È in vigore da oggi il nuovo taglio delle accise sul gasolio pubblicato in Gazzetta Ufficiale: lo sconto fiscale si riduce in due tappe fino all’inizio di ottobre e il credito d’imposta per l’autotrasporto viene esteso anche agli acquisti del mese successivo. Per le imprese ammesse al rimborso sul gasolio commerciale cambiano gli importi da recuperare con la dichiarazione trimestrale, mentre lo stesso decreto introduce l’esenzione dal bollo auto per il prossimo anno.
In sintesi:
- dal 18 al 25 settembre 2026 l’accisa sul gasolio è pari a 572,90 euro per mille litri, con una riduzione fiscale di 12,2 centesimi al litro IVA compresa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 17 settembre 2026, n. 162;
- dal 26 settembre al 5 ottobre 2026 l’aliquota sale a 622,90 euro per mille litri, con una riduzione fiscale di 6,1 centesimi al litro IVA compresa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 17 settembre 2026, n. 162;
- per HVO e biodiesel che rispettano i requisiti ambientali previsti dalla normativa UE l’aliquota di 572,90 euro per mille litri vale dal 18 al 25 settembre, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 17 settembre 2026, n. 162;
- il credito d’imposta per l’autotrasporto viene esteso agli acquisti da marzo a ottobre e rifinanziato con ulteriori 21,2 milioni di euro per il 2026, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. 17 settembre 2026, n. 162.
- Sconto sul gasolio ridotto dal 18 settembre al 5 ottobre
- Taglio accise tra decreti legge e accise mobili
- Aumento del gasolio alla pompa tra settembre e ottobre
- Benzina esclusa dal taglio delle accise
- Rimborso accise sul gasolio commerciale nel terzo e nel quarto trimestre
- Credito d’imposta autotrasporto esteso fino a ottobre
- Esenzione bollo auto 2027 per un solo veicolo
Sconto sul gasolio ridotto dal 18 settembre al 5 ottobre
Il D.L. 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 216 del 17 settembre 2026 ed entrato in vigore il 18 settembre, fissa l’accisa sul gasolio usato come carburante a 572,90 euro per mille litri dal 18 al 25 settembre e a 622,90 euro dal 26 settembre al 5 ottobre, contro un’aliquota ordinaria di 672,90 euro. La riduzione dell’accisa vale 10 centesimi al litro nella prima finestra e 5 centesimi nella seconda. Poiché l’accisa rientra nella base imponibile dell’IVA al 22%, l’effetto fiscale complessivo, a componente industriale invariata, sale rispettivamente a 12,2 e 6,1 centesimi al litro.
| Periodo | Accisa per mille litri ed effetto fiscale IVA inclusa |
|---|---|
| fino al 17 settembre 2026 | 532,90 euro, riduzione di circa 17,1 centesimi al litro |
| 18 – 25 settembre 2026 | 572,90 euro, riduzione di 12,2 centesimi al litro |
| 26 settembre – 5 ottobre 2026 | 622,90 euro, riduzione di 6,1 centesimi al litro |
| dal 6 ottobre 2026 | 672,90 euro in assenza di una nuova riduzione con il meccanismo delle accise mobili |
Per imprese e professionisti che detraggono l’IVA sul carburante il beneficio effettivo coincide con la sola riduzione dell’accisa: 14 centesimi al litro fino al 17 settembre, 10 centesimi dal 18 al 25 settembre e 5 centesimi fino al 5 ottobre. Per i soggetti che non recuperano l’imposta, come i privati, l’effetto fiscale comprende anche la minore IVA.
Taglio accise tra decreti legge e accise mobili
La riduzione dell’accisa sul diesel è stata costruita per segmenti successivi a partire dal 28 luglio, dopo lo stop del taglio delle accise dal 4 luglio. Il decreto interministeriale MEF-MASE del 27 luglio 2026 ha coperto le giornate del 28 e 29 luglio, il D.L. 27 luglio 2026, n. 133, il periodo dal 30 luglio al 6 agosto, il D.L. 5 agosto 2026, n. 139, quello dal 7 al 24 agosto, il decreto ministeriale del 20 agosto il 25 e il 26 agosto e il D.L. 26 agosto 2026, n. 153, i giorni dal 27 agosto al 5 settembre. Il decreto MEF-MASE del 4 settembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205, ha esteso l’aliquota ridotta dal 6 al 10 settembre.
Il D.L. 10 settembre 2026, n. 157 ha poi coperto la settimana dall’11 al 17 settembre, applicando l’aliquota di 532,90 euro per mille litri anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento, compreso l’HVO, e al biodiesel che rispettano le condizioni ambientali previste dalla normativa europea. Il D.L. n. 162/2026 prolunga invece la riduzione del gasolio ordinario fino al 5 ottobre, mentre per HVO e biodiesel agevolati porta l’aliquota a 572,90 euro soltanto dal 18 al 25 settembre. Dal 26 settembre, in assenza di un ulteriore intervento, per questi biocarburanti torna l’aliquota di 617,40 euro per mille litri prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43.
Dal 6 ottobre, secondo quanto annunciato dal Governo nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri, la riduzione dovrebbe proseguire con il meccanismo delle accise mobili, previsto dall’articolo 1, commi da 290 a 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il meccanismo utilizza le maggiori entrate IVA generate dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici per finanziare una riduzione dell’accisa. Importo e durata dell’eventuale sconto successivo al 5 ottobre richiederanno quindi un nuovo atto e non sono fissati dal D.L. n. 162/2026.
Aumento del gasolio alla pompa tra settembre e ottobre
A componente industriale invariata, la riduzione progressiva dello sconto fa salire il prezzo del gasolio di circa 4,9 centesimi al litro il 18 settembre, di altri 6,1 centesimi il 26 settembre e di ulteriori 6,1 centesimi il 6 ottobre qualora in quella data non intervenga un decreto sulle accise mobili. L’aumento complessivo rispetto al livello in vigore fino al 17 settembre arriverebbe così a circa 17,1 centesimi al litro.
Su un pieno da 50 litri i tre incrementi corrispondono rispettivamente a circa 2,44 euro, 3,05 euro e altri 3,05 euro, per un aggravio complessivo potenziale di circa 8,54 euro rispetto al livello precedente. Il prezzo effettivo dipende anche dalle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati e dalle politiche commerciali dei distributori.
Benzina esclusa dal taglio delle accise
L’accisa sulla benzina continua ad applicarsi nella misura ordinaria perché l’articolo 1 del D.L. n. 162/2026 interviene sul gasolio utilizzato come carburante. L’ultima riduzione applicata a entrambi i carburanti si è chiusa il 3 luglio; gli interventi successivi hanno concentrato la riduzione sul diesel.
Rimborso accise sul gasolio commerciale nel terzo e nel quarto trimestre
Per le imprese ammesse al beneficio il rimborso delle accise sul gasolio commerciale aumenta man mano che l’aliquota pagata al distributore risale, perché l’articolo 24-ter del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 lo commisura alla differenza rispetto all’aliquota agevolata di 403,22 euro per mille litri prevista dal punto 4-bis della Tabella A. Il beneficio riguarda i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate delle categorie ambientali ammesse nel trasporto merci e le categorie di trasporto persone previste dallo stesso articolo.
La sequenza delle aliquote divide i consumi del terzo e del quarto trimestre in periodi da tenere separati nelle dichiarazioni:
| Periodo di consumo | Rimborso per mille litri |
|---|---|
| 1 – 3 luglio 2026 | 219,68 euro |
| 4 – 27 luglio 2026 | 269,68 euro |
| 28 luglio – 17 settembre 2026 | 129,68 euro |
| 18 – 25 settembre 2026 | 169,68 euro |
| 26 settembre – 5 ottobre 2026 | 219,68 euro, con i litri di settembre nella dichiarazione del terzo trimestre e quelli di ottobre nel quarto |
| dal 6 ottobre 2026 | 269,68 euro in assenza di una nuova riduzione mediante accise mobili |
Su 10.000 litri acquistati tra il 18 e il 25 settembre un’impresa ammessa versa al distributore 5.729 euro di accisa e ne recupera 1.696,80 con la dichiarazione. Il carico finale di 4.032,20 euro corrisponde all’aliquota agevolata; rispetto alla settimana precedente l’impresa anticipa 400 euro in più e recupera la stessa differenza attraverso il rimborso.
Per i soggetti esclusi dal rimborso, tra cui i veicoli sotto le 7,5 tonnellate, le classi ambientali inferiori a quelle ammesse, i furgoni di artigiani e commercianti e le auto aziendali, la riduzione dello sconto si traduce interamente in un maggior costo. Sugli stessi 10.000 litri l’accisa aumenta di 400 euro nella settimana dal 18 al 25 settembre e di 900 euro nella finestra successiva rispetto al livello in vigore fino al 17 settembre.
La dichiarazione di rimborso del terzo trimestre si presenta nel mese di ottobre 2026 ed è la prima soggetta, per la fruizione del credito in compensazione, all’obbligo di trasmissione esclusivamente telematica. L’articolo 1-ter, comma 7, del D.L. 30 aprile 2026, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, modifica l’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 con effetto dal 1° ottobre 2026 e riduce da 60 a 30 giorni il termine per la formazione del silenzio-assenso.
Credito d’imposta autotrasporto esteso fino a ottobre
Il D.L. 17 settembre 2026, n. 162 estende fino agli acquisti di ottobre il credito d’imposta per l’autotrasporto, modificando nuovamente l’articolo 3, comma 1, del D.L. 18 marzo 2026, n. 33: il periodo agevolato diventa marzo-ottobre e l’autorizzazione di spesa aumenta di ulteriori 21,2 milioni di euro per il 2026. L’intervento segue il D.L. 10 settembre 2026, n. 157, che aveva già aggiunto settembre e 16 milioni di euro.
La procedura attualmente aperta sulla piattaforma ADM mantiene però come periodo di riferimento i consumi effettuati dal 1° marzo al 31 agosto 2026. In base all’avviso di proroga del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le istanze possono essere presentate fino alle 23:59 del 20 settembre 2026; l’assistenza dedicata resta disponibile fino alle 18:00 del 18 settembre.
Gli acquisti di settembre e ottobre sono quindi coperti dalla norma primaria, mentre non rientrano nella finestra marzo-agosto oggi disponibile sulla piattaforma. Per questi due mesi occorrono le successive indicazioni applicative sulla presentazione delle istanze e sulla gestione delle ulteriori risorse.
Esenzione bollo auto 2027 per un solo veicolo
L’articolo 2 del D.L. 17 settembre 2026, n. 162 riconosce alle persone fisiche l’esenzione dal bollo auto 2027 per un solo veicolo regolarmente assicurato e per i versamenti con scadenza ordinaria compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Per le autovetture l’agevolazione riguarda i mezzi alimentati a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW. Se una persona possiede più auto agevolabili, l’esenzione si applica a quella con potenza inferiore; a parità di kW, viene scelta l’autovettura sulla quale sarebbe dovuto il bollo di importo più basso.
Per motocicli e ciclomotori alimentati a benzina, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, il beneficio spetta soltanto se il contribuente non è soggetto passivo del bollo per alcuna autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW. In presenza di più motocicli viene agevolato quello di minore potenza e, a parità di kW, quello con bollo teorico più basso; fra più ciclomotori prevale quello con la data di prima immatricolazione più remota.
Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome l’applicazione dell’esenzione richiede un accordo con ciascuna autonomia titolare della tassa automobilistica. Il decreto prevede trasferimenti complessivi per 2.293,5 milioni di euro nel 2027 a compensazione della riduzione di gettito.
Con il calcolo del bollo auto di PMI.it si può stimare, in base a potenza, classe ambientale e Regione, l’importo che il proprietario non dovrà versare nel 2027 se il veicolo rientra fra quelli ammessi all’esenzione.