Collaborazione in deroga: cosa dice la legge

di Barbara Weisz

5 Febbraio 2016 13:20

Tutti i casi in cui è possibile un contratto di collaborazione in deroga alla riforma dei contratti (Jobs Act), che ha abolito le collaborazioni a progetto: legge e chiarimenti dal Ministero.

La norma del Jobs Act che abolisce dal primo gennaio 2016 le collaborazioni coordinate e continuative e a progetto prevede una serie di eccezioni e casi in cui questi contratti parasubordinati sono ancora applicabili: vediamo quali sono i casi in cui è consentita la collaborazione in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2015 attuativo del Jobs Act. I casi sono relativamente limitati, e si riferiscono alla natura della collaborazione, a specifiche previsioni nei contratti collettivi nazionali oppure a particolari categorie di lavoratori autonomi.

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L’articolo 2 del decreto legislativo di Riforma Contratti prevede che dal 2016 si applichi la disciplina del rapporto subordinato, e dunque non siano possibili nuovi contratti di collaborazione, nei casi di

prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro“.

Significa che un collaboratore, quando è tenuto a osservare determinato orari di lavoro e a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dal committente (quindi, quando sussiste la cosiddetta etero-organizzazione del lavoro), e la prestazione risulti continuativa ed esclusivamente personale, deve essere assunto con un contratto subordinato. In pratica, perché sussista il diritto al contratto da dipendente, devono sussistere tutte e tre le seguenti condizioni:

  • condizioni di etero-organizzazione: le modalità di lavoro sono organizzate dal committente con riferimento a orari e luoghi di lavoro;
  • la collaborazione è continuativa: deve quindi “ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità;
  • la prestazione è esclusivamente personale: è svolta personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti.

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Ci sono però possibilità di collaborazione in deroga, sempre in base all’articolo 2 del decreto legislativo Jobs Act, anche dopo il 2016, nei seguenti casi:

  • collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

A questi casi si aggiungono anche i rapporti di collaborazione dei produttori e intermediari assicurativi, in base a quanto chiarito dallo stesso ministero del Lavoro con interpello 5/2016, in risposta a specifico quesito posto dall’ANIA, l’associazione nazionale imprese assicuratrici.

L’articolo 52 dello stesso decreto legislativo di Riforma Contratti introduce un altro elemento: i contratti abrogati sono quelli previsti dagli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo 276 del 2003, mentre “resta salvo quanto disposto dall‘articolo 409 del codice di procedura civile“. Quindi, i contratti abrogati sono le collaborazioni a progetto, quelli ancora possibili riguardano le collaborazioni “che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. Nel caso di collaborazione a progetto, se il contratto di collaborazione era già in essere al primo gennaio scorso, è possibile arrivare alla scadenza naturale prima di procedere alla trasformazione a tempo indeterminato.