La riforma fiscale porta anche nei Comuni gli strumenti di compliance già usati dall’Agenzia delle Entrate e conferma lo sconto sui tributi locali fino al 20% per chi paga con addebito diretto sul conto corrente. Con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto, Regioni ed enti locali possono fissare la riduzione in percentuale, con un tetto o in importo fisso, e possono inviare al contribuente lettere di compliance e avvisi bonari prima dell’accertamento. Il decreto attuativo su tributi regionali e locali contiene anche una norma per le imprese, con l’ingresso dei debiti verso Comuni e Regioni nelle procedure del Codice della crisi d’impresa.
In sintesi:
- la riduzione per chi paga con addebito diretto va disposta con legge o regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, come stabilisce l’art. 2 del D.Lgs. n. 147/2026;
- lo sconto non si applica alle entrate riscosse esclusivamente con il sistema dei versamenti unitari, per il nuovo comma 1-bis dell’art. 118-ter del D.L. n. 34/2020, e l’IMU rientra in questa esclusione;
- per la sanzione ridotta negli avvisi bonari locali l’art. 3 del D.Lgs. n. 147/2026 rinvia all’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 senza fissarne la misura;
- il ravvedimento sui tributi locali è ammesso anche dopo l’avvio di accessi e verifiche, per effetto dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2026;
- la proposta di transazione sui tributi locali va presentata a ciascun ente creditore indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore, per il nuovo comma 5 dell’art. 88 e il comma 4-bis dell’art. 284-bis del D.Lgs. n. 14/2019.
Sconto sui tributi locali con addebito diretto sul conto
Lo sconto per chi paga i tributi con addebito diretto era in realtà già previsto dall’art. 118-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e la nuova norma dà agli enti maggiore discrezionalità nella misura della riduzione. La regola generale non cambia: quando il contribuente autorizza in modo permanente l’addebito del tributo sul conto bancario o postale, la Regione o l’ente locale può stabilire una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali. L’art. 2 del D.Lgs. n. 147/2026 cambia la fonte dell’agevolazione, che deve essere una legge regionale o un regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e non più una semplice deliberazione.
La novità è che ora Regioni ed enti locali possono stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione, oppure un importo fisso alternativo alla percentuale. Cambia inoltre l’individuazione del beneficiario, perché la norma parla ora di soggetto passivo del tributo e non più di soggetto passivo obbligato. Il nuovo comma 1-bis esclude dalla riduzione le entrate riscosse esclusivamente con il sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
TARI e canone unico ammessi allo sconto, IMU esclusa
Lo sconto riguarda le entrate tributarie e patrimoniali riscosse con avviso di pagamento o con altri canali che ammettono l’addebito diretto, mentre sono fuori i tributi ricondotti per legge al sistema dei versamenti unitari. Da questa regola dipende la posizione dei singoli tributi.
| Tributo | Applicabilità dello sconto con addebito diretto |
|---|---|
| TARI | Ammessa, il tributo si versa su avviso del Comune o del gestore e la domiciliazione è già diffusa |
| Canone unico patrimoniale | Ammessa, entrata patrimoniale riscossa dall’ente con propri avvisi |
| Bollo auto | Ammessa con legge regionale, tributo riscosso fuori dal sistema dei versamenti unitari |
| IMU | Esclusa, l’art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019 rinvia alle disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, quindi opera l’esclusione del comma 1-bis |
| IRAP e addizionali IRPEF | Esclusa, la riscossione avviene esclusivamente con il modello F24 |
L’esclusione dell’IMU interessa il maggior numero di contribuenti e va detta senza attenuazioni: nessun Comune può deliberare la riduzione sull’imposta municipale. La ragione è indicata nella relazione illustrativa allo schema del decreto, richiamata nella documentazione dei Servizi Bilancio di Camera e Senato del luglio 2025 sull’Atto del Governo n. 276: le somme riscosse a titolo di IMU incidono direttamente sulle regolazioni del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, di cui all’art. 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Uno sconto comunale sull’IMU si scaricherebbe quindi sui trasferimenti perequativi fra Comuni, non solo sul bilancio dell’ente che lo concede.
Per le imprese il caso più frequente è quindi la TARI sui locali produttivi e commerciali, seguita dal canone unico su dehors, insegne, cantieri e banchi di mercato. Su questi importi lo schema scelto dal Comune conta più della misura nominale del 20%.
