Agevolazioni prima casa soft

di Noemi Ricci

8 Marzo 2018 12:22

Sentenza di Cassazione fornisce una nuova interpretazione sulle agevolazioni prima casa in presenza di altri immobili di proprietà nel medesimo Comune.

Con la sentenza n. 2565/2018 la Corte di Cassazione ha fornito nuove importanti delucidazioni in merito all’agevolazione per l’acquisto della prima casa chiarendo che la proprietà di una casa non idonea ad uso abitativo non rappresenta un ostacolo all’acquisto di un’altra abitazione con le agevolazioni previste dalla normativa per le abitazioni principali.

Agevolazioni prima casa

Nel caso esaminato dai giudici supremi, i contribuenti avevano impugnato gli avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate, con i quali veniva dichiarata la decadenza dalle agevolazioni prima casa, in quanto gli acquirenti risultavano già contitolari di un altro immobile nel medesimo Comune, acquistato però senza agevolazioni all’atto della compravendita e risultante privo dei requisiti di abitabilità, elemento per cui lo stesso non può essere considerato né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo idonea casa di abitazione.

La nota II-bis all’articolo 1, Tariffa parte I, allegata al Dpr 131/1986 prevede che non possa usufruire delle agevolazioni prima casa il contribuente che sia già in possesso di un’altra casa, ovvero indica quale presupposto dell’ottenimento dell’agevolazione prima casa la non titolarità (e cioè la cosiddetta “impossidenza“), da parte dell’acquirente:

  • a) «dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare» (Nota II-bis, comma 1, lett. b), all’articolo 1, TP1);
  • b) «dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni» tempo per tempo vigenti a far tempo dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, in avanti (Nota II-bis, comma 1, lett. c), all’articolo 1, TP1).

Per la Cassazione, l’acquisto di una prima non casa non è inibito se l’immobile preposseduto, pur