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Cessione crediti edilizi: la riforma fiscale ha cambiato la tassazione

di Teresa Barone

20 Gennaio 2026 09:55

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La riforma fiscale ha reso imponibile il differenziale sui crediti edilizi acquistati dagli studi professionali. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire il trattamento fiscale del differenziale positivo generato dalla cessione dei crediti edilizi, quando questi vengono acquistati a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale.

Il chiarimento si inserisce nel nuovo quadro introdotto dalla riforma fiscale e riguarda l’imponibilità ai fini IRPEF e IRAP, con effetti rilevanti per studi e associazioni professionali.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. 6/2026, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, a partire dai redditi prodotti dal 2024, il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti edilizi è fiscalmente rilevante.

Il principio applicato è quello di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, introdotto dalla riforma fiscale, che amplia la base imponibile includendo componenti che in precedenza non concorrevano alla formazione del reddito.

Il principio di onnicomprensività e i crediti edilizi

In base al nuovo assetto normativo, per i crediti edilizi acquistati dal 2024 concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo:

  • il valore nominale del credito d’imposta acquisito
  • il costo sostenuto per l’acquisto

La differenza positiva tra questi due valori costituisce quindi una componente imponibile ai fini IRPEF e IRAP.

Crediti acquistati prima e dopo il 2024

Diversa la disciplina per i crediti d’imposta acquistati prima del 1° gennaio 2024. In questo caso, il differenziale non assume rilevanza fiscale, anche se le quote di credito vengono utilizzate in compensazione in periodi d’imposta successivi.

La decorrenza temporale rappresenta quindi l’elemento decisivo per determinare il corretto trattamento fiscale delle operazioni di cessione dei crediti edilizi.