Vantavo un credito di imposta di 16.000 euro per acquisto della prima casa, che ora ho venduto e riacquistato utilizzandone 5.000 euro. Posso portare in detrazione nel 730 la differenza di 11.000 euro?
La Circolare n. 17/2015 dell’Agenzia delle Entrate prevede che se il credito viene usato parzialmente in diminuzione dell’imposta di registro al rogito del riacquisto, allora il residuo può essere portato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi successiva, oppure utilizzato in compensazione tramite modello F24.
Il credito d’imposta che lei descrive è dunque utilizzabile nel Modello 730 ma con una precisazione: non si tratta di una detrazione bensì di un credito d’imposta, che riduce l’IRPEF dovuta euro per euro, con regole proprie. Tale credito si indica nel rigo G1 del 730, nella prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto o in quella relativa all’anno in cui l’operazione è avvenuta.
Modalità d’uso del credito d’imposta (art. 7 L. 448/1998)
L’articolo 7 della Legge 448/1998 riconosce il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa a chi vende un immobile acquistato con i benefici agevolativi e ne acquista un altro entro un anno. Il credito è pari all’imposta di registro o all’IVA pagata sul primo acquisto, nei limiti dell’imposta dovuta sul nuovo atto. Le modalità di utilizzo previste dalla norma sono tre:
- in diminuzione dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti presentati dopo la data di acquisizione del credito — ma solo per l’intero importo disponibile;
- in compensazione tramite modello F24, ai sensi del D.Lgs. 241/1997;
- in diminuzione delle imposte sui redditi nella prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, o in quella relativa all’anno in cui il credito è maturato.
Residuo dopo uso parziale al rogito (Circolare 17/E/2015)
Nel suo caso, avendo usato 5.000 euro dei 16.000 disponibili a scomputo delle imposte dovute sull’atto di riacquisto, il residuo di 11.000 euro può essere utilizzato in diminuzione dell’IRPEF nel 730 oppure in compensazione F24. Lo chiarisce la circolare 17/E/2015 al paragrafo 4.9: la quota eccedente l’importo utilizzato al rogito è fruibile alternativamente nelle due modalità sopra descritte.
L’unica preclusione riguarda l’uso del residuo per ridurre future imposte di registro o ipo-catastali su altri atti: quella modalità, per espressa disposizione normativa, è ammessa solo quando si utilizza il credito per l’intero importo.
Rimborsi e residui: come funziona
Se l’IRPEF risultante dalla dichiarazione non è sufficiente ad assorbire l’intero importo residuo, la parte non capiente non genera rimborso: il credito d’imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione di legge.
Il residuo non compensato potrà tuttavia essere riportato nei periodi d’imposta successivi fino a completo esaurimento, come previsto dalla circolare n. 189/E/1999.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz