Calcolo IMU prima casa e 730: rileva il rogito o la residenza?

Risposta di Barbara Weisz

12 Giugno 2025 07:33

Paolo chiede:

Ho acquistato un immobile a luglio scorso, da destinare a prima casa. Successivamente, a ottobre, ho perfezionato lo spostamento della residenza nello stesso appartamento. Vorrei sapere se devo pagare l’IMU per i mesi intercorsi prima di avere la residenza o prima del rogito.

L’aspetto rilevante ai fini IMU è la residenza e non la proprietà dell’immobile. Di conseguenza, il momento dal quale lei ha diritto a non pagare la tassa è soltanto quello successivo alla data in cui ha spostato effettivamente la residenza. Per i mesi precedenti, invece, dovrà versare l’imposta municipale propria sugli immobili relative alle unità residenziali diverse dall’abitazione principale.

In base a quel che scrive, lei è proprietario dell’immobile dallo scorso mese di luglio e ivi residente dal mese di ottobre. Quindi, nel 730 indicherà la rendita catastale del bene immobile con i relativi mesi di possesso mentre invece pagherà l’IMU soltanto per i mesi da luglio a settembre.

Il riferimento legislativo principale è la legge 160/2019, comma 740, secondo cui il presupposto impositivo per l’imposta è il possesso degli immobili ma è esentata l’abitazione principale. In base al successivo comma 741, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Quindi, mentre hai fini della dichiarazione dei redditi rileva la data del rogito, ai fini IMU lei pagherà in quanto proprietario dell’immobile esclusivamente per le mensilità durante le quali non aveva ancora spostato la residenza.

Diverso il caso della vendita di una casa ai fini IMU, per la quale rileva la data precisa del rogito. Ai fini della spettanza per le frazioni di mese, si applica la regola indicata all’articolo 761 della Manovra 2020:

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

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