Il Decreto Autovelox è in vigore, con disposizioni applicabili su tutto il territorio nazionale: il provvedimento del Ministero Infrastrutture e Trasporti disciplina requisiti e procedure di omologazione dei dispositivi usati per accertare le violazioni dei limiti di velocità. Secondo i dati MIT, gli apparecchi in regola sono circa 3.150, mentre circa 850 autovelox non sono più abilitati ad levare multe valide finché i produttori non ne ottengono l’omologazione.
In sintesi:
- il decreto MIT 8 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026, è in vigore dal 12 luglio 2026;
- i dispositivi conformi ai prototipi elencati nell’Allegato B si intendono omologati, gli altri devono percorrere la procedura di omologazione;
- ogni esemplare va sottoposto a taratura iniziale e periodica almeno annuale, con verifiche di funzionalità documentate;
- il decreto del 13 giugno 2017, n. 282 è abrogato, salvo il Capo 7 dell’allegato e le disposizioni sulle tarature periodiche, la cui validità cessa il 12 luglio 2027;
- la pubblicazione non sana i verbali già notificati, perché il decreto dispone per il futuro.
- Decreto Autovelox, le nuove regole di omologazione
- Omologazione, taratura e verifiche di funzionalità
- Autovelox attivi e apparecchi spenti dal 12 luglio
- Disposizioni transitorie per dispositivi installati
- Margini di errore in taratura e riduzione velocità rilevata
- Multe già notificate e ricorsi dopo la pubblicazione del decreto
- Verifica del verbale autovelox passo per passo
- Obblighi documentali per Comuni ed enti accertatori
Decreto Autovelox, le nuove regole di omologazione
Il decreto Autovelox è adottato in attuazione dell’art. 45, comma 6, e dell’art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 192 del DPR n. 495/1992. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, quindi il 12 luglio 2026. La disciplina tecnica colma un vuoto che durava dal Codice della Strada del 1992, che imponeva l’omologazione degli strumenti senza definire come ottenerla.
Omologazione, taratura e verifiche di funzionalità
Il decreto costruisce l’accertamento della velocità su tre procedure distinte: l’omologazione del prototipo, la taratura del singolo esemplare, le verifiche di funzionalità. L’omologazione accerta che il modello sia idoneo come misuratore di velocità e rispetti i requisiti dell’Allegato A; solo dopo il decreto di omologazione il produttore può realizzare esemplari conformi a quel prototipo (artt. 1 e 2).
La taratura iniziale precede la messa in servizio, quella periodica ha cadenza almeno annuale. L’art. 4 stabilisce che, in caso di esito negativo della taratura, il dispositivo non può essere utilizzato fino a una nuova taratura con esito positivo, e la stessa conseguenza vale per le verifiche di funzionalità. I controlli di conformità sulla produzione spettano a organismi accreditati e autorizzati dal Ministero, ogni tre anni in presenza di certificazione ISO 9001 e ogni anno in sua assenza (art. 5).
Autovelox attivi e apparecchi spenti dal 12 luglio
Gli apparecchi che possono continuare a elevare multe sono quelli riconducibili ai prototipi elencati nell’Allegato B del decreto, che si intendono omologati a tutti gli effetti. Il MIT quantifica in circa 3.150 i dispositivi corrispondenti ai requisiti richiesti; per i rimanenti, circa 850 unità, sono i produttori a dover richiedere l’omologazione del prototipo, producendo la documentazione integrativa prevista dall’allegato tecnico A.
Il riconoscimento non è però un salvacondotto automatico per il singolo apparecchio. Perché l’accertamento tenga, l’ente deve poter dimostrare che il dispositivo installato corrisponde davvero al prototipo omologato, che la taratura è in corso di validità e che le verifiche di funzionalità hanno avuto esito positivo.
Disposizioni transitorie per dispositivi installati
L’art. 6 distingue tre situazioni, e la differenza pesa sia sugli enti accertatori sia su chi valuta un ricorso. Va corretto un equivoco circolato in questi giorni: la richiesta di omologazione non spetta al Comune, ma al titolare dell’approvazione del prototipo, cioè al produttore.
