Fuori sede all’estero: niente esenzione IMU per la prima casa data in affitto

Risposta di Barbara Weisz

12 Maggio 2026 08:28

Antonio chiede:

Mio figlio è residente in Francia, la sua prima casa in Italia è locata a canone libero e l’anno scorso ha pagato l’IMU come seconda casa, ma leggevo (e vorrei conferma) che in questi casi è annullata o ridotta in base ad una sentenza di Cassazione sul lavoro fuori sede.

L’esenzione IMU prima casa non spetta nel caso descritto. La legge richiede la coesistenza di due presupposti, ossia la residenza anagrafica in Italia e la dimora abituale nell’immobile e, nel caso di suo figlio, nessuno dei due sembra soddisfatto: la residenza è in Francia e l’immobile è dato interamente in locazione a terzi. L’affitto dell’intera unità immobiliare esclude in modo definitivo la dimora abituale, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione.

L’ordinanza n. 7745/2026 della Corte di Cassazione ha riconosciuto l’esenzione IMU per l’abitazione principale che continua ad essere il centro degli interessi personali e familiari del proprietario, che vi torna regolarmente e non sposta la residenza. L’ordinanza n. 8236/2026 ha poi stabilito che la locazione parziale di un immobile non fa perdere l’esenzione IMU a condizione che il proprietario continui a viverci con residenza anagrafica e dimora abituale nel resto dell’unità.

Va segnalato, per completezza, che per i residenti all’estero iscritti all’AIRE esiste dal 2026 una nuova agevolazione IMU riservata a immobili situati in Comuni con meno di 5.000 abitanti e con rendita catastale non superiore a 500 euro. Questa agevolazione, tuttavia, si applica solo agli immobili non locati.

Suo figlio, avendo spostato la residenza in Francia e dato in affitto l’intero immobile italiano, dovrà continuare a pagare l’IMU come seconda casa.

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Risposta di Barbara Weisz