Rimborso delle accise sul gasolio commerciale in scadenza per le imprese dell’autotrasporto: la domanda all’Agenzia delle Dogane riguarda i consumi del secondo trimestre e richiede particolare attenzione nella scelta dei quadri, perché il calcolo cambia in base al carburante utilizzato e alla documentazione disponibile sull’HVO.
In sintesi:
- la dichiarazione trimestrale riguarda i consumi dal 1° aprile al 30 giugno 2026 e si presenta entro il 31 luglio;
- il rimborso accise gasolio commerciale è disciplinato dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995, richiamato dall’Informativa ADM prot. n. 353642/RU del 24 giugno 2026;
- gli importi rimborsabili arrivano a 219,68 euro per mille litri sul gasolio ordinario e variano per l’HVO in base ai requisiti di sostenibilità;
- la Legge n. 113/2026 ha previsto dal 1° ottobre 2026 l’invio solo telematico per il credito in compensazione e il silenzio-assenso in 30 giorni.
Domanda rimborso accise gasolio entro il 31 luglio
Le imprese di autotrasporto possono inviare la domanda di rimborso per il secondo trimestre 2026 dal 1° al 31 luglio, usando modello e software pubblicati dall’Agenzia delle Dogane nella sezione “Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026”. La richiesta riguarda il gasolio commerciale consumato tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026.
La dichiarazione trimestrale può essere trasmessa tramite Servizio Telematico Doganale EDI; per i soggetti non abilitati è ammesso l’invio del file generato dal software all’ufficio ADM competente tramite PEC. La consegna cartacea con supporto informatico ha natura residuale e richiede coerenza tra dichiarazione, fatture e dati dei rifornimenti.
Imprese e veicoli ammessi al rimborso
Il rimborso segue l’art. 24-ter del Testo unico accise e si calcola sui litri agevolabili. Il bonus riguarda l’impiego di gasolio commerciale nel trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e classe ambientale almeno Euro V. Rientrano gli autotrasportatori per conto terzi iscritti all’Albo, le imprese in conto proprio con licenza e gli operatori UE con requisiti equivalenti.
Aliquote accise e importi da recuperare
L’aliquota agevolata del gasolio commerciale è fissata a 403,22 euro per mille litri; il rimborso nasce dalla differenza tra questa soglia e l’accisa applicata al prodotto nel periodo di consumo. Nel secondo trimestre 2026 il calcolo varia più volte, perché le aliquote ordinarie sono state rideterminate anche per gasolio e HVO.
Il taglio delle accise sui carburanti prorogato con varie rimodulazioni da marzo a luglio, incide sull’importo spettante alle imprese: sul gasolio ordinario l’accisa è pari a 472,90 euro per mille litri dal 1° aprile al 22 maggio, a 572,90 euro dal 23 maggio al 6 giugno e a 622,90 euro dal 7 al 30 giugno. Per l’HVO conforme ai criteri di sostenibilità, invece, il mese di aprile richiede una distinzione aggiuntiva tra il periodo fino al 7 aprile e quello dall’8 aprile.
Quadri ADM e importi per compilare la domanda
I quadri ADM cambiano in base al prodotto e al periodo di consumo: la distinzione serve soprattutto per l’HVO, perché il rimborso dipende dalla conformità ai requisiti di sostenibilità e dalla documentazione disponibile.
Gasolio ordinario e HVO non conforme
| Periodo e quadro ADM | Rimborso per 1.000 litri |
|---|---|
| dal 1° aprile al 22 maggio 2026, Quadro A-1 | 69,68 euro |
| dal 23 maggio al 6 giugno 2026, Quadro A-2 | 169,68 euro |
| dal 7 giugno al 30 giugno 2026, Quadro A-3 | 219,68 euro |
HVO conforme ai requisiti di sostenibilità
| Periodo e quadro ADM | Rimborso per 1.000 litri |
|---|---|
| dal 1° aprile al 7 aprile 2026, Quadro A-4 | 214,18 euro |
| dall’8 aprile al 10 maggio 2026, Quadro A-5 | 69,68 euro |
| dall’11 maggio al 22 maggio 2026, Quadro A-6 | 214,18 euro |
| dal 23 maggio al 6 giugno 2026, Quadro A-7 | 169,68 euro |
| dal 7 giugno al 30 giugno 2026, Quadro A-8 | 214,18 euro |
HVO senza informazioni del fornitore
| Periodo e quadro ADM | Rimborso per 1.000 litri |
|---|---|
| dal 1° aprile al 22 maggio 2026, Quadro A-1 | 69,68 euro |
| dal 23 maggio al 6 giugno 2026, Quadro A-2 | 169,68 euro |
| dal 7 giugno al 30 giugno 2026, Quadro A-8 | 214,18 euro |
Per l’HVO senza attestazioni, l’impresa applica il criterio prudenziale indicato dalle Dogane e usa l’aliquota inferiore del periodo, così da evitare dichiarazioni non veritiere sulla sostenibilità del prodotto. La prova dei consumi deriva dalle fatture, dagli allegati di dettaglio sui prelievi e, per i distributori privati, dai documenti e-DAS sulla data di arrivo del carburante.
Il Quadro A-9 riguarda il caso residuale dei distributori privati, quando gasolio o HVO non conforme consumati nel secondo trimestre derivano da prodotto arrivato all’impianto tra il 1° gennaio e il 18 marzo 2026, con accisa ordinaria a 672,90 euro per mille litri. In questo caso la riconciliazione tra e-DAS, giacenze, litri prelevati e veicoli agevolabili richiede un controllo puntuale prima dell’invio.
Dichiarazione e compensazione
Dal 1° ottobre 2026 la procedura per il rimborso usato in compensazione diventa solo telematica e il termine del silenzio-assenso scende a 30 giorni. Le imprese non ancora abilitate al Servizio Telematico Doganale devono quindi preparare l’accesso prima delle dichiarazioni relative al terzo trimestre.
Il rimborso accise può essere richiesto come credito d’imposta in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740 conservando la documentazione che prova consumi, targhe, classe ambientale e corretta imputazione dei litri nei quadri ADM.