Con la garanzia gratuita alla capogruppo non scatta il transfer pricing

di Barbara Weisz

14 Maggio 2026 12:01

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Cassazione: escluso il transfer pricing per la garanzia gratuita alla holding estera in presenza di valide ragioni economiche di gruppo.

Con l’ordinanza n. 13136 del 7 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che il transfer pricing non si applica alla garanzia gratuita prestata da una società italiana alla propria capogruppo estera, quando l’operazione è giustificata da valide ragioni economiche legate all’interesse del gruppo. Il principio, fondato sulla teoria dei vantaggi compensativi, fa eccezione alla disciplina generale sui prezzi di trasferimento infragruppo e solleva questioni rilevanti per le imprese italiane parte di gruppi multinazionali.

Garanzie ipotecarie alla holding estera

Nel caso esaminato dalla Corte, una società italiana aveva prestato garanzie reali e ipoteche a favore della propria capogruppo statunitense, senza richiedere alcuna remunerazione. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’operazione, ritenendo che la gratuità della garanzia non fosse sorretta da una valida ragione economica e che si dovesse applicare la disciplina del transfer pricing. Il Fisco aveva calcolato un maggiore imponibile di circa 1,3 milioni di euro annui, utilizzando il metodo CUP con un tasso di remunerazione del 3,13% sull’importo garantito.

Niente transfer pricing con valide ragioni economiche

La Corte ha dato ragione all’impresa italiana, affermando che la normativa sui prezzi di trasferimento non trova applicazione quando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell’operazione. Il principio di diritto enunciato nell’ordinanza stabilisce che:

nell’ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l’applicazione della normativa in materia di transfer pricing, allorquando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell’operazione in questione, e tale operazione sia giustificata da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo stesso.

La Cassazione ha precisato che la sussistenza di valide ragioni economiche costituisce una valutazione di fatto rimessa ai giudici di merito e insindacabile in sede di legittimità.

Principio dei vantaggi compensativi e regole UE

La Corte ha fatto applicazione del principio dei vantaggi compensativi, secondo cui un’operazione infragruppo apparentemente priva di corrispettivo non deve essere valutata isolatamente, ma nel contesto dell’impatto economico complessivo dell’operazione sul gruppo. Se, in questa prospettiva, l’operazione produce un ritorno economico per il soggetto che la compie, la gratuità formale non implica assenza di ragione economica. L’ordinanza richiama esplicitamente precedenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea che hanno riconosciuto questo schema come legittima deroga alle regole ordinarie sui prezzi di trasferimento.

Transfer pricing infragruppo nella disciplina italiana

La disciplina dei prezzi di trasferimento è contenuta nell’art. 110, comma 7, del TUIR, che impone di determinare i componenti reddituali derivanti da operazioni con società non residenti — controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo — con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti in condizioni di libera concorrenza, se ne deriva un aumento del reddito. La stessa disposizione si applica anche nell’ipotesi in cui ne derivi una diminuzione del reddito. Le linee guida applicative sono contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018.

Per le imprese che intendono regolare preventivamente il trattamento fiscale delle proprie operazioni infragruppo, sono disponibili accordi preventivi per le imprese con attività internazionali che consentono di concordare in anticipo con il Fisco i criteri applicabili.