| Dispositivo | Regime previsto |
|---|---|
| Conforme a un prototipo elencato nell’Allegato B | Si intende omologato (art. 6, comma 1). Entro la prima taratura utile la targhetta identificativa riporta gli estremi del nuovo decreto (comma 2). Taratura periodica e verifiche periodiche si applicano alla scadenza del certificato di taratura posseduto (comma 5) |
| Prototipo approvato prima del decreto 13 giugno 2017, n. 282 | Il titolare dell’approvazione può chiedere l’omologazione al MIT, che si esprime entro sessanta giorni se già dispone della documentazione su taratura e test di laboratorio (comma 3), oppure integrando la documentazione secondo i Capi 1 e 3 dell’Allegato A (comma 4) |
| Nuove richieste e domande pendenti | Dall’entrata in vigore non possono più essere presentate richieste di approvazione di prototipi (comma 8). Le domande di approvazione presentate e non ancora definite sono convertite d’ufficio in istanze di omologazione (comma 6) |
Margini di errore in taratura e riduzione velocità rilevata
Le soglie tecniche fissate dall’Allegato A non sono uno sconto sulla velocità contestata, e la confusione tra i due piani è il primo errore da evitare quando si legge un verbale. In sede di omologazione e di taratura iniziale l’errore massimo ammesso sulla singola misura è di 3 km/h fino a 100 km/h e del 3% oltre quella soglia; in taratura periodica i valori salgono a 4 km/h e al 4%. Sono i limiti entro cui lo strumento deve dimostrarsi affidabile in laboratorio.
La riduzione che riguarda l’automobilista è un’altra e non cambia: ai sensi dell’art. 345, comma 2, del DPR n. 495/1992, al valore rilevato si applica una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h, e in quella riduzione è già compresa la tolleranza strumentale. Due esempi rendono l’idea:
- su una strada extraurbana principale con limite di 110 km/h, un rilievo di 118 km/h scende a 112,1 km/h dopo la riduzione del 5% e la sanzione riguarda un superamento non oltre i 10 km/h;
- su una strada con limite di 100 km/h, un rilievo di 103 km/h scende a 97,85 km/h e la violazione non sussiste.
In nessuno dei due casi i 3 o i 4 km/h del decreto si sommano alla riduzione: chi imposta un ricorso su questo argomento parte da una lettura sbagliata della norma.
Multe già notificate e ricorsi dopo la pubblicazione del decreto
La pubblicazione in Gazzetta non equivale a una sanatoria delle multe autovelox già elevate. L’art. 7 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e non contiene alcuna norma che estenda l’omologazione riconosciuta ai prototipi dell’Allegato B agli accertamenti compiuti prima del 12 luglio 2026.
Per le sanzioni pregresse continuano quindi a valere le condizioni esistenti al momento del rilievo, quelle su cui la Cassazione, a partire dall’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, ha affermato la non equivalenza tra approvazione e omologazione. Sul contenzioso aperto la parola torna ai giudici di pace e ai tribunali, chiamati a valutare caso per caso, mentre parte della dottrina discute se un decreto ministeriale possa qualificare come omologati dispositivi in precedenza soltanto approvati.
Verifica del verbale autovelox passo per passo
Chi riceve una multa autovelox dovrebbe partire dai dati del verbale: strada, chilometro, direzione di marcia, dispositivo utilizzato, matricola, data dell’accertamento e autorità che ha emesso la sanzione. La verifica può seguire questi passaggi:
- controllare se il dispositivo compare nella lista nazionale degli autovelox autorizzati, che riporta marca, modello, matricola, collocazione ed estremi del provvedimento ministeriale;
- confrontare marca, modello, versione e matricola indicati nel verbale con quelli censiti;
- verificare gli estremi del decreto di approvazione o di omologazione del prototipo, per capire se rientra tra quelli dell’Allegato B;
- chiedere, anche con accesso agli atti, il certificato di taratura in corso di validità e la documentazione sulle verifiche di funzionalità;
- controllare le regole di collocazione degli autovelox su distanze minime, segnalazione preventiva e limite applicato al tratto;
- valutare il ricorso al Prefetto o al Giudice di pace soltanto dopo avere confrontato verbale, dati MIT e documentazione tecnica.
Obblighi documentali per Comuni ed enti accertatori
Per Comuni, Province, Città metropolitane e gestori dei tratti stradali l’onere si sposta sulla documentazione tecnica. Non basta che l’apparecchio funzioni: l’ente deve poter dimostrare la conformità del singolo esemplare al prototipo omologato, la validità della taratura e la regolarità delle verifiche di funzionalità, con certificati in corso di validità.
Il decreto del 13 giugno 2017, n. 282 è abrogato dall’art. 7, con l’eccezione del Capo 7 dell’allegato e delle disposizioni sulle tarature periodiche, la cui validità cessa un anno dopo l’entrata in vigore, quindi il 12 luglio 2027. È la finestra entro cui gli enti devono allineare il parco dispositivi al nuovo impianto, in un quadro in cui gli incassi da sanzioni elettroniche nelle grandi città sono già in arretramento.