Il credito d’imposta autotrasportatori su gasolio e HVO si può ancora richiedere sulla piattaforma ADM per gli acquisti effettuati da marzo ad agosto, dopo la proroga disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel frattempo, il nuovo decreto sul caro carburanti ha esteso per legge la misura anche agli acquisti di ottobre, dopo l’inclusione di settembre, mentre per questi ultimi due mesi serviranno indicazioni dedicate sulla presentazione delle istanze.
In sintesi:
- le istanze per il ristoro riferito agli acquisti da marzo ad agosto si possono presentare sulla piattaforma ADM fino alle 23:59 del 20 settembre 2026, secondo l’avviso di proroga del MIT;
- l’assistenza SOGEI all’indirizzo assistenza-creditogasolio@sogei.it è disponibile fino alle 18:00 del 18 settembre 2026, come previsto dallo stesso avviso ministeriale;
- il credito d’imposta può coprire fino al 70% della maggiore spesa per gasolio sostenuta rispetto al prezzo di riferimento di febbraio, secondo il decreto direttoriale MIT n. 301 del 28 agosto 2026;
- l’articolo 1, comma 4, del D.L. 17 settembre 2026, n. 162 estende il periodo agevolato fino a ottobre e incrementa di ulteriori 21,2 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per il 2026;
- altri 11,4 milioni di euro per il credito d’imposta sono contenuti nel disegno di legge di conversione del D.L. 27 luglio 2026, n. 133, approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato.
- Chi rientra nel credito d’imposta sul gasolio
- Le soglie di massa e le classi Euro ammesse
- Il calcolo del credito e i mesi agevolati
- Importi del credito spettante
- Credito gasolio esteso fino a ottobre con altri 21,2 milioni
- Domande su piattaforma ADM
- I documenti per la domanda
- Il file fatture, caso per caso
- Utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre
- Trasporto persone e noleggio autobus nella stessa finestra
Chi rientra nel credito d’imposta sul gasolio
Il credito d’imposta sul gasolio spetta alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano, con veicoli Euro V ed Euro VI, le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 3), e lettera b), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, oltre alle imprese di noleggio di autobus con conducente disciplinate dalla legge 11 agosto 2003, n. 218. La platea della procedura in corso è quella fissata dall’articolo 2 del decreto direttoriale MIT n. 301 del 28 agosto 2026.
La misura fa parte del pacchetto di crediti d’imposta contro il caro carburanti riconosciuti alle imprese per l’aumento del prezzo del gasolio legato alla crisi dello Stretto di Hormuz. Sono escluse le aziende già in difficoltà nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, con la deroga prevista per micro e piccole imprese non soggette a procedure concorsuali e che non hanno ricevuto aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione.
Il trasporto di merci in conto proprio è escluso dal ristoro. La Commissione europea, nei paragrafi 38 e 55 della decisione C(2026) 5271 final del 27 luglio 2026, ha circoscritto il beneficio alle imprese che svolgono come attività principale il trasporto su strada e il Ministero ha confermato l’esclusione nelle risposte pubblicate insieme al comunicato di apertura.
Accedono alla piattaforma le imprese con posizione attiva nel Registro elettronico nazionale alla data del 31 luglio 2026. Chi ha operato tra il 1° marzo e il 31 agosto 2026 senza risultare attivo a quella data ottiene l’abilitazione attraverso l’assistenza SOGEI. La stessa procedura è prevista per le imprese estere con stabile organizzazione in Italia non iscritte al REN, indicando ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, sede italiana e generalità della persona incaricata.
| Beneficiari del credito sul gasolio | Riferimento normativo |
|---|---|
| Imprese di autotrasporto merci per conto di terzi con veicoli N di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate | art. 24-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 3), D.Lgs. 504/1995 |
| Imprese di trasporto persone con autobus M2 ed M3, compresi enti pubblici e imprese pubbliche locali e autoservizi regionali, locali e comunitari | art. 24-ter, comma 2, lettera b), D.Lgs. 504/1995 |
| Imprese di noleggio di autobus con conducente | legge 11 agosto 2003, n. 218 |
Le soglie di massa e le classi Euro ammesse
Il beneficio riguarda i veicoli di categoria N con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e gli autobus di categoria M2 ed M3 adibiti a uso di terzi, tutti in classe ambientale Euro V ed Euro VI. Le indicazioni ministeriali sulla compilazione dell’istanza escludono autocarri da 3,5 tonnellate, minibus da nove posti e mezzi di classe Euro IV o inferiore.
Il vincolo ambientale limita l’aiuto sul carburante alle flotte a minori emissioni, secondo la disciplina già utilizzata per il gasolio commerciale professionale. Nel conteggio dei litri ammessi rientra anche l’HVO acquistato per i mezzi agevolati.
La piattaforma propone l’elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità dell’impresa alla data del 31 luglio 2026 e l’impresa seleziona quelle per cui ha acquistato il gasolio. Le targhe di mezzi ammessi assenti dall’elenco possono essere inserite manualmente. Rimorchi e semirimorchi sono esclusi perché il ristoro riguarda i soli veicoli a motore.
Il calcolo del credito e i mesi agevolati
La base di calcolo è il differenziale di prezzo rispetto a febbraio 2026, applicato ai litri effettivamente acquistati e documentati in fattura. L’articolo 3 del decreto direttoriale MIT n. 301 del 28 agosto 2026 fissa la misura massima al 70% della maggiore spesa sostenuta rispetto al costo che l’impresa avrebbe affrontato acquistando gli stessi quantitativi al prezzo medio rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
Il prezzo di riferimento rilevato dal MASE per febbraio è pari a 1,39415 euro al litro al netto dell’IVA, corrispondente a 1,70087 euro IVA inclusa. Il confronto deve essere effettuato tra valori omogenei perché la piattaforma utilizza importi al netto dell’imposta.
Il tetto del 70% riprende il limite ammesso dalla Comunicazione della Commissione europea C(2026) 2593 del 5 maggio 2026, relativa al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato legato alla crisi mediorientale. La misura è stata notificata il 17 giugno 2026 con il numero SA.123830 e la Commissione non ha sollevato obiezioni con la decisione C(2026) 5271 final del 27 luglio 2026.
La procedura attualmente aperta sulla piattaforma ADM riguarda esclusivamente i sei mesi da marzo ad agosto e dispone di 386,2 milioni di euro. La disciplina primaria è stata successivamente estesa agli acquisti di settembre e ottobre, senza modificare la finestra oggi disponibile sulla piattaforma. Per questi due mesi devono quindi essere definite le modalità applicative e di presentazione delle istanze.
L’articolo 3 del decreto direttoriale riporta per errore materiale un riferimento a quattro mesi nella formula, mentre il comunicato di apertura, il modulo di istanza e le sei caselle mensili della piattaforma confermano l’arco marzo-agosto per la procedura in corso.
La piattaforma calcola l’importo in automatico applicando la formula pubblicata dal Ministero: 0,70 × [(totale della colonna D del file fatture, al netto dell’IVA) − (totale dei litri acquistati nei sei mesi × prezzo di riferimento netto di febbraio)].
Il credito si aggiunge al taglio delle accise, che riduce immediatamente la componente fiscale del prezzo alla pompa, mentre il credito d’imposta riconosce successivamente, su domanda e dopo istruttoria, una quota dell’extra-costo sostenuto rispetto a febbraio.
Importi del credito spettante
Tradotta in euro per litro, la formula restituisce un beneficio crescente con il prezzo medio pagato e si azzera al raggiungimento del prezzo di riferimento di febbraio. Un’impresa che ha rifornito in media a 1,90 euro al litro recupera circa 11,4 centesimi per litro, mentre a 2 euro il recupero sale a circa 17,2 centesimi.
| Prezzo medio pagato al litro IVA inclusa | Credito d’imposta per litro |
|---|---|
| 1,75 euro | 2,8 centesimi |
| 1,80 euro | 5,7 centesimi |
| 1,85 euro | 8,6 centesimi |
| 1,90 euro | 11,4 centesimi |
| 1,95 euro | 14,3 centesimi |
| 2,00 euro | 17,2 centesimi |
Ad esempio, su una flotta che ha acquistato 60.000 litri da marzo ad agosto a un prezzo medio di 1,92 euro al litro, per un totale di 115.200 euro documentati in fattura, il credito teorico si attesta intorno a 7.544 euro. L’importo effettivo può ridursi in caso di riparametrazione qualora la somma delle richieste accolte superi le risorse disponibili per la procedura.
Le imprese che hanno acquistato a valori medi inferiori a quelli di febbraio non maturano credito su quei rifornimenti. Il controllo del prezzo medio effettivo prima della predisposizione del file permette quindi di individuare le fatture che rientrano nel calcolo.
Credito gasolio esteso fino a ottobre con altri 21,2 milioni
L’articolo 1, comma 4, del D.L. 17 settembre 2026, n. 162 estende il credito d’imposta sul gasolio fino agli acquisti di ottobre, sostituendo nell’articolo 3, comma 1, del D.L. 18 marzo 2026, n. 33 il periodo “da marzo a settembre” con “da marzo a ottobre”. Lo stesso comma incrementa di ulteriori 21,2 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per il 2026.
L’estensione a ottobre segue quella introdotta dall’articolo 1, comma 4, del D.L. 10 settembre 2026, n. 157, che aveva incluso gli acquisti di settembre e aumentato di 16 milioni di euro le risorse della misura.
La domanda attualmente aperta conserva però il periodo di riferimento dal 1° marzo al 31 agosto. Gli acquisti di settembre e ottobre sono quindi coperti dalla norma primaria, mentre sono esclusi dal file fatture trasmesso entro l’attuale scadenza e attendono le relative istruzioni applicative.
Un ulteriore incremento di 11,4 milioni di euro è contenuto nel disegno di legge di conversione del D.L. 27 luglio 2026, n. 133. La Camera ha approvato il testo il 16 settembre e il provvedimento è ora all’esame del Senato della Repubblica. La modifica porta da 386,2 a 397,6 milioni il limite relativo alla fase marzo-agosto una volta completata la conversione.
Domande su piattaforma ADM
L’istanza relativa agli acquisti da marzo ad agosto si presenta per via telematica sulla piattaforma ADM all’indirizzo creditocarburantetrasporto.adm.gov.it, aperta fino alle 23:59 del 20 settembre 2026. Ogni impresa trasmette una sola domanda.
La proroga è stata disposta dal MIT dopo le numerose richieste di autorizzazione all’accesso e gli errori riscontrati nei file fatture che hanno determinato il rigetto di diverse istanze. Le imprese interessate possono annullare la domanda errata e presentarne una nuova con il file corretto entro il termine prorogato.
L’assistenza SOGEI all’indirizzo assistenza-creditogasolio@sogei.it è disponibile fino alle 18:00 del 18 settembre 2026. Dopo questo termine la piattaforma continua a essere accessibile fino alla chiusura prevista per le istanze.
La piattaforma specifica che l’erogazione del ristoro è subordinata all’efficacia del decreto interministeriale MIT-MEF-MASE di attuazione e che le istanze trasmesse prima di tale presupposto non impegnano l’Amministrazione. La pagina ministeriale continua a indicare come in corso la registrazione del decreto interministeriale del 26 agosto 2026, n. 183.
L’accesso avviene con SPID o Carta d’identità elettronica del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante. La delega non è ammessa nella fase iniziale di autenticazione e abilitazione; dopo la registrazione il soggetto autorizzato può indicare una o più persone fisiche incaricate di inserire i dati e inviare l’istanza. Una società terza non può essere indicata direttamente come incaricata.
Il legale rappresentante privo di SPID e CIE, condizione che il comunicato riferisce ai cittadini stranieri, può ottenere l’abilitazione attraverso l’help desk SOGEI. Le istruzioni ministeriali richiedono una delega a una persona fisica dotata di identità digitale, firmata digitalmente oppure con firma olografa accompagnata dal documento di identità.
L’ordine di invio non incide sulla misura del credito in caso di riparametrazione, che viene applicata proporzionalmente agli importi concedibili. Incide invece sui tempi di erogazione, perché il Ministero emette i decreti di concessione seguendo l’ordine di trasmissione delle istanze accolte. L’annullamento di una domanda già presa in carico e il successivo reinvio assegnano la posizione corrispondente alla nuova trasmissione.
La modifica di un’istanza già inviata non è prevista. Per correggere un file fatture errato o aggiungere una fattura dimenticata occorre annullare l’istanza dall’area Gestione richiesta e trasmetterne una nuova entro il termine. Dopo la chiusura della piattaforma l’area permette soltanto la consultazione dello stato dell’istanza, indicato come presa in carico, respinta o richiesta accolta.
I documenti per la domanda
L’inserimento dell’istanza avviene attraverso selezione delle targhe, dichiarazione di veridicità, indicazione dei litri mese per mese e caricamento del file fatture. Il materiale da preparare comprende:
- il totale dei litri di gasolio acquistati, compreso l’HVO, distinto per ciascuno dei sei mesi agevolati e riferito ai soli veicoli ammessi;
- l’elenco delle targhe dei mezzi interessati, proposto dalla piattaforma in base alla disponibilità risultante al 31 luglio 2026 e integrabile manualmente;
- il file Excel delle fatture compilato secondo il modello ministeriale e caricato in formato xlsx, anche con un nome diverso da “File_fatture” purché non superiore a 25 caratteri e con la stessa estensione.
Il modello, il comunicato di apertura e il decreto direttoriale sono pubblicati nella pagina MIT dedicata al credito d’imposta, insieme alle FAQ sulle casistiche di compilazione. Il file è scaricabile anche dalla home page della piattaforma.
Il file fatture, caso per caso
Il file fatture ha cinque colonne e ogni riga corrisponde a una fattura: in A va il riferimento del documento, in B la sigla CARB o NOCARB in base alla presenza delle targhe dei veicoli riforniti, in C il totale della fattura al netto dell’IVA, in D la quota di gasolio dei veicoli ammessi sempre al netto dell’IVA e in E il codice a due lettere del Paese del soggetto emittente. Il totale della colonna D viene calcolato dalla piattaforma.
| Casistica | Compilazione del file fatture |
|---|---|
| Fattura elettronica italiana con targhe indicate | In A l’identificativo SDI reperibile nel file metadati, in B la sigla CARB, in C il totale netto, in D la quota di gasolio dei mezzi ammessi, in E il codice IT |
| Fattura senza targhe, per esempio cisterna aziendale o canoni di gestione | In B la sigla NOCARB, in C il totale netto della fattura e in D il solo gasolio destinato ai veicoli ammessi |
| Pagamento con carta netting | In A il numero di fattura preceduto dal suffisso net-, in E il codice del Paese dove ha sede chi emette la fattura. Se la fattura netting transita per lo SDI, in A va l’identificativo SDI |
| Acquisto presso fornitore estero | In A il riferimento completo della fattura seguito dal segno meno e dalla partita IVA del fornitore senza il codice Paese, che va in E; gli zeri iniziali si conservano e i caratteri speciali si sostituiscono con il segno più |
| Nota di credito ricevuta dal fornitore | In A, B e C i dati della fattura di addebito, in D l’importo netto del carburante rimborsabile già decurtato dell’importo netto della nota di credito |
| Fattura con litri pagati sopra e sotto il prezzo di riferimento | La fattura va inserita e in D si riportano soltanto i costi dei litri acquistati a prezzo superiore al riferimento di febbraio |
| Fattura interamente sotto il prezzo di riferimento | La fattura è esclusa dal file |
| Fornitore con partita IVA svizzera | La fattura è esclusa. Se la partita IVA del fornitore effettivo appartiene a uno Stato UE, la fattura può rientrare |
Alcune esclusioni ricorrono frequentemente nelle flotte:
- il gasolio destinato ai gruppi frigoriferi installati sui semirimorchi, perché il ristoro riguarda la trazione dei veicoli;
- i mezzi con targa jolly, esclusi anche quando la fattura che li cita è classificata CARB;
- i rimorchi e i semirimorchi, assenti dall’elenco targhe proposto dalla piattaforma;
- le fatture emesse a marzo per rifornimenti effettuati a febbraio 2026, mentre sono ammesse quelle emesse a settembre per rifornimenti effettuati ad agosto perché rileva la data dell’acquisto.
Sull’esclusione delle fatture sotto soglia i documenti ministeriali chiariscono che una fattura interamente riferita a gasolio acquistato a un prezzo inferiore al riferimento di febbraio deve essere esclusa dal file. Le stesse FAQ non specificano però in modo espresso se i relativi litri debbano essere compresi nelle sei caselle mensili utilizzate dalla formula automatica.
La differenza di compilazione emerge con un caso numerico. Un’impresa acquista 60.000 litri, di cui 50.000 a 1,92 euro IVA inclusa e 10.000 a 1,60 euro. Escluse le fatture della seconda tranche, la colonna D somma 78.688,52 euro netti. Dichiarando 50.000 litri il credito teorico è di circa 6.287 euro; dichiarando tutti i litri il termine sottratto dalla formula aumenta fino ad azzerare il credito, pur essendo stata sostenuta una maggiore spesa sulla prima parte degli acquisti.
Poiché le istruzioni disponibili non risolvono espressamente questa casistica, prima della chiusura dell’assistenza è opportuno chiedere conferma all’help desk SOGEI e conservare il criterio adottato insieme alle fatture. L’articolo 9 del decreto direttoriale prevede infatti verifiche a campione anche dopo l’erogazione, con possibilità di richiesta dei documenti indicati nell’istanza.
Utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre
Il credito d’imposta si utilizza esclusivamente in compensazione con modello F24 trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2026 e a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati da parte del Ministero. L’importo riconosciuto compare nel cassetto fiscale, nella sezione dei crediti agevolativi.
Non si applicano gli ordinari limiti annuali alle compensazioni previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il cumulo con il rimborso delle accise sullo stesso gasolio è ammesso e la piattaforma calcola l’importo indipendentemente dal rimborso già ottenuto. Il decreto direttoriale pone due limiti: la somma delle agevolazioni non può superare il costo sostenuto e, per gli aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo europeo, il totale fruibile non può superare il 70% della maggiore spesa.
I decreti di concessione vengono adottati dopo le verifiche antimafia, il controllo sull’eventuale condizione di impresa in difficoltà e la registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato. La disponibilità effettiva del credito dipende inoltre dall’efficacia del decreto interministeriale MIT-MEF-MASE del 26 agosto 2026, n. 183, circostanza che incide sui tempi di cassa in vista del termine di compensazione di fine anno.
In caso di ristoro non spettante il Ministero revoca il decreto di concessione in autotutela e richiede la restituzione. Decorso il termine previsto senza restituzione, viene avviato il recupero del credito indebitamente utilizzato, con interessi e sanzioni.
Trasporto persone e noleggio autobus nella stessa finestra
Le imprese di trasporto persone con autobus e quelle di noleggio con conducente presentano istanza nella stessa finestra e con la stessa procedura prevista per il trasporto merci. L’estensione a questa platea è stata introdotta dall’articolo 1-novies della legge 25 giugno 2026, n. 113, che ha modificato l’articolo 3 del D.L. 18 marzo 2026, n. 33, mentre le regole di dettaglio sono state adeguate dal decreto interministeriale del 26 agosto 2026.
I veicoli ammessi sono gli autobus M2 ed M3 adibiti a uso di terzi in classe Euro V ed Euro VI, con lo stesso meccanismo di calcolo applicato al trasporto merci. Un autobus preso a noleggio da due imprese diverse nel periodo agevolato può comparire nell’elenco targhe di entrambe per il rispettivo periodo di disponibilità oppure essere inserito manualmente.
La procedura marzo-agosto è condivisa tra trasporto merci e trasporto persone. Le successive estensioni legislative a settembre e ottobre non modificano la finestra attualmente aperta sulla piattaforma, mentre l’ulteriore incremento delle risorse inserito nella conversione del D.L. n. 133/2026 diventerà efficace con il completamento dell’iter parlamentare. La riparametrazione continua ad applicarsi se la somma degli importi concedibili supera le risorse disponibili per la procedura interessata.