Il CPB 2026-2027 guadagna nuove agevolazioni con il Decreto Omnibus. Il Dlgs.n. 148/2026, in vigore dal 12 agosto, modifica infatti rinnovo, cause di esclusione, correzione degli errori e benefici premiali del Concordato Preventivo Biennale. Per chi rinnova arriva inoltre il ravvedimento speciale 2020-2023, insieme a vantaggi fiscali più ampi.
In sintesi, gli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 148/2026 prevedono:
- il rinnovo del CPB è ammesso anche dopo alcune modifiche della compagine sociale, quando i nuovi soci o associati rispettano il limite reddituale di 35mila euro;
- gli errori nella dichiarazione utilizzata per elaborare la proposta possono essere corretti con una dichiarazione integrativa e le relative sanzioni definite mediante ravvedimento operoso;
- chi rinnova beneficia di soglie più alte per compensazioni e rimborsi IVA, termini di accertamento anticipati di due anni e rate senza interessi per il biennio 2026-2027;
- il ravvedimento speciale 2020-2023 è riservato ai soggetti ISA che rinnovano l’adesione.
- Rinnovo CPB con nuovi soci fino a 35mila euro
- Prima adesione e rinnovo seguono regole diverse
- Debiti fiscali e accesso al CPB
- Adesione irregolare e decadenza dal CPB
- Errori dichiarativi corretti con ravvedimento
- Più vantaggi per chi rinnova il CPB
- Ravvedimento speciale CPB 2020-2023
- Scadenza CPB 2026-2027 al 31 ottobre
- Tetti ISA sulla proposta CPB
- Iperammortamento e reddito concordato
Rinnovo CPB con nuovi soci fino a 35mila euro
Il rinnovo del CPB 2026-2027 può proseguire anche in presenza di alcune modifiche della compagine sociale o associativa. L’articolo 28 del D.Lgs. 148/2026 ammette l’ingresso di nuovi soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo, nel rispetto del limite di 35.000 euro previsto dalla norma.
La modifica riduce uno degli ostacoli che potevano interrompere la continuità del concordato per società e associazioni interessate da variazioni nella propria composizione. Per società tra professionisti, associazioni professionali e società tra avvocati il decreto interviene inoltre sul rapporto tra attività esercitata e ISA applicabile.
Prima adesione e rinnovo seguono regole diverse
Il Decreto Omnibus distingue con maggiore nettezza le regole applicabili a tutti gli aderenti dai benefici riservati al rinnovo. Il confronto aiuta a individuare subito quali novità possono essere utilizzate dal contribuente:
| Regola | Trattamento nel CPB 2026-2027 |
|---|---|
| Debiti tributari e contributivi | Il requisito previsto dall’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 13/2024 continua a essere verificato ai fini dell’accesso. |
| Ingresso di nuovi soci o associati | La deroga con soglia reddituale di 35.000 euro è prevista per il rinnovo. |
| Correzione di errori nella dichiarazione | La dichiarazione integrativa può rideterminare la proposta e le sanzioni possono essere definite con ravvedimento operoso. |
| Benefici ISA rafforzati | Le nuove soglie per visto di conformità, rimborsi e termini di accertamento sono riservate a chi rinnova. |
| Rate delle imposte 2026-2027 | Chi rinnova può effettuare i versamenti rateali senza interessi. |
| Ravvedimento speciale 2020-2023 | Possono utilizzarlo i soggetti ISA che rinnovano il concordato. |
Debiti fiscali e accesso al CPB
Per l’accesso al Concordato Preventivo Biennale continua a valere il requisito dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Con riferimento al periodo d’imposta precedente, devono essere verificati i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e quelli contributivi definitivamente accertati, tenendo conto della soglia complessiva di 5.000 euro e delle regole previste per estinzione, sospensione e rateazione.
Il Decreto Omnibus interviene invece sugli effetti successivi. L’articolo 28 sopprime dall’articolo 22 del D.Lgs. 13/2024 la precedente lettera d), collegata alla decadenza per il venir meno della condizione prevista dall’articolo 10, comma 2. La presenza dei debiti fiscali o contributivi conserva quindi rilievo nella verifica iniziale dei requisiti, mentre viene modificata la disciplina della decadenza.
Adesione irregolare e decadenza dal CPB
Dal biennio 2026-2027, l’adesione effettuata senza i requisiti richiesti oppure in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti. Il D.Lgs. 148/2026 inserisce questa regola direttamente negli articoli 10 e 11 della disciplina del CPB, separando tali fattispecie dalle ipotesi di decadenza.
Viene riscritta anche una delle cause di decadenza dal CPB. Se, a seguito di un accertamento sul periodo d’imposta precedente a quelli concordati, emergono errori od omissioni nei dati utilizzati per determinare la proposta, la decadenza si produce quando il reddito o il valore netto della produzione ricalcolati risultano superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati.
Errori dichiarativi corretti con ravvedimento
Gli errori o le omissioni nei ricavi, nei compensi o negli altri dati comunicati per elaborare la proposta possono essere rimossi attraverso una dichiarazione integrativa. In base al nuovo comma 3-bis dell’articolo 19 del D.Lgs. 13/2024, il reddito o il valore netto della produzione concordati vengono rideterminati sui dati corretti.
Le sanzioni collegate alle violazioni possono essere definite mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. La novità consente quindi di riallineare i dati dichiarativi e la proposta di concordato senza lasciare cristallizzati valori derivanti da informazioni errate.
Più vantaggi per chi rinnova il CPB
Il rinnovo del Concordato Preventivo Biennale dà accesso a un pacchetto premiale più ampio previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 148/2026:
- l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti sale fino a 100.000 euro annui per l’IVA e fino a 70.000 euro annui per imposte dirette e IRAP;
- l’esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per i rimborsi IVA si applica fino a 100.000 euro annui;
- i termini di decadenza per l’attività di accertamento sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo e ai fini IVA sono anticipati di due anni;
- per il biennio 2026-2027 i versamenti rateali delle imposte effettuati ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 241/1997 sono eseguiti senza interessi.
Ravvedimento speciale CPB 2020-2023
L’articolo 29 del D.Lgs. 148/2026 introduce un nuovo ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023, utilizzabile dai soggetti che hanno applicato gli ISA e rinnovano nei termini di legge l’adesione al CPB 2026-2027. L’agevolazione è quindi collegata al rinnovo e non alla prima adesione.
La base imponibile viene determinata aumentando il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato di una percentuale compresa tra il 5% e il 50%, graduata in base al punteggio ISA. Per il 2022 e il 2023 l’imposta sostitutiva sui redditi e sulle relative addizionali è pari al 10%, 12% o 15% in funzione dell’affidabilità fiscale, mentre l’aliquota sostitutiva IRAP è del 3,9%.
Per il 2020 e il 2021, in considerazione della pandemia, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%. Sono previste regole specifiche anche per alcune annualità nelle quali ricorrevano cause di esclusione dagli ISA legate al Covid, al mancato normale svolgimento dell’attività o all’esercizio di più attività.
L’imposta sostitutiva sui redditi e sulle addizionali dovuta per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 oppure in un massimo di dieci rate mensili; sulle rate maturano gli interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027.
Scadenza CPB 2026-2027 al 31 ottobre
Il termine legale per aderire al CPB 2026-2027 è fissato al 31 ottobre 2026 dall’articolo 7-bis del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88. Poiché il 31 ottobre cade di sabato, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare l’invio utile slitta a lunedì 2 novembre 2026.
Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, la scadenza è fissata all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Il Modello CPB 2026-2027 contiene i dati necessari all’elaborazione della proposta e alla comunicazione dell’adesione.
Tetti ISA sulla proposta CPB
La Legge 88/2026 ha esteso i limiti all’incremento della proposta CPB anche ai contribuenti con punteggi ISA inferiori a 8. La percentuale massima rispetto al reddito dichiarato nel periodo precedente, rettificato secondo le regole del concordato, segue questa scala:
| Punteggio ISA | Incremento massimo della proposta |
|---|---|
| 10 | 10% |
| da 9 a meno di 10 | 15% |
| da 8 a meno di 9 | 25% |
| da 6 a meno di 8 | 30% |
| da 1 a meno di 6 | 35% |
Il limite percentuale deve essere coordinato con i valori di riferimento settoriali utilizzati nella metodologia di elaborazione della proposta. Il software ISA 2026 e i criteri della proposta CPB consentono di lavorare sui dati fiscali e contabili utilizzati dall’Agenzia delle Entrate.
Iperammortamento e reddito concordato
La disciplina del 2026 comprende anche l’iperammortamento tra le componenti che rettificano il reddito concordato. L’articolo 7 del D.L. 38/2026, come convertito dalla Legge 88/2026, ha inserito nell’articolo 16 del D.Lgs. 13/2024 la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria prevista dalla Legge di Bilancio 2026.
Per le imprese aderenti al CPB, la maggiorazione fiscale collegata agli investimenti agevolati determina quindi una variazione del reddito concordato secondo le regole proprie dell’incentivo. Requisiti, aliquote e adempimenti dell’iperammortamento 2026 devono essere verificati insieme alla proposta fiscale del biennio.