In seguito alla donazione di ditta individuale ad un’altra, con estinzione del soggetto dante causa, come vanno trattate, ai fini della registrazione IVA e delle liquidazioni periodiche (mensile), le fatture elettroniche passive intestate alla ditta cedente? Entro la data della donazione, quelle intestate alla ditta donante devono essere registrate dal donante o dal donatario? Dopo la donazione, quelle intestate al donante ma con data documento antecedente devono essere registrate dal donante o dal donatario? Le fatture che continueranno ad arrivare ancora intestate alla ditta donante ed emesse con data documento successiva alla donazione, potranno essere registrate dal donatario? il donatario potrà continuare a recuperare l’IVA?
La donazione di una ditta individuale con estinzione del donante è, ai fini IVA, una trasformazione sostanziale soggettiva con estinzione del dante causa: il donatario subentra negli obblighi e nei diritti IVA del donante e ne assorbe le posizioni aperte. Il trasferimento in sé è un’operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), del DPR n. 633/1972, soggetta a imposta di donazione anziché a IVA.
Le fatture passive vanno invece ripartite in base al momento dell’operazione e alla data di ricezione, non alla sola data del documento, mentre la partita IVA del donante si chiude con l’atto, ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/1972.
Le fatture ricevute entro la donazione competono al donante
Fino alla data di efficacia dell’atto, il donante è ancora soggetto IVA: le fatture di acquisto a lui intestate e ricevute entro quella data le registra e ne detrae l’imposta nelle proprie liquidazioni mensili, ai sensi degli artt. 19 e 25 del DPR n. 633/1972. Poiché con la donazione il donante si estingue, questi importi non vanno persi: confluiscono nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale che il donatario presenta per conto del soggetto estinto, indicando i dati del donante come contribuente e i propri come dichiarante con codice carica 9, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per le trasformazioni sostanziali soggettive.
Fatture anteriori ricevute dopo l’atto: le registra il donatario
Per la registrazione conta il momento di ricezione e non rileva quindi la data del documento. Una fattura passiva datata prima della donazione ma pervenuta quando il donante è già estinto non può essere annotata da quest’ultimo, che non è più soggetto IVA. La registra e ne detrae l’IVA il donatario, in qualità di avente causa subentrato nei diritti del dante causa, trattandola tra le operazioni del donante di cui è successore. È opportuno annotarle e conservarle in modo distinto, perché restano formalmente intestate al soggetto estinto.
Fatture emesse dopo la donazione: intestate al donatario
Le operazioni successive alla donazione riguardano l’attività ormai del donatario e le relative fatture vanno emesse con la sua denominazione e partita IVA.
Una fattura con data successiva all’atto ma ancora intestata al donante documenta un acquisto del donatario su una partita IVA cessata: il Sistema di Interscambio non la scarta perché la partita, benché chiusa, esiste in Anagrafe Tributaria (FAQ Agenzia delle Entrate n. 18 del 27 novembre 2018) ma l’intestazione è errata e l’Amministrazione può contestarla in sede di controllo.
Quando il donatario detrae l’IVA sulle fatture del donante
Il recupero dell’IVA è pieno per gli acquisti inerenti l’attività proseguita, a condizione che la fattura sia intestata correttamente alla partita IVA del donatario. Per le fatture successive alla donazione ancora intestate al donante la via corretta non è registrarle così come sono, ma chiederne la rettifica al fornitore con nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972 e riemissione al donatario. Per questo conviene comunicare subito ai fornitori il subentro e i nuovi dati, così da intercettare il flusso prima che produca documenti irregolari e detrazioni contestabili.
Il credito IVA del donante e il subentro del donatario
L’eventuale credito IVA maturato dal donante prima dell’atto non va perduto con la chiusura della partita: nel caso di estinzione del dante causa confluisce nella posizione del donatario, che lo fa valere attraverso la dichiarazione presentata per conto del soggetto estinto. Resta sul piano dell’imposta di donazione la verifica dei requisiti per l’esenzione nel passaggio a coniuge o discendenti, distinta dagli adempimenti IVA qui descritti e da riscontrare nel singolo atto.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi