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Debiti fiscali: pignoramento e vendita nuda proprietà

di Noemi Ricci

Pubblicato 1 Settembre 2017
Aggiornato 6 Febbraio 2023 16:16

Cosa accade nel caso in cui, per via dei debiti fiscali contratti, ad essere pignorata è una nuda proprietà o una sua quota: ecco la procedura in dettaglio.

In caso di pignoramento, se ad essere oggetto dell’atto con cui di regola ha inizio l’espropriazione forzata su istanza del creditore è una nuda proprietà posseduta dal debitore – magari perché l’unico reddito immobiliare in suo possesso – si procede ugualmente alla vendita forzata del diritto di proprietà, che però risulterà gravato del diritto reale di godimento. In questi casi, l’oggetto della vendita forzata non è il bene ma il diritto pignorato.

Il pignoramento va notificato al solo debitore titolare della quota esproprianda, ma deve essere dato avviso agli eventuali contitolari non esecutati circa le generalità del creditore pignorante, i dati del bene pignorato, il diritto reale espropriato e la sua misura, la data del pignoramento della quota e della trascrizione. Ai comproprietari viene fatto divieto di separare dal debitore la porpria parte dalle cose comuni senza ordine del giudice (Codice procedura civile articolo 599).

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Gli eventuali contitolari verranno invitati a comparire davanti al Giudice dell’Esecuzione per accertare la possibilità e l’opportunità di procedere alla separazione della quota mediante:

  • separazione naturale;
  • divisione o vendita della quota indivisa.

Se non è possibile la divisione, e il giudice non ritiene probabile la vendita della quota pignorata, il bene viene venduto nella sua interezza e il ricavato della vendita distribuita tra i vari comproprietari.

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Chi dovesse acquisire il bene non potrà far valere a pieno il proprio diritto, per la presenza del diritto di usufrutto fatto valere dal terzo sul bene stesso, a meno che il diritto di usufrutto non sia stato iscritto dopo l’ipoteca, in questo caso tale diritto si estingue con l’espropriazione del bene.