La Commissione europea ha aperto il 17 luglio 2026 la revisione delle regole bancarie dell’Unione con la comunicazione COM(2026) 615 final, un testo di indirizzo politico che anticipa il pacchetto legislativo annunciato per il primo trimestre del 2027. Il contenuto che tocca più da vicino le imprese italiane riguarda il trattamento prudenziale delle società prive di rating esterno, che in Europa sono la quasi totalità di quelle finanziate dalle banche.
In sintesi:
- la comunicazione della Commissione europea COM(2026) 615 final del 17 luglio 2026 anticipa un pacchetto legislativo atteso nel primo trimestre del 2027;
- il fabbisogno di investimento su cui la Commissione fonda l’intervento è stimato dal rapporto Draghi in 1.200 miliardi di euro l’anno;
- la rimozione dei vincoli sulla liquidità detenuta nelle controllate estere dei gruppi bancari europei libererebbe circa 230 miliardi di euro di attività liquide di elevata qualità, secondo la risposta della BCE alla consultazione della Commissione del 2026;
- i costi annui di segnalazione a carico delle banche europee ammontano a 11,2 miliardi di euro, secondo lo studio EBA del 2021 sui costi di conformità;
- i prestiti alle imprese erogati oltre confine valgono circa il 16% del credito alle imprese nell’area euro.
- Le riduzioni di capitale già formalizzate
- Il rating esterno può uscire dal calcolo del credito alle imprese
- Regole su misura per piccole banche che finanziano il territorio
- Obiettivo, 230 miliardi immobilizzati in controllate estere
- Requisiti di capitale, industria bancaria vs. Finance Watch
- Le regole in vigore e la direzione annunciata
- Il calendario della riforma bancaria europea
Le riduzioni di capitale già formalizzate
La comunicazione non contiene un taglio generalizzato dei coefficienti patrimoniali e l’unica soppressione esplicita riguarda i requisiti di secondo pilastro collegati al coefficiente di leva finanziaria, che la Commissione si impegna a proporre di rimuovere. Si tratta di riserve calibrate sul singolo istituto, che la vigilanza può imporre in aggiunta ai minimi di primo pilastro validi per tutto il settore quando ravvisa un profilo di rischio ulteriore.
La motivazione addotta dalla Commissione riguarda le sovrapposizioni con altri requisiti, capaci di produrre un doppio conteggio dello stesso rischio, e la trasparenza limitata delle metodologie con cui i requisiti di secondo pilastro vengono determinati. Sul resto il documento adotta una formula prudente, riconoscendo che il miglioramento dell’integrazione di mercato, l’eliminazione delle sovrapposizioni e una maggiore proporzionalità produrranno effetti sui requisiti applicati a determinate banche in determinate aree, effetti che richiederanno una calibrazione attenta.
Il documento mette anche un paletto esplicito nella direzione opposta: la riduzione della complessità non deve tradursi in una deregolamentazione capace di compromettere la resilienza del settore bancario, considerata precondizione della competitività. La Commissione ricorda che le banche europee hanno superato la pandemia, lo shock energetico e le turbolenze bancarie del 2023 comportandosi da ammortizzatori e non da amplificatori dello stress economico.
Il rating esterno può uscire dal calcolo del credito alle imprese
La Commissione valuterà la rimozione dell’obbligo di rating esterno per le esposizioni verso le imprese, con l’obiettivo dichiarato di agevolare l’accesso al finanziamento bancario delle società che non dispongono di una valutazione rilasciata da un’agenzia. È l’aspetto di maggiore interesse per il tessuto produttivo italiano, dove le imprese si finanziano in prevalenza in banca e solo una minoranza si rivolge al mercato dei capitali.
Il quadro in vigore assegna alle esposizioni verso imprese prive di valutazione una ponderazione del 100% nel metodo standardizzato, ai sensi dell’art. 122 del Regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623. Un regime transitorio consente alle banche che usano i modelli interni di applicare una ponderazione del 65% alle esposizioni verso imprese prive di rating nel calcolo dell’output floor fino al 2032, a condizione che la probabilità di default assegnata al debitore sia inferiore allo 0,5%. Sopravvive inoltre il fattore di sostegno alle PMI dell’art. 501 del CRR, che riduce l’assorbimento patrimoniale sui prestiti alle piccole e medie imprese. In assenza di un giudizio esterno la banca costruisce la valutazione sui bilanci e sugli indici di bancabilità, dal rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA agli indicatori prospettici di flusso di cassa.
