Chi non ha versato l’IMU entro la scadenza, l’acconto del 16 giugno può regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso, pagando l’imposta dovuta insieme a una sanzione ridotta e agli interessi. La sanzione è tanto più leggera quanto prima si rimedia, e parte dallo 0,0833% per ogni giorno di ritardo nei primi quattordici giorni. Gli interessi si calcolano al tasso legale, fissato all’1,60% dal 1° gennaio 2026.
In sintesi
- il ravvedimento operoso permette di sanare il versamento IMU non effettuato pagando imposta, sanzione ridotta e interessi;
- la sanzione è tanto più bassa quanto prima si paga, dallo 0,0833% per giorno entro 14 giorni fino al 4,17% dopo la contestazione;
- gli importi seguono la riforma del d.lgs. n. 87/2024, con sanzione base ridotta dal 30% al 25%;
- gli interessi si calcolano al tasso legale, pari all’1,60% dal 1° gennaio 2026, aggiornato ogni anno con decreto del MEF;
- il pagamento avviene con il modello F24 in un’unica soluzione, prima di accertamenti o controlli.
Quando si può fare il ravvedimento IMU
Il ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente un versamento IMU omesso, insufficiente o tardivo, regolarizzando l’acconto del 16 giugno o il saldo del 16 dicembre. È possibile solo finché la violazione non è già stata contestata e non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto conoscenza ufficiale. Il versamento di imposta, sanzione e interessi avviene contestualmente con il modello F24, in un’unica soluzione, perché il ravvedimento non è rateizzabile.
Sanzioni da ravvedimento IMU per fascia di ritardo
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la riforma del sistema sanzionatorio ha ridotto la sanzione base dal 30% al 25%, con effetto sulle percentuali del ravvedimento. La sanzione cresce con il ritardo:
| Fascia di ritardo | Sanzione ridotta |
|---|---|
| entro 14 giorni, ravvedimento sprint | 0,0833% per ogni giorno di ritardo |
| dal 15° al 30° giorno | 1,25% |
| dal 31° al 90° giorno | 1,39% |
| entro un anno o il termine della dichiarazione | 3,125% |
| entro due anni | 3,572% |
| dopo la constatazione della violazione | 4,17% |
Solo la fascia del ravvedimento sprint si calcola per ogni giorno di ritardo, mentre dalla soglia dei quindici giorni in poi la percentuale è fissa.
Calcolo interessi al tasso legale
Agli importi va aggiunto l’interesse legale, che matura giorno per giorno dal giorno successivo alla scadenza fino al pagamento. Il tasso è pari all’1,60% dal 1° gennaio 2026 e viene rideterminato ogni anno con decreto del MEF, quindi va sempre verificato il valore in vigore.
Per i ritardi a cavallo d’anno si applica il tasso di ciascun periodo. La formula è semplice:
interessi uguale imposta moltiplicata per il tasso annuo, per i giorni di ritardo, divisi per 36.500.
Esempio di calcolo per ravvedimento IMU
Su un’IMU di 1.000 euro versata con 20 giorni di ritardo nel 2026, la sanzione rientra nella fascia dal quindicesimo al trentesimo giorno, pari all’1,25%, cioè 12,50 euro. Gli interessi sono 1.000 per 1,60 per 20, diviso 36.500, circa 0,88 euro. Il totale da versare con l’F24 è quindi di circa 1.013,38 euro, comprensivo di imposta, sanzione e interessi.
Il versamento con il modello F24
Per l’IMU, a differenza dei tributi erariali, sanzione e interessi non hanno codici autonomi: si sommano all’imposta e si versano con lo stesso codice tributo del versamento originario, barrando la casella “Ravv.” nel modello F24. I codici principali sono 3912 per l’abitazione principale e pertinenze, 3918 per gli altri fabbricati, 3914 per i terreni e 3916 per le aree fabbricabili. Per determinare l’imposta dovuta su cui calcolare il ravvedimento è utile partire dal calcolo dell’IMU.