La pensione di reversibilità spetta anche a chi ha divorziato o separato, ma le condizioni cambiano profondamente a seconda della situazione. Con l’ordinanza n. 3955 del 22 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito i criteri di ripartizione quando più soggetti concorrono alla stessa pensione: la durata del matrimonio è il parametro primario, non sostituibile da una valutazione puramente economica.
Separati e divorziati: due situazioni, due regole
La distinzione tra separazione e divorzio produce effetti diversi sul diritto alla pensione di reversibilità, e ignorarla è la prima fonte di errori nelle domande all’INPS.
Il coniuge separato ha diritto alla reversibilità in modo pieno, equiparato in tutto al coniuge convivente. La posizione dell’INPS è consolidata dal 2022: la circolare n. 19 del 2 febbraio 2022 ha recepito l’orientamento costante della Cassazione, stabilendo che il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti indipendentemente dal tipo di separazione. Ciò vale anche in caso di separazione con addebito, anche se per colpa e senza assegno alimentare.
Il coniuge divorziato si trova invece in una posizione diversa: il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale e, con esso, il diritto automatico alla reversibilità. L’art. 9 della legge n. 898/1970 riconosce però al divorziato la possibilità di accedere alla pensione ai superstiti al ricorrere di precisi requisiti.
| Situazione | Diritto alla reversibilità |
|---|---|
| Coniuge separato (anche con addebito) | Sì, senza condizioni aggiuntive |
| Coniuge divorziato | Sì, al ricorrere dei tre requisiti di legge |
| Coniuge divorziato risposatosi | No |
I tre requisiti per il coniuge divorziato
L’accesso alla reversibilità per il coniuge divorziato è subordinato al concorso di tre condizioni, tutte contemporaneamente necessarie:
- essere titolari di un assegno divorzile periodico, riconosciuto giudizialmente e ancora in corso al momento del decesso dell’ex coniuge: non basta l’assegno corrisposto in un’unica soluzione (una tantum), né un assegno di importo simbolico fissato solo formalmente;
- non essersi risposati dopo il divorzio;
- il rapporto assicurativo da cui trae origine la pensione deve essere anteriore alla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La titolarità dell’assegno divorzile è il requisito che genera più contenziosi. La Cassazione ha precisato, con ordinanza n. 27875/2021, che occorre la titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno periodico al momento della morte, non la semplice titolarità astratta di un diritto già estinto con la corresponsione in un’unica soluzione.
Il periodo di separazione legale che ha preceduto il divorzio è computato nella durata del matrimonio ai fini della determinazione della quota, poiché il vincolo giuridico permane fino alla sentenza di divorzio.
Quando la pensione si divide tra più coniugi
Il caso più complesso si presenta quando il pensionato deceduto si era risposato dopo il divorzio: in questo scenario sia la vedova sia l’ex coniuge divorziata possono vantare un diritto sulla stessa pensione.
La quota complessiva assegnata al coniuge non cambia rispetto al caso ordinario: ammonta al 60% della pensione del defunto, con le eventuali maggiorazioni previste in presenza di figli. Quello che varia è la ripartizione interna tra i due aventi diritto. Questa non è determinata dall’INPS in sede amministrativa bensì dal Tribunale, che interviene su richiesta degli interessati.
Nella valutazione il giudice tiene conto di una serie di elementi. La legge (art. 9 L. 898/1970) indica come criterio di partenza la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali. Concorrono poi, in funzione correttiva, le condizioni economiche delle parti, l’entità dell’assegno divorzile percepito dall’ex coniuge, l’eventuale convivenza prematrimoniale e il contributo dato alla formazione del patrimonio familiare.
Un elemento da non trascurare: se uno dei due aventi diritto perde in seguito il proprio titolo (ad esempio risposandosi), la quota vacante si trasferisce integralmente all’altro.
Durata del matrimonio e quote: il parere di Cassazione
Con l’ordinanza n. 3955 del 22 febbraio 2026 la Cassazione è intervenuta su un caso emblematico: alla morte di un pensionato concorrevano la prima moglie, da cui aveva divorziato dopo un matrimonio durato circa 31 anni (1968-1999), e la vedova, sposata per circa 8 anni (2008-2016) fino al decesso nel 2016. L’ex moglie percepiva un assegno divorzile di 640 euro mensili, pari a circa il 10% della pensione del defunto.
Il Tribunale di Roma aveva attribuito all’ex moglie l’80% della pensione di reversibilità e il 20% alla vedova, valorizzando la netta differenza nella durata dei matrimoni. La Corte d’appello aveva ribaltato questa valutazione, attribuendo peso quasi esclusivo all’esiguità dell’assegno divorzile percepito dall’ex moglie.
La Cassazione ha annullato la pronuncia d’appello, rilevando che il criterio temporale era stato di fatto “obliterato”: la durata del vincolo matrimoniale è l’elemento che la legge pone come base primaria della valutazione e non può essere messo da parte in favore di considerazioni meramente economiche. L’assegno divorzile può svolgere una funzione correttiva, ma non sostitutiva del peso degli anni condivisi. Il caso è stato rinviato alla Corte d’appello di Roma per una nuova decisione.
Il principio non è una novità assoluta — già l’ordinanza n. 8263/2020 aveva richiamato i medesimi criteri, così come la sentenza n. 419/1999 della Corte Costituzionale aveva imposto una “valutazione equitativa” che bilancia gli elementi in modo concreto — ma la pronuncia del 2026 ne ribadisce la cogenza e la centralità, contrastando orientamenti di merito che avevano progressivamente eroso il peso del criterio temporale.
Il coniuge divorziato con un lungo matrimonio alle spalle non può vedersi assegnata una quota irrisoria solo perché il giudice ritiene l’assegno divorzile inadeguato come base per calcolare la spettanza. Per converso, la vedova con un matrimonio breve non può pretendere di escludere o marginalizzare l’ex coniuge per il solo fatto di essere stata sposata col defunto al momento del decesso. La ripartizione deve essere frutto di una valutazione complessiva, con la durata del matrimonio come bussola.
Redditi propri e decurtazioni: il tetto della Corte Costituzionale
Indipendentemente dal rapporto coniugale pregresso, la pensione di reversibilità può subire una riduzione quando il beneficiario dispone di redditi propri. La legge 335/1995 (Riforma Dini) prevede scaglioni di decurtazione in base al cumulo di redditi:
- nessuna riduzione fino a circa 23.580 euro lordi annui (soglia aggiornata per il 2026);
- riduzione del 25% per redditi tra questa soglia e il triplo del trattamento minimo INPS;
- riduzione del 40% per redditi tra tre e cinque volte il minimo;
- riduzione del 50% per redditi superiori a cinque volte il minimo.
Un limite invalicabile è stato introdotto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162 del 30 giugno 2022: la decurtazione effettiva non può superare l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi del beneficiario. Prima di questa pronuncia era possibile che il taglio applicato dall’INPS fosse superiore ai redditi stessi, con l’effetto paradossale di penalizzare chi guadagnava di più rispetto a chi non aveva altri redditi. L’INPS ha recepito il principio con la circolare n. 108/2023, procedendo al riesame d’ufficio delle posizioni interessate.
Le rivalutazioni 2026 e le soglie di reddito aggiornate sono state applicate a inizio anno.
La domanda all’INPS
Il coniuge divorziato in possesso dei requisiti deve presentare domanda all’INPS per il riconoscimento del diritto. La procedura è la stessa del coniuge superstite non divorziato: domanda online tramite il sito dell’INPS o il portale MyINPS, oppure tramite un patronato.
Se il dante causa aveva contratto un nuovo matrimonio, il divorziato non ottiene il riconoscimento direttamente dall’istituto previdenziale: deve adire il Tribunale, che accerta i presupposti e determina le quote spettanti a ciascun avente diritto. Solo all’esito del giudizio l’INPS procede all’erogazione delle rispettive quote. In questi casi è opportuno raccogliere preventivamente la documentazione relativa alla durata dei matrimoni, ai provvedimenti di divorzio con indicazione dell’assegno, ai redditi delle parti e all’eventuale convivenza prematrimoniale, poiché il giudice ne terrà conto nella valutazione complessiva.