La Commissione affianca all’apertura una controindicazione che vale la pena leggere per intero, perché condiziona l’esito della proposta: eliminare il bisogno di rating esterno rischia di togliere alle imprese l’incentivo a dotarsene, riducendo la trasparenza, frenando la crescita dei mercati azionari e obbligazionari europei e sottraendo alle banche stesse informazione utile a valutare il merito di credito.
Regole su misura per piccole banche che finanziano il territorio
La Commissione proporrà nel CRR un regime che identifichi in modo più netto le banche piccole e non complesse, a prescindere dalla forma giuridica e organizzativa, con requisiti ridotti, adattati e semplificati nelle tre dimensioni prudenziale, macroprudenziale e di risoluzione. L’ipotesi comprende l’adeguamento dei criteri e delle soglie oggi utilizzati per classificare questi istituti.
L’Unione conta oltre 4.500 banche e circa 650 gruppi bancari e applica gli standard di Basilea a tutti gli istituti e a ogni livello di consolidamento, mentre altre giurisdizioni li riservano alle banche grandi e attive a livello internazionale. La Commissione riconosce che questa scelta ha rafforzato la resilienza del sistema e insieme ha caricato di complessità gli istituti locali, quelli che sostengono il finanziamento delle PMI nelle aree meno sviluppate facendo leva sulla prossimità.
Obiettivo, 230 miliardi immobilizzati in controllate estere
I gruppi bancari transfrontalieri europei devono rispettare i requisiti di capitale e liquidità sia a livello consolidato sia in capo a ciascuna controllata, e la rimozione dei vincoli sulla liquidità detenuta nelle controllate estere libererebbe circa 230 miliardi di euro di attività liquide di elevata qualità secondo la stima della BCE. La Commissione propone di attribuire ai supervisori di gruppo il potere di distribuire capitale e liquidità tra capogruppo e controllate in modo più efficiente, anche in situazioni di stress.
La commissaria ai Servizi finanziari Maria Luís Albuquerque ha descritto un settore bancario ancora «troppo frammentato lungo i confini nazionali», con barriere che a suo giudizio richiedono un intervento di pari ampiezza su tutti i fronti. La contropartita chiesta dagli Stati che ospitano le controllate è un pacchetto di garanzie sulla stabilità finanziaria locale: su questo la Commissione ritira la proposta EDIS del 2015 e annuncia un testo nuovo sulla assicurazione dei depositi, con l’obiettivo di evitare che il dissesto di un gruppo transfrontaliero scarichi oneri sui sistemi di garanzia nazionali e sui bilanci pubblici.
Requisiti di capitale, industria bancaria vs. Finance Watch
La rimozione dei requisiti di secondo pilastro ha diviso in poche ore gli interlocutori di Bruxelles, con l’industria finanziaria schierata a favore e le organizzazioni di controllo civico contrarie. L’Association for Financial Markets in Europe, per bocca di Caroline Liesegang, ha definito la misura un segnale «positivo e incoraggiante» e ha sollecitato la Commissione ad accelerare i tempi del pacchetto legislativo, in ragione della pressione competitiva esercitata dagli operatori statunitensi.
L’obiezione di segno opposto arriva da Finance Watch, secondo cui il rapporto colpisce le tutele costruite dopo il 2008 per tenere in piedi le banche e proteggere i contribuenti dal costo dei salvataggi. L’argomento tecnico avanzato da Julia Symon, responsabile ricerca dell’organizzazione, riguarda la sequenza temporale degli effetti: la riduzione dei requisiti patrimoniali libera spazio di bilancio una sola volta, senza garantire che quello spazio si traduca in investimento produttivo, e riduce la capacità di prestito delle banche negli anni successivi. La comunicazione contiene già la replica implicita, perché rileva che dal 2023 le banche europee sono tornate a una redditività stabile sui livelli precedenti la crisi finanziaria e dispongono di posizioni patrimoniali e di liquidità solide, confermate dagli esercizi di stress test condotti da EBA e BCE nel 2025. La divergenza si gioca quindi sulla destinazione del capitale liberato, e riguarda le imprese perché sposta la valutazione della riforma dal beneficio immediato per gli istituti alla disponibilità di credito nel medio periodo.
Il fronte della remunerazione segue una traiettoria simile. La Commissione valuta adeguamenti alle regole sui compensi dei cosiddetti soggetti che assumono rischi rilevanti, con l’obiettivo di attrarre e trattenere professionalità specialistiche in un mercato del lavoro globale, e insieme dichiara di voler evitare che le politiche retributive incentivino l’assunzione di rischi eccessivi. Albuquerque ha chiesto un cambiamento culturale a vigilanza, decisori politici e vertici bancari, sintetizzato nella formula secondo cui «la resilienza senza crescita economica non è sostenibile».
Le regole in vigore e la direzione annunciata
Il raccordo tra disciplina vigente e indirizzo della comunicazione aiuta a distinguere quanto è già diritto applicabile da quanto è ancora una intenzione della Commissione:
| Regola in vigore | Direzione annunciata |
|---|---|
| Requisiti di capitale e liquidità dovuti sia a livello consolidato sia da ciascuna controllata dei gruppi transfrontalieri | Poteri al supervisore di gruppo per allocare capitale e liquidità tra capogruppo e controllate, con garanzie a tutela di depositanti e creditori |
| Requisiti di secondo pilastro collegati al coefficiente di leva finanziaria fissati dalla vigilanza sul singolo istituto | Rimozione dei requisiti di secondo pilastro sulla leva finanziaria e applicazione più mirata degli orientamenti di secondo pilastro |
| Esposizioni verso imprese prive di rating ponderate al 100%, con transitorio al 65% fino al 2032 per le banche IRB nel calcolo dell’output floor | Valutazione della rimozione dell’obbligo di rating esterno per le esposizioni verso imprese |
| Standard di Basilea applicati a tutte le banche europee e a ogni livello di consolidamento | Regime dedicato nel CRR per le banche piccole e non complesse, con requisiti meno numerosi e più semplici |
| Riserve di capitale macroprudenziali fissate dalle autorità nazionali con ampia discrezionalità e in assenza di metodologia armonizzata | Riduzione del numero delle riserve e maggiore convergenza nella calibrazione tra Stati membri |
| Investimenti in software largamente dedotti dal capitale primario di classe 1 | Revisione del trattamento prudenziale del software e maggiore riconoscimento degli attivi immateriali |
Il calendario della riforma bancaria europea
Le date già fissate consentono di collocare la revisione annunciata in una sequenza verificabile, distinguendo gli appuntamenti certi dalle proposte ancora da scrivere:
- 20 novembre 2026, applicazione della nuova direttiva sul credito ai consumatori, Direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023;
- 1° gennaio 2027, applicazione nell’Unione delle regole di Basilea sul rischio di mercato, già rinviata dalla Commissione, con un atto delegato adottato il 4 giugno 2026 che ne attenua gli effetti fino alla fine del 2029 e ora al vaglio di Consiglio e Parlamento europeo;
- primo trimestre 2027, presentazione del pacchetto legislativo e non legislativo sulla competitività del settore bancario;
- 10 luglio 2027, applicazione diretta negli Stati membri del codice unico antiriciclaggio dell’Unione, gestito dall’AMLA.
Fino alla presentazione del pacchetto la Commissione raccoglie i riscontri degli operatori sulla comunicazione, e nessuna delle misure descritte produce effetti sui bilanci bancari o sulle condizioni di accesso al credito bancario prima del passaggio parlamentare. Per le imprese il termine utile di osservazione è il testo del primo trimestre 2027, dove si vedrà se l’apertura sul rating esterno sopravvive alle controindicazioni che la Commissione stessa ha messo per iscritto.