Simulazione dello sconto su TARI e canone unico
Con una TARI da 600 euro il risparmio massimo è di 120 euro, mentre con un canone unico da 2.000 euro sale a 400 euro se il Comune non fissa alcun limite. Sul funzionamento del limite il testo della norma e i lavori preparatori non collimano, e la differenza vale denaro. L’art. 2 parla di importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione, quindi di un tetto sull’imponibile; la relazione illustrativa illustra invece un caso in cui una riduzione del 5% con limite di 1.000 euro produce, su un’entrata da 20.000 euro, un beneficio di 1.000 euro, cioè un tetto sullo sconto. La tabella applica la lettura letterale della norma a una TARI annua di 600 euro e a un canone unico annuo di 2.000 euro, con un tetto ipotetico di 1.000 euro e un importo fisso ipotetico di 40 euro.
| Schema scelto dal Comune | Sconto su TARI da 600 euro e su canone unico da 2.000 euro |
|---|---|
| Percentuale del 20% senza tetto | 120 euro sulla TARI, 400 euro sul canone unico |
| Percentuale del 20% con tetto di 1.000 euro sull’imponibile | 120 euro sulla TARI, 200 euro sul canone unico |
| Importo fisso di 40 euro | 40 euro sulla TARI, 40 euro sul canone unico |
Con la lettura alternativa, quella del tetto applicato al beneficio, gli importi dei due esempi non cambierebbero, perché 400 euro stanno sotto il limite di 1.000. La divergenza emerge sulle entrate di importo elevato, dove il canone unico di un’attività con ampia occupazione di suolo o la TARI di un capannone possono superare la soglia. È lì che il regolamento comunale va letto parola per parola.
Il tetto lascia invariato lo sconto TARI di un’utenza media e riduce quello sul canone unico di un’attività con occupazione di suolo rilevante, mentre l’importo fisso appiattisce il beneficio e lo rende utile solo per i tributi di piccolo importo. Prima di firmare il mandato di domiciliazione bancaria servono quindi tre verifiche sugli atti dell’ente:
- l’atto adottato deve essere una legge regionale o un regolamento ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, perché dal 12 agosto 2026 la deliberazione non è più la fonte prevista;
- lo schema di calcolo va letto per intero, distinguendo percentuale, importo massimo e importo fisso alternativo, e verificando su quale grandezza opera il limite;
- il tributo deve essere riscosso con un canale diverso dal sistema dei versamenti unitari, altrimenti la riduzione è esclusa dal comma 1-bis.
Avvisi bonari e ravvedimento sui tributi locali
Le lettere di compliance e gli avvisi bonari introdotti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 147/2026 hanno una sanzione ridotta che il decreto non quantifica: la norma rinvia all’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e dal 1° gennaio 2027 all’art. 14, comma 8, del testo unico sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173. Entrambe le disposizioni attribuiscono alle singole leggi e agli atti aventi forza di legge la facoltà di prevedere ulteriori attenuazioni, e il decreto non chiarisce come l’ente locale debba esercitarla. La misura applicabile a chi paga dopo l’avviso va quindi cercata negli atti del singolo Comune e confrontata con le riduzioni per fascia temporale del ravvedimento operoso sull’IMU.
La comunicazione non è un atto impositivo e non apre i termini per il ricorso: i 60 giorni previsti dall’art. 3, comma 2, servono a inviare chiarimenti, ricevute di versamento e documenti utili, non a impugnare. Nello stesso periodo il contribuente può segnalare dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ente in sede di controllo.
Il ravvedimento sui tributi locali è ora ammesso anche dopo l’inizio di accessi, ispezioni e verifiche, finché non è notificato l’atto di liquidazione o di accertamento, perché l’art. 12, comma 3, estende ai tributi territoriali l’art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 472/1997. Per le imprese con sedi in più Comuni una lettera di compliance o un accesso non chiudono la possibilità di ravvedersi a sanzione ridotta.
Transazione fiscale sui debiti verso Comuni e Regioni
I debiti tributari locali entrano nelle procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, perché l’art. 4 del D.Lgs. n. 147/2026 inserisce Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane fra gli enti coinvolti nel trattamento dei crediti tributari disciplinato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Le modifiche toccano la composizione negoziata con l’art. 23, comma 2-bis, gli accordi di ristrutturazione con l’art. 63, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione con l’art. 64-bis, il concordato preventivo con l’art. 88 e il concordato nella liquidazione giudiziale con l’art. 245.
Due regole hanno rilievo pratico immediato. Per il concordato preventivo il nuovo testo dell’art. 88, comma 5, impone di presentare la documentazione a ciascuna Regione e a ciascun ente locale titolare dei crediti, indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore, e la stessa impostazione è ribadita dal comma 4-bis dell’art. 284-bis. Per i tributi locali l’accordo o il voto sono poi espressi dal soggetto competente secondo l’ordinamento dell’ente creditore, non da un ufficio centrale.
Questa parte del decreto non era nello schema del maggio 2025 ed è entrata dopo l’ampliamento della delega disposto dalla legge 8 agosto 2025, n. 120. Il decreto non prevede una decorrenza differita per l’art. 4, quindi la disciplina si applica dal 12 agosto 2026. La transazione fiscale sui debiti locali è cosa diversa dalla definizione agevolata delle entrate locali, che ogni ente può deliberare in autonomia per i propri carichi e che non richiede uno stato di crisi.