Dichiarazione imposta di soggiorno, sanzioni fino al 200%: il ravvedimento dopo la scadenza

di Teresa Barone

7 Luglio 2026 09:01

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Scaduto il 30 giugno il termine per la dichiarazione sul 2025, chi ha omesso l'invio rischia sanzioni fino al 200% e può rimediare con il ravvedimento operoso

Il 30 giugno è scaduto il termine per la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno relativa al 2025, l’adempimento telematico che riguarda i gestori delle strutture ricettive e gli intermediari delle locazioni brevi. Chi non ha trasmesso il modello all’Agenzia delle Entrate rischia, per l’omessa dichiarazione, una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, distinta e cumulabile con quella per l’omesso versamento. Nelle settimane successive alla scadenza è possibile regolarizzare con il ravvedimento operoso, entro il limite dei 90 giorni.

In sintesi:

  • l’obbligo grava sui gestori delle strutture ricettive e sugli intermediari delle locazioni brevi che incassano il tributo, anche in assenza di presenze;
  • il termine è il 30 giugno dell’anno successivo al periodo d’imposta, con invio telematico sul modello approvato dal decreto MEF del 29 aprile 2022;
  • l’omessa o infedele dichiarazione è punita dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011;
  • l’omesso versamento sconta la sanzione dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, portata al 25% dalla riforma del D.Lgs. 87/2024, e si cumula con quella dichiarativa;
  • quando l’imposta è stata versata e manca solo la dichiarazione, il MEF a Telefisco 2025 ammette la riduzione a un quarto per proporzionalità, in base all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997.

Chi deve presentare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno

L’obbligo copre alberghi, agriturismi, residenze, case vacanza, bed and breakfast e villaggi turistici, insieme alle altre forme di ospitalità nei Comuni che hanno istituito il tributo, e comporta il dovere di riscuotere, riversare all’ente e dichiarare le somme incassate.

Presentano la dichiarazione i gestori delle strutture ricettive e, nelle locazioni brevi, i soggetti che incassano l’imposta per conto del Comune, riconosciuti come responsabili d’imposta dalla Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026.

Sono tenuti alla dichiarazione anche gli intermediari delle locazioni brevi: l’art. 4, comma 5-ter, del DL 50/2017 pone l’onere in capo a chi incassa il canone o interviene nel pagamento, quindi al portale o all’agenzia che gestisce l’affitto. Nei casi di comproprietà, le FAQ MEF del 19 settembre 2022 chiariscono che dichiara solo il comproprietario già individuato come responsabile d’imposta verso il Comune.

La dichiarazione a zero è comunque dovuta, anche senza presenze e incassi, così da consentire al Comune le attività di controllo.

Che cos’è l’imposta di soggiorno e quali Comuni la applicano

L’imposta di soggiorno è un tributo locale, istituito dall’art. 4 del D.Lgs. 23/2011, che i Comuni turistici applicano a chi pernotta nelle strutture ricettive del territorio, con un gettito destinato a interventi sul turismo e sui beni culturali e ambientali. Possono introdurla i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

A versare l’imposta sono gli ospiti delle strutture, mentre l’individuazione delle strutture soggette è demandata alla competenza regionale. L’importo è graduato in proporzione al prezzo, fino a un massimo di 5 euro a notte, elevato a 10 euro per il contributo di soggiorno di Roma Capitale previsto dall’art. 14 del DL 78/2010.

Come si compila la dichiarazione dell’imposta di soggiorno

La compilazione parte dall’indicazione dell’anno d’imposta, campo obbligatorio senza il quale il modello non viene accettato, e dalla scelta della tipologia di dichiarazione, che riepiloga presenze, esenzioni, imposta dovuta e versamenti. Le opzioni disponibili sono tre:

  • nuova dichiarazione, contrassegnata dalla lettera N, per il primo invio relativo a un dato anno;
  • dichiarazione sostitutiva, lettera S, per rettificare o integrare un modello già trasmesso, presentabile anche dopo il 30 giugno;
  • dichiarazione multipla, lettera M, quando la posizione non entra in un unico modello.

La dichiarazione multipla vale solo verso lo stesso Comune e ricorre quando si superano le 1.500 strutture per modello, pari al limite di 3 MB su Entratel e Fisconline, oppure quando lo stesso soggetto separa le unità gestite in forma imprenditoriale da quelle gestite come persona fisica. Gli importi si indicano in forma cumulativa, senza distinguere i versamenti per alloggio, prendendo a riferimento il periodo di pernottamento effettivo; in caso di versamento rateale si inserisce l’importo effettivamente versato e si annota la rateizzazione in corso.

Termini e invio telematico all’Agenzia delle Entrate

La dichiarazione va trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo d’imposta, in via esclusivamente telematica, con il modello approvato dal decreto MEF del 29 aprile 2022. L’invio avviene dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso Servizi, poi dichiarazioni, poi dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno, oppure tramite i canali Entratel e Fisconline.

La trasmissione è effettuata direttamente dal dichiarante o da un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 322/1998. Chi si accorge di aver inviato dati errati o incompleti può correggerli con una dichiarazione sostitutiva, ammessa anche dopo la scadenza, senza lasciare scoperto l’anno d’imposta.

Sanzioni per omessa dichiarazione e per omesso versamento

Le violazioni sono due e distinte. L’omessa o infedele dichiarazione è punita dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011; l’omesso, tardivo o parziale versamento sconta invece la sanzione dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Le due si cumulano, perché colpiscono obblighi diversi, la rendicontazione da un lato e il pagamento del tributo dall’altro.

Sul versamento, la riforma del D.Lgs. 87/2024 ha portato la sanzione base al 25% per le violazioni dal 1° settembre 2024, in luogo del precedente 30%. Sulla dichiarazione, il MEF a Telefisco 2025 ha chiarito che, quando il gestore ha versato l’imposta e ha soltanto omesso la dichiarazione, la sanzione minima si riduce a un quarto per proporzionalità, in base all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997, dato che per l’imposta di soggiorno non è prevista una sanzione minima fissa. La sanzione ridotta al 25% si calcola sull’imposta che andava indicata in dichiarazione, anche se già integralmente versata.

Ravvedimento operoso per chi ha saltato la scadenza

Chi non ha inviato la dichiarazione entro il 30 giugno può ancora regolarizzare con il ravvedimento operoso, entro 90 giorni dal termine, quindi fino alla fine di settembre; superata quella soglia la dichiarazione si considera omessa e la riduzione è esclusa, per effetto dell’art. 13, comma 1, lettera c) e del comma 2-ter del D.Lgs. 472/1997. Nella finestra dei 90 giorni la sanzione dichiarativa scende a un decimo del minimo, mentre per il versamento tardivo la sanzione dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 si riduce ulteriormente in funzione dei giorni di ritardo.

Va segnalato un aspetto non ancora univoco: quando l’imposta è già stata versata e manca solo la dichiarazione, la base su cui calcolare la sanzione dichiarativa in ravvedimento segue la lettura di proporzionalità del MEF, ma le fonti non convergono in modo uniforme sul calcolo, per cui prima del versamento è opportuno verificare l’importo con il Comune impositore o con un professionista.

Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento tramite modello F24, distinguendo le somme sui codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/2017: 3936 per l’imposta, 3937 per gli interessi legali maturati giorno per giorno e 3938 per la sanzione ridotta.