevede invece nell’atto che sia “ad uso esclusivo del donatario”, resta fuori nella comunione dei beni?

I beni ereditati dal coniuge in comunione dei beni non entrano automaticamente nella comunione, anzi ne sono esclusi. A meno che non sia specificata una volontà contrario nell’atto di liberalità oppure nel testamento.

La casa ricevuta in donazione che appartiene ad un coniuge in regime di comunione legale, dunque, resta un bene personale del donatario salvo che nell’atto notarile sia indicata in modo espresso la volontà di attribuirla alla comunione. La mancata formula “ad uso esclusivo del donatario” non basta rendere comune l’immobile. Allo stesso modo, la dicitura “coniugata in comunione legale dei beni” descrive il regime patrimoniale della beneficiaria senza però attribuire automaticamente la proprietà anche al marito.

Casa donata fuori dalla comunione legale

Il riferimento è l’articolo 179, comma 1, lettera b), del Codice Civile, secondo cui non costituiscono oggetto della comunione e restano beni personali del coniuge i beni acquisiti dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non viene specificato che sono attribuiti alla comunione.

Ne consegue che gli immobili ricevuti in donazione, anche dopo il matrimonio, restano nella titolarità personale del coniuge donatario. La comunione legale non assorbe il bene per il solo fatto che il beneficiario sia sposato in quel regime patrimoniale.

La formula “ad uso esclusivo del donatario”

La dicitura “ad uso esclusivo del donatario”, se presente, può rafforzare la chiarezza dell’atto, perché rende esplicita la destinazione personale del bene. La sua assenza, però, non determina l’ingresso automatico della casa donata nella comunione legale. Ciò che conta è l’eventuale presenza di una clausola opposta, cioè una previsione con cui il donante attribuisce l’immobile alla comunione dei beni. In mancanza di questa indicazione, la casa resta personale del coniuge che ha ricevuto la donazione.

La dicitura “coniugati in comunione legale dei beni”

Nel caso in cui l’atto notarile indichi la beneficiaria come “coniugata in comunione legale dei beni”, tale formula appare riferita allo stato civile e al regime patrimoniale della persona che riceve la donazione. Non equivale, di per sé, a una clausola di attribuzione della proprietà anche al marito.

Se nell’atto risulta un unico donatario e manca una formula chiara di destinazione alla comunione, allora l’immobile dovrebbe restare nella sua proprietà esclusiva. Vista la delicatezza degli effetti patrimoniali, resta comunque sempre consigliabile far verificare l’intero rogito da un notaio.

Quando la casa donata appartiene a entrambi i coniugi

La donazione della casa può produrre effetti sulla comunione solo quando nell’atto viene espressamente indicata la volontà di attribuire il bene a entrambi i coniugi. In quel caso, l’immobile non resta personale del solo donatario. Se il bene viene attribuito alla comunione legale, le principali conseguenze sono queste:

  • l’immobile viene considerato di proprietà comune di entrambi i coniugi;
  • la comunione legale opera senza quote individuali disponibili separatamente;
  • gli atti di vendita o disposizione richiedono il consenso di entrambi.

Successione e testamento: regola analoga

La stessa regola vale per i beni ricevuti per successione. L’immobile lasciato in eredità a un coniuge non rientra nella comunione legale, salvo che il testatore abbia espresso chiaramente la volontà di attribuirlo a entrambi i coniugi. Anche in questo caso, la differenza dipende dalle parole usate nel testamento o nell’atto di liberalità. Per evitare incertezze, la volontà di destinare il bene alla comunione va formulata in modo chiaro.

Separazione beni e validità della donazione

Se il donatario è sposato in separazione dei beni, l’immobile ricevuto in donazione resta comunque di sua esclusiva proprietà. In questo regime non si pone il tema dell’ingresso nella comunione legale.

La donazione immobiliare richiede inoltre la forma dell’atto pubblico notarile, con la presenza del notaio e di due testimoni, il consenso del donante e del donatario e il rispetto della forma scritta prevista dalla legge a pena di nullità.

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