Le controversie sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive appartengono alla giurisdizione del giudice tributario e non alla Corte dei Conti. Lo stabiliscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, che chiude anni di incertezza interpretativa fissando un principio destinato a valere su tutto il territorio nazionale.
Prima del Decreto Rilancio l’albergatore era agente contabile
Fino all’entrata in vigore del Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), il quadro normativo sull’imposta di soggiorno non conteneva una definizione esplicita del ruolo del gestore della struttura ricettiva. In assenza di una qualificazione di legge, la giurisprudenza aveva colmato il vuoto inquadrando l’albergatore nella figura dell’agente contabile: un soggetto che maneggiava denaro pubblico per conto dell’ente locale e che, come tale, era tenuto a rispondere della propria gestione davanti ai giudici contabili, con obbligo di presentare annualmente il Modello 21 (Conto Giudiziale) alla Corte dei Conti tramite il Comune. Le controversie per omesso o parziale versamento ricadevano quindi nella giurisdizione contabile.
Oggi il gestore è responsabile d’imposta
L’art. 180 del Decreto Rilancio ha modificato la disciplina introducendo il comma 1-ter all’art. 4 del D.Lgs. 23/2011, che qualifica espressamente il gestore della struttura ricettiva come responsabile d’imposta. Una definizione normativa che, secondo le Sezioni Unite, cambia la natura stessa del rapporto tra l’operatore e il Comune. Il gestore non è più un intermediario che maneggia denaro altrui ma un debitore in proprio nei confronti dell’ente impositore — obbligato a versare l’imposta anche se il turista non ha pagato, con diritto di rivalsa su quest’ultimo.
Su questo punto la Cassazione era già intervenuta con l’ordinanza 6187/2024 della sezione tributaria, che aveva chiarito la piena responsabilità del gestore verso il Comune in caso di omesso versamento — compresa la retroattività per i periodi anteriori al 2020. L’ordinanza 1527/2026 delle Sezioni Unite completa il quadro sul versante della giurisdizione: stabilisce che le liti che ne derivano appartengono esclusivamente al giudice tributario, escludendo definitivamente la Corte dei Conti. Le due pronunce sono dunque complementari — la prima dice chi risponde e come, la seconda dice davanti a chi si porta la controversia.
Su questa linea si era già mossa la sezione penale, che con più pronunce aveva escluso, dopo la riforma del 2020, che il mancato riversamento dell’imposta potesse configurare il reato di peculato: il gestore risponde di un proprio debito d’imposta, non di somme appartenenti all’ente.
Le conseguenze dirette: Modello 21 abolito, e per gli affitti brevi?
La qualificazione come responsabile d’imposta determina il passaggio integrale delle liti nella sfera della giurisdizione tributaria: le controversie relative all’omesso, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno sono di competenza esclusiva della Corte di Giustizia Tributaria. Sul piano operativo, la conseguenza più immediata riguarda il Modello 21: venuto meno il presupposto della resa del conto giudiziale, l’obbligo di presentazione del rendiconto annuale alla Corte dei Conti deve ritenersi definitivamente cessato. I Comuni sono quindi chiamati ad adeguare i propri regolamenti, eliminando ogni riferimento alla figura dell’agente contabile.
Il principio si applica a tutti i soggetti qualificati come responsabili d’imposta dalla norma — quindi anche agli host privati che affittano con contratti di locazione breve (B&B, case vacanza, affittacamere) nei Comuni in cui l’imposta è istituita. Con una precisazione: quando la prenotazione avviene tramite piattaforme OTA come Airbnb o Booking.com, in molti Comuni è la piattaforma stessa a riscuotere e riversare l’imposta direttamente, in base ad accordi specifici con le amministrazioni locali. In quel caso il rischio di contenzioso si sposta sul rapporto tra OTA e Comune, non sul singolo host.
Per tutti i gestori restano fermi gli adempimenti previsti dalla normativa tributaria: dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno e corretti versamenti secondo le disposizioni comunali vigenti.