
Con l’Ordinanza n. 19989/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che è possibile usufruire dell’agevolazione prevista sull’acquisto della prima casa anche quando il contribuente sia titolare di diritto di nuda proprietà su un’altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile soggetto ad acquisto agevolato.
Nuda proprietà
Questo perché, spiegano i giudici supremi, il nudo proprietario non ha il possesso dell’immobile che, invece, fa capo all’usufruttuario, al pari di quanto avviene nel caso in cui l’acquirente il risulti proprietario, nello stesso Comune, di un altro immobile concesso in locazione a terzi.
In entrambi i casi il proprietario è privato della detenzione e, conseguentemente, della concreta possibilità di utilizzare tale immobile come abitazione principale e dunque può usufruire delle agevolazioni prima casa su un altro immobile, anche se situato nello stesso territorio comunale.
Agevolazioni prima casa
In questo senso trova applicazione la norma contenuta alla lett. B) dell’art. 1 nota II bis della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/86, la cui finalità è quella di agevolare l’acquisto della casa di abitazione a chi non sia nella disponibilità di altro alloggio idoneo.
La Corte di Cassazione precisa tuttavia che, nel caso della locazione, eventualmente, è da verificare che il vincolo locatizio non sia stato maliziosamente preordinato per creare uno stato di indisponibilità abitativa al fine di usufruire del beneficio.