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Pensione tedesca, niente IRPEF sulla quota esente in Germania

di Anna Fabi

2 Settembre 2026 08:00

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La risposta 164/2026 dell'Agenzia delle Entrate conferma l'esclusione dall'imponibile in Italia ed il diritto al rimborso delle tasse versate e non dovute

La quota di pensione tedesca di sicurezza sociale, certificata come esente dal fisco di Berlino, non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF in Italia. L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con la risposta a interpello n. 164 del 24 agosto 2026, arrivata dopo mesi di segnalazioni parlamentari sul trattamento riservato ai pensionati rientrati dalla Germania. L’esclusione spetta però solo ai cittadini italiani residenti in Italia che, prima del trasferimento, sono stati fiscalmente residenti in Germania.

In sintesi:

  • la pensione di sicurezza sociale tedesca corrisposta a un cittadino italiano residente in Italia è tassata soltanto in Italia, ai sensi dell’art. 19, paragrafo 4, della Convenzione firmata a Bonn il 18 ottobre 1989 e ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459;
  • l’imposta italiana colpisce il solo ammontare imponibile secondo il diritto tedesco, per effetto del paragrafo 14, lettera e) a), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione;
  • l’accordo amichevole tra i due Paesi, firmato il 15 e il 17 novembre 2025 e in vigore dal 1° gennaio 2025, affida all’ufficio delle imposte di Neubrandenburg un’attestazione bilingue della quota non imponibile;
  • l’attestazione viene emessa d’ufficio, senza domanda, e vale per l’intera durata del trattamento pensionistico;
  • i pensionati residenti in Italia con la sola cittadinanza tedesca sono fuori dalla procedura di certificazione.

Quota esente fuori dal reddito imponibile IRPEF

La parte di pensione che l’autorità fiscale tedesca certifica come esente non concorre al reddito complessivo dichiarato in Italia. L’Agenzia delle Entrate arriva a questa conclusione partendo da una regola interna che porterebbe al risultato opposto: l’art. 3, comma 1, del TUIR assoggetta il residente a imposizione su tutti i redditi ovunque prodotti e l’art. 49, comma 2, lettera a), qualifica le pensioni di ogni genere come redditi di lavoro dipendente. A prevalere è il diritto convenzionale, in forza dell’art. 169 del TUIR e dell’art. 75 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

All’origine c’è una differenza strutturale tra i due sistemi previdenziali. In Italia i contributi sono versati al lordo e l’IRPEF colpisce l’intero assegno erogato; in Germania il prelievo cade sui contributi versati durante la vita lavorativa e non sulla pensione in uscita, così che solo una porzione dell’assegno tedesco costituisce reddito da tassare a valle. Senza un documento che quantifichi quella porzione, il fisco italiano tassa il lordo e produce quella doppia imposizione che la Convenzione escluderebbe.

Requisiti per l’esenzione sulla pensione tedesca

Secondo la risposta del fisco italiano ad apposito interpello (il n. 164 del 24 agosto 2026), l’esclusione della quota esente richiede quattro requisiti che devono ricorrere contemporaneamente:

  • cittadinanza italiana del beneficiario;
  • residenza fiscale in Italia nel periodo d’imposta considerato;
  • natura di pensione di sicurezza sociale del trattamento, distinta dalle pensioni del settore privato regolate dall’art. 18 della Convenzione;
  • precedente residenza fiscale in Germania, anteriore al trasferimento in Italia.

L’ultimo requisito è quello che restringe la platea. Il Protocollo aggiuntivo consente all’Italia di prelevare l’imposta soltanto sull’ammontare imponibile secondo la legge tedesca proprio quando il beneficiario sia stato in precedenza residente della Germania, e l’Agenzia chiude la risposta ribadendo questa condizione. Sull’accertamento della residenza fiscale, la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 ricorda che si tratta di questione di fatto sottratta all’interpello, con potere di verifica riservato all’ufficio competente.

Situazione del pensionato Trattamento di sicurezza sociale
Cittadino italiano residente in Italia, già residente fiscale in Germania Imposizione esclusiva in Italia sulla sola quota imponibile secondo il diritto tedesco, con esclusione della quota certificata come esente
Cittadino italiano residente in Italia senza precedente residenza fiscale in Germania Imposizione esclusiva in Italia, fuori dalla previsione del paragrafo 14, lettera e) a), del Protocollo che consente la riduzione della base imponibile
Residente in Italia con la sola cittadinanza tedesca Imposizione esclusiva in Germania come Stato della fonte, ai sensi dell’art. 19, paragrafo 4, della Convenzione, con esclusione dalla procedura di certificazione

Dal blocco delle attestazioni alla risposta delle Entrate

Il chiarimento chiude una vicenda aperta da oltre due anni. La attestazione della quota non imponibile è rilasciata dalla Finanzamt Neubrandenburg RiA, l’unico ufficio tedesco competente per i pensionati che vivono all’estero, che di fronte al volume delle richieste provenienti dall’Italia aveva sospeso le risposte, lasciando migliaia di pensionati privi del documento necessario alla dichiarazione.

Ecco la ricostruzione dei fatti che hanno portato al chiarimento dell’AdE:

  • nel maggio 2025 i deputati Maria Cecilia Guerra e Toni Ricciardi denunciano con un’interrogazione il blocco della procedura di rilascio e il rischio di doppia imposizione per i cittadini italiani che hanno lavorato in Germania;
  • il 24 febbraio 2026 la Finanzamt Neubrandenburg annuncia l’avvio del rilascio automatico delle attestazioni bilingui in attuazione dell’accordo amichevole;
  • il 16 marzo 2026 l’Ambasciata d’Italia a Berlino riprende l’informativa in lingua italiana, indicando l’Agenzia delle Entrate come interlocutore per i casi particolari;
  • nel luglio 2026 il deputato Giulio Sottanelli presenta in Commissione Finanze un’interrogazione al Ministro dell’Economia sostenendo che, in assenza di indicazioni uniformi, gli uffici territoriali continuano a tassare l’intero importo della pensione;
  • il 24 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate pubblica la risposta n. 164, che riconosce l’esclusione della quota certificata dalla base imponibile italiana.

Per il pensionato rientrato dalla Germania la novità è che il diritto affermato dal trattato ha ora un riscontro nella prassi dell’amministrazione italiana, opponibile in sede di dichiarazione e di eventuale contestazione. L’informativa in italiano dell’imposizione fiscale sulle pensioni tedesche pubblicata dall’Ambasciata d’Italia a Berlino descrive il criterio della base imponibile fittizia su cui poggia l’intero meccanismo.

Attestazione quota non imponibile domanda

Il documento che quantifica la quota esente è rilasciato d’ufficio, senza istanza del pensionato. L’accordo amichevole del novembre 2025, concluso al termine della procedura prevista dall’art. 26, paragrafo 3, della Convenzione, affida il compito alla Finanzamt Neubrandenburg RiA e allega il modello di attestazione della quota esente, redatto in tedesco e in italiano e utilizzabile davanti alle autorità fiscali italiane.

Le regole di rilascio comunicate dallo stesso ufficio fissano alcuni automatismi utili a chi attende il documento:

  • nessuna domanda va presentata, perché l’emissione è automatica e le richieste individuali sullo stato della pratica rallentano la procedura;
  • chi va in pensione dal 2026 riceve l’attestazione nell’anno successivo alla decorrenza, sempre senza istanza;
  • chi percepisce più trattamenti riceve un documento separato per ciascuna pensione;
  • l’attestazione vale per l’intera durata della pensione e va conservata, perché non viene riemessa ogni anno;
  • quando copre il solo anno di decorrenza, l’anno seguente ne viene emessa una ulteriore a validità permanente.

Attestazione tedesca in dichiarazione dei redditi

Con il documento in mano il contribuente sottrae la quota certificata dall’ammontare lordo annuo e dichiara la differenza. L’importo residuo confluisce nel modello 730 o nel modello Redditi come reddito di fonte estera assoggettato a IRPEF italiana; chi si rivolge a un CAF o a un consulente fiscale consegna l’attestazione insieme alla consueta documentazione previdenziale, e la stessa deduzione si applica negli anni successivi senza ripetere la richiesta.

La misura del beneficio dipende dallo scaglione. Un pensionato con pensione tedesca lorda di 20.000 euro annui e quota esente certificata di 5.000 euro dichiara un imponibile di 15.000 euro: sui 5.000 euro esclusi la differenza di IRPEF lorda vale 1.150 euro l’anno nel primo scaglione, cui si aggiungono le addizionali regionale e comunale non più dovute su quella base. Il calcolo dell’IRPEF di PMI.it restituisce il confronto fra imposta dovuta sul lordo e imposta dovuta sull’imponibile ridotto, con l’aliquota media e l’addizionale della regione di residenza, e consente di verificare l’effetto anche per chi percepisce contemporaneamente un assegno italiano.

Recupero dell’IRPEF versata in eccesso

Chi ha dichiarato per intero la pensione tedesca negli anni scorsi ha due strade per rientrare del versamento non dovuto, entrambe subordinate al possesso dell’attestazione riferita a ciascun periodo d’imposta.

La prima è la dichiarazione integrativa a favore, prevista dall’art. 2, comma 8, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, che consente di correggere errori e omissioni anche a vantaggio del contribuente entro i termini per l’accertamento, facendo emergere un credito IRPEF.

La seconda è l’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, con decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento delle imposte. Per fattispecie analoghe di pensione estera dichiarata integralmente da un residente in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha indicato come destinatario dell’istanza il Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, allegando l’attestazione tedesca e la documentazione dei versamenti, e ha precisato che il rimborso può riguardare i soli versamenti effettuati nei quarantotto mesi anteriori alla presentazione. Il termine vale anche per chi disponeva già dell’attestazione senza averla utilizzata in dichiarazione, e ogni mese di attesa consuma annualità recuperabili.

Quali pensioni tedesche sono esenti IRPEF

La riduzione della base imponibile riguarda le sole pensioni di sicurezza sociale. L’art. 18 della Convenzione fissa per le pensioni corrispettive di un lavoro dipendente nel settore privato la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, senza il correttivo del Protocollo aggiuntivo sulla quota imponibile secondo il diritto tedesco.

Fuori dall’invio automatico ci sono anche i pensionati residenti in Italia con la sola cittadinanza tedesca, che l’ufficio di Neubrandenburg esclude espressamente: il loro trattamento è assoggettato a imposizione in Germania come Stato della fonte.

La verifica sulla natura della pensione e sulla cittadinanza precede quindi ogni calcolo, con la stessa cautela che governa la tassazione delle pensioni estere nel suo insieme, dove ogni convenzione bilaterale detta criteri propri di ripartizione della potestà impositiva.