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Bonus carburanti autotrasporto, credito d’imposta anche agli autobus

di Barbara Weisz

2 Luglio 2026 08:56

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Bonus carburante autotrasportatori: codici tributo per il credito d’imposta, domande su piattaforma ed esiti nel cassetto fiscale, sblocco fondi residui.

Il bonus gasolio per autotrasporto merci vale ora anche per i passeggeri. La legge di conversione del decreto Carburanti-ter (Legge n. 113/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno) estende la platea del beneficio alle imprese di trasporto persone con autobus e al noleggio di autobus con conducente, a condizione che i mezzi siano di classe ambientale Euro V o Euro VI. Con la stessa legge la misura è stata prorogata al mese di giugno e la dotazione è salita a 300 milioni di euro.

In sintesi:

  • il credito d’imposta si applica al trasporto di merci e di persone con autobus e al noleggio di autobus con conducente (Dl 63/2026 convertito con modifiche nella Legge n. 113/2026);
  • l’agevolazione spetta soltanto per i mezzi di classe ambientale Euro V ed Euro VI;
  • il beneficio copre la maggiore spesa per il gasolio nei mesi da marzo a giugno 2026 rispetto al prezzo di febbraio, nel limite di 300 milioni di euro;
  • l’utilizzo avviene in compensazione entro il 31 dicembre 2026, in attesa del decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Chi rientra nel credito d’imposta sul gasolio

La misura si inserisce nel più ampio pacchetto di crediti d’imposta contro il caro carburanti riconosciuti alle imprese per fronteggiare il rialzo del gasolio legato alla crisi dello Stretto di Hormuz.

Il credito d’imposta sul gasolio spetta ora, oltre alle imprese di autotrasporto merci, anche alle imprese di trasporto di persone indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del Testo unico delle accise (dlgs 504/1995) e alle imprese di noleggio di autobus con conducente disciplinate dalla legge 218/2003. Fino alla conversione del decreto la lettera agevolata era solo la a), riservata al trasporto merci.

La lettera b) include gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali che svolgono servizi di trasporto, le imprese titolari di autoservizi di competenza regionale e locale e quelle che effettuano autoservizi regolari in ambito comunitario. Per il noleggio di autobus con conducente valgono i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori previsti dalla legge 218/2003.

Beneficiari del credito sul gasolio Riferimento normativo
Imprese di autotrasporto merci art. 24-ter, comma 2, lettera a), dlgs 504/1995
Imprese di trasporto persone (enti pubblici e imprese pubbliche locali, autoservizi regionali e locali, autoservizi comunitari) art. 24-ter, comma 2, lettera b), dlgs 504/1995
Imprese di noleggio di autobus con conducente legge 218/2003

Il requisito dei mezzi Euro V ed Euro VI

L’estensione al trasporto passeggeri vale solo per i veicoli di classe ambientale Euro V ed Euro VI; gli autobus di classe inferiore non accedono al beneficio. Il vincolo lega l’aiuto sul carburante alle flotte a minori emissioni, in linea con la logica già seguita per il gasolio commerciale professionale.

Il calcolo del credito e i mesi agevolati

Il credito d’imposta è commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio in ciascuno dei mesi da marzo a giugno 2026, rispetto al prezzo di febbraio 2026 rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. La dotazione per trasporto merci e passeggeri è fissata complessivamente in 300 milioni di euro per il 2026. Possono accedere le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, secondo l’impianto dell’articolo 3 del decreto Carburanti (dl 33/2026), esteso in sede di conversione.

Con lo sconto sulle accise ormai ridotto e prossimo alla scadenza, il credito d’imposta sul gasolio assume un ruolo centrale tra i sostegni per le imprese di trasporto con consumi elevati.

Domande e utilizzo dopo il decreto attuativo

Il credito d’imposta si utilizza esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026 e senza applicare gli ordinari limiti annuali; non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi entro il limite del costo sostenuto. Per il trasporto passeggeri il beneficio non è però ancora utilizzabile.

Le modalità di attuazione per i nuovi beneficiari saranno definite da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con gli altri dicasteri competenti.