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Bonus carburanti autotrasporto, domande a settembre

di Barbara Weisz

17 Agosto 2026 07:42

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Il credito copre il 70% del gasolio pagato oltre 1,70087 euro al litro da marzo ad agosto, con una sola istanza sulla piattaforma dell'Agenzia delle Dogane

Ancora fermo il bonus carburanti per autotrasporto merci, che ha regole di calcolo e procedura di domanda già definite ma è ancora senza piattaforma per l’inoltro delle istanze e soprattutto senza una data di apertura. Dopo il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia delle Dogane hanno diffuso le istruzioni preliminari e il modello di file fatture da caricare in piattaforma, in attesa del decreto direttoriale che fisserà l’apertura della finestra. Le imprese di trasporto persone, ammesse al beneficio in sede di conversione, attendono un provvedimento dedicato.

In sintesi:

  • il decreto interministeriale MIT-MEF-MASE del 23 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026, disciplina il credito d’imposta per le sole imprese di autotrasporto merci dell’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del dlgs 504/1995;
  • il beneficio copre fino al 70% della maggiore spesa per il gasolio rispetto al prezzo medio di febbraio 2026 rilevato dal MASE, pari a 1,70087 euro al litro IVA inclusa;
  • il periodo agevolato va da marzo ad agosto 2026 e la dotazione sale a 364,1 milioni di euro con il decreto legge 5 agosto 2026, n. 139;
  • l’istanza si presenta sulla piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con accesso tramite SPID o Carta d’identità elettronica, nella finestra che sarà fissata dal decreto direttoriale;
  • le imprese di trasporto persone con autobus e di noleggio con conducente sono ammesse dalla legge 113/2026 e attendono le regole di dettaglio.

Chi rientra nel credito d’imposta sul gasolio

Il credito d’imposta sul gasolio spetta alle imprese di autotrasporto merci su strada indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del Testo unico delle accise (dlgs 504/1995), alle imprese di trasporto di persone della lettera b) dello stesso articolo e alle imprese di noleggio di autobus con conducente disciplinate dalla legge 218/2003. Fino alla conversione del decreto la lettera agevolata era solo la a), riservata al trasporto merci.

La misura si inserisce nel più ampio pacchetto di crediti d’imposta contro il caro carburanti riconosciuti alle imprese per fronteggiare il rialzo del gasolio legato alla crisi dello Stretto di Hormuz. Accedono le aziende con sede legale o stabile organizzazione in Italia, con esclusione di quelle già in difficoltà prima del 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste dalla Commissione europea per micro e piccole imprese.

La lettera b) include gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali che svolgono servizi di trasporto, le imprese titolari di autoservizi di competenza regionale e locale e quelle che effettuano autoservizi regolari in ambito comunitario. Per il noleggio di autobus con conducente valgono i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori previsti dalla legge 218/2003.

Secondo le istruzioni diffuse dal Ministero, la piattaforma verifica l’iscrizione al Registro elettronico nazionale. Le imprese estere con stabile organizzazione in Italia e non iscritte al REN possono chiedere l’abilitazione tramite l’help desk dedicato, indicando ragione sociale, partita IVA e sede italiana.

Beneficiari del credito sul gasolio Riferimento normativo
Imprese di autotrasporto merci art. 24-ter, comma 2, lettera a), dlgs 504/1995
Imprese di trasporto persone (enti pubblici e imprese pubbliche locali, autoservizi regionali e locali, autoservizi comunitari) art. 24-ter, comma 2, lettera b), dlgs 504/1995
Imprese di noleggio di autobus con conducente legge 218/2003

Le soglie di massa e le classi Euro ammesse

Il beneficio riguarda i veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e gli autobus di categoria M2 ed M3 adibiti a uso di terzi, per i quali è richiesta la classe ambientale Euro V ed Euro VI. Le indicazioni ministeriali sulla compilazione dell’istanza escludono autocarri da 3,5 tonnellate, minibus da nove posti e mezzi di classe Euro IV o inferiore.

Il vincolo ambientale lega l’aiuto sul carburante alle flotte a minori emissioni, in linea con la logica già seguita per il gasolio commerciale professionale. Nel conteggio dei litri ammessi rientra anche l’HVO acquistato per i mezzi agevolati.

Il calcolo del credito e i mesi agevolati

La base di calcolo è il differenziale di prezzo rispetto a febbraio 2026, applicato ai litri effettivamente acquistati e documentati in fattura. Il decreto fissa la misura massima al 70% della maggiore spesa sostenuta rispetto al costo che l’impresa avrebbe affrontato acquistando gli stessi quantitativi al prezzo medio rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, pari a 1,70087 euro al litro IVA inclusa.

Il tetto del 70% riprende il limite ammesso dalla comunicazione della Commissione europea C(2026) 2593 del 5 maggio 2026, il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato legato alla crisi mediorientale, che rende la misura compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il periodo agevolato copre i mesi da marzo ad agosto 2026, dopo le proroghe introdotte dal dl 133/2026 del 27 luglio per il mese di luglio e dal dl 139/2026 del 5 agosto per agosto. La dotazione complessiva è salita in parallelo da 300 a 322 e infine a 364,1 milioni di euro, condivisi tra trasporto merci e trasporto persone.

La piattaforma calcola l’importo in automatico applicando la formula diffusa dal Ministero: 0,70 × [(totale del carburante rimborsabile IVA inclusa) − (litri acquistati × 1,70087)] ÷ 1,22. La divisione per 1,22 riporta i valori al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Il credito si aggiunge al taglio delle accise: quest’ultimo agisce subito e per tutti sul prezzo alla pompa, mentre il credito d’imposta riconosce a posteriori, su domanda e dopo istruttoria, una quota dell’extra-costo sostenuto rispetto a febbraio.

Importi del credito spettante

Tradotta in euro per litro, la formula restituisce un beneficio che cresce con il prezzo medio pagato e si azzera quando quel prezzo scende a 1,70087 euro IVA inclusa. Un’impresa che ha rifornito in media a 1,90 euro al litro recupera circa 11,4 centesimi per litro, a 2 euro il recupero sale a circa 17,2 centesimi.

Prezzo medio pagato al litro (IVA inclusa) Credito d’imposta per litro
1,75 euro 2,8 centesimi
1,80 euro 5,7 centesimi
1,85 euro 8,6 centesimi
1,90 euro 11,4 centesimi
1,95 euro 14,3 centesimi
2,00 euro 17,2 centesimi

Ad esempio, su una flotta che ha acquistato 60.000 litri da marzo ad agosto a un prezzo medio di 1,92 euro al litro, per un totale di 115.200 euro documentati in fattura, il credito teorico si attesta intorno a 7.544 euro. L’importo effettivo può ridursi in caso di riparto proporzionale, previsto quando le domande complessive superano la dotazione disponibile.

Le imprese che hanno acquistato a valori medi inferiori a quelli di febbraio non maturano quindi alcun credito, pur avendo sostenuto la spesa. Insomma, verificare il prezzo medio effettivo prima di preparare il fascicolo evita lavoro inutile.

Domande su piattaforma ADM

L’istanza si presenta esclusivamente per via telematica sulla piattaforma realizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con accesso tramite SPID o Carta d’identità elettronica del titolare dell’impresa individuale, del legale rappresentante o di un soggetto incaricato. Ogni impresa può trasmettere una sola domanda.

La delega a terzi non è ammessa nella fase di autenticazione e abilitazione. Dopo l’accesso il soggetto autorizzato può indicare un delegato per le operazioni successive, compresa la compilazione. Il Ministero ha chiarito che l‘ordine di presentazione non incide sul riconoscimento del contributo, perché le risorse vengono ripartite in proporzione tra tutti gli aventi diritto: nessun click day, quindi.

Le associazioni di categoria prevedono che la finestra apra nei primi quindici giorni di settembre 2026, con apertura il giorno 1 e chiusura il 15. La data ufficiale sarà però fissata dal decreto direttoriale del Ministero e pubblicata sul sito istituzionale, tanto che alcune sigle segnalano l’ipotesi di uno slittamento alla seconda metà del mese.

Sull’estensione ad agosto pende infine un nodo legate al calendario fiscale. Le fatture riepilogative dei rifornimenti con carte carburante e contratti di somministrazione arrivano di norma dopo il 10 del mese successivo: se la chiusura al 15 settembre venisse confermata, per quei consumi il tempo utile si ridurrebbe a pochi giorni.

I documenti per la domanda

Le imprese possono predisporre fin d’ora tutto il materiale che la piattaforma richiede, senza attendere il decreto direttoriale. Serve in particolare:

  • il totale dei litri di gasolio acquistati, compreso l’HVO, distinto per ciascun mese agevolato e riferito ai soli veicoli ammessi;
  • l’elenco delle targhe dei mezzi interessati, che la piattaforma propone in base alla disponibilità risultante alla data del 31 agosto 2026 e che l’impresa può integrare manualmente;
  • il file Excel delle fatture compilato secondo il modello ministeriale, con riferimento SDI, tipologia CARB o NO CARB, importo complessivo, importo del carburante rimborsabile e codice della nazione di emissione.

Le fatture pagate con carte netting vanno indicate con il numero preceduto dal suffisso net, quelle emesse all’estero con il numero seguito dalla partita IVA del fornitore. Le istruzioni ministeriali sulla compilazione del file vanno seguite alla lettera, perché la piattaforma legge il tracciato in automatico.

Utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre

Il credito d’imposta si utilizza esclusivamente in compensazione tramite modello F24, trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, decorsi dieci giorni dal riconoscimento del contributo e comunque entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano gli ordinari limiti annuali alle compensazioni previsti dalla legge 244/2007 e dalla legge 388/2000.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi entro il limite del costo sostenuto. Il Ministero approva gli importi con uno o più decreti direttoriali e trasmette contestualmente i dati all’Agenzia delle Entrate, che abilita la compensazione.

La sequenza comprime i tempi di cassa. Tra chiusura della finestra, istruttoria, riparto e decreto di concessione passano settimane, e chi ottiene il riconoscimento a ridosso di fine anno ha pochi versamenti disponibili su cui assorbire l’intero importo.

Bonus trasporto persone senza decreto attuativo

Le imprese di trasporto persone con autobus e quelle di noleggio con conducente sono ammesse al beneficio dalla legge 113/2026, mentre le regole di dettaglio per la loro platea attendono un decreto attuativo dedicato. Il decreto del 23 maggio 2026 disciplina infatti il solo autotrasporto merci della lettera a).

La dotazione da 364,1 milioni di euro è condivisa tra merci e persone. L’ampliamento della platea a parità di risorse abbassa la quota potenziale di ciascun beneficiario nell’ipotesi di riparto proporzionale, che scatta quando le domande ammissibili superano il limite di spesa.