Caldo in azienda, il rischio calore non valutato costa fino a 9.112 euro

di Barbara Weisz

24 Luglio 2026 12:09

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Sette fattori da verificare in azienda sul rischio calore, dal DVR alla formazione, con ammende oltre 9.000 euro e la via per estinguere la contravvenzione

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha smesso di trattare il caldo eccessivo come un imprevisto di stagione indicando alle aziende i fattori da accertare durante l’estate, a partire dalla presenza del rischio da stress termico nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Per il datore di lavoro che quel rischio non lo ha valutato, la contravvenzione arriva a 9.112,57 euro di sanzione, con l’alternativa dell’arresto da tre a sei mesi.

In sintesi:

  • la nota INL prot. n. 5484 del 6 luglio 2026 fissa sette punti di verifica per la vigilanza estiva sui danni da calore;
  • i settori a controllo prioritario sono edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e consegne a domicilio;
  • le disposizioni vincolanti derivano dal D.M. 9 luglio 2025 n. 95, che ha adottato il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro;
  • l’omessa valutazione del rischio è punita dall’art. 55, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 con ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro;
  • gli importi sono quelli rivalutati del 15,9% dal decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023.

Verifica di 7 fattori sul rischio calore sul lavoro

La Nota INL elenca sette elementi di accertamento che il personale ispettivo deve toccare durante gli accessi estivi. Non è un elenco indicativo: è la griglia con cui gli ispettorati territoriali costruiranno il verbale. Le verifiche riguardano:

  1. l’integrazione del documento di valutazione dei rischi con il rischio specifico da calore e le relative misure di mitigazione;
  2. l’eventuale rimodulazione degli orari di lavoro, con anticipazione del turno all’alba o sospensione nella fascia centrale fra le 12 e le 16;
  3. la concessione effettiva di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate;
  4. la rotazione dei lavoratori sulle mansioni più gravose;
  5. la disponibilità di acqua fresca nei cantieri e nei campi e l’uso di indumenti leggeri, traspiranti e coprenti;
  6. l’informazione di lavoratori e preposti sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso;
  7. il coinvolgimento del medico competente e la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Settori sotto vigilanza estiva

La nota indirizza l’attenzione ispettiva su edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e attività di consegna a domicilio, con esplicito riferimento ai rider. In questi comparti il documento chiede al personale ispettivo di «considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro», prima ancora degli altri profili di regolarità. Il criterio di selezione è l’esposizione non occasionale all’aperto, che la precedente prassi ispettiva aveva già associato a un aumento del rischio infortunistico.

Rischio danni da calore nel DVR

Il primo controllo è documentale e riguarda il documento di valutazione dei rischi, che deve contenere una valutazione specifica dello stress termico ambientale ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il riferimento non è generico: il D.M. n. 95 del 9 luglio 2025, che ha recepito il Protocollo quadro firmato il 2 luglio 2025, richiama l’art. 28 sull’oggetto della valutazione e l’art. 180 in materia di microclima, imponendo l’aggiornamento del documento ai sensi dell’art. 29. Il passaggio che la nota INL sottolinea è il superamento dell’approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata, che sposta il caldo dalla gestione a vista alla programmazione ordinaria della prevenzione.

Orari rimodulati, pause e rotazione mansioni

Sul piano organizzativo l’ispettore verifica l’attuazione effettiva delle misure previste dal datore di lavoro, non la loro presenza sulla carta. Contano l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni più gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la rotazione fra gli addetti. A questo livello le misure aziendali si sovrappongono ai divieti disposti dalle Regioni con le ordinanze contingibili e urgenti, che in diverse aree del Paese fermano le attività all’aperto nelle ore centrali: il datore di lavoro deve rispettare entrambi i piani, perché l’ordinanza regionale non assorbe l’obbligo di prevenzione e l’obbligo di prevenzione non copre la violazione dell’ordinanza.

Acqua, DPI, formazione e sorveglianza sanitaria

Il secondo blocco di verifiche riguarda le dotazioni e le persone. Nei cantieri e nei campi va accertata la disponibilità di acqua fresca e l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, che d’estate significano indumenti leggeri, traspiranti e coprenti oltre alla protezione del capo. Sul fronte formativo l’ispettore chiede prova che lavoratori e preposti siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso. La sorveglianza sanitaria deve essere mirata: il medico competente va coinvolto nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni per i lavoratori fragili o maggiormente esposti. Chiude il quadro la consultazione dell’RLS o dell’RLST sulla valutazione dei rischi, che la nota indica come oggetto autonomo di accertamento.

Sanzioni per il datore di lavoro e importi delle ammende

La nota non introduce nuove sanzioni perché non potrebbe: indirizza la vigilanza verso fattispecie già previste dal Testo unico sulla sicurezza. Il risultato pratico è che i sette punti di verifica corrispondono ad altrettante contestazioni possibili, con gli importi rivalutati del 15,9% dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023.

Violazione accertabile Norma e sanzione
Omessa valutazione del rischio da stress termico Art. 55, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro
Documento di valutazione privo degli elementi essenziali Art. 55, comma 3, ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro
Mancata informazione e formazione dei lavoratori Art. 55, comma 5, lettera c), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro
Mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale Art. 55, comma 5, lettera d), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.738,58 a 6.954,00 euro
Mancata consultazione del rappresentante dei lavoratori Art. 55, comma 5, lettera e), ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro

Due aggravamenti meritano attenzione. Sulla formazione, gli importi raddoppiano quando la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicano oltre i dieci: in un cantiere con dodici addetti non formati sul colpo di calore il massimo edittale supera i 22.000 euro. Sull’omessa valutazione, l’art. 55, comma 2 innalza la pena detentiva da quattro a otto mesi nelle attività del Titolo IV con compresenza di più imprese e un’entità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno, ipotesi tutt’altro che teorica nei cantieri di media dimensione.

Scadenze per regolarizzare ed estinzione della multa

Le contravvenzioni in materia di sicurezza seguono il meccanismo degli articoli 20-24 del D.Lgs. 758/1994, richiamato dall’art. 301 del D.Lgs. 81/2008: l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare, e se il datore di lavoro adempie viene ammesso a pagare in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda, con conseguente estinzione del reato.

Tradotto in cifre sulle fattispecie più probabili in un controllo estivo, l’importo da versare dopo la regolarizzazione vale 2.278,14 euro per l’omessa valutazione del rischio calore, 1.850,99 euro per la formazione mancata, 1.738,50 euro per i DPI non forniti e 1.423,84 euro sia per il documento incompleto sia per la mancata consultazione dell’RLS.

È la differenza fra una segnalazione all’autorità giudiziaria e una pratica chiusa in azienda, e dipende interamente dalla rapidità con cui si integra il documento e si documenta la formazione.

Sospensione lavorazioni con rischio inaccettabile

Sul fronte del sostegno al reddito l’art. 6 del decreto legge 26 giugno 2026 n. 107, in vigore dal 27 giugno, ha introdotto misure temporanee per gli eventi oggettivamente non evitabili con condizioni di accesso più favorevoli per edilizia, lavorazioni lapidee, escavazioni e comparto agricolo, valide fino al 31 dicembre 2026. Le istruzioni applicative sono arrivate con il messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026.

La Nota INL richiama quanto già chiarito con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023: il datore di lavoro deve valutare l’adozione di tutte le misure necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività quando le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza. L’obbligo di intervento grava in modo analogo sul preposto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, quando rileva condizioni di pericolo durante la propria attività di vigilanza. La sospensione decisa dal responsabile della sicurezza apre l’accesso agli ammortizzatori sociali, senza che l’impresa debba dimostrare il superamento di una soglia di temperatura.

Strumenti di allerta e programmazione lavorazioni

La Nota INL chiude invitando gli uffici territoriali a promuovere presso le imprese l’uso degli strumenti previsionali e di allerta del progetto Worklimate, sviluppato da INAIL con il CNR, e degli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo. La piattaforma fornisce previsioni di stress climatico occupazionale su profili standard di lavoratore per fasce orarie, che consentono di programmare le lavorazioni prima della giornata critica anziché sospenderle a metà mattina. Per una mappatura più fine restano il riferimento le linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, con approfondimenti dedicati alle lavorazioni all’aperto e al comparto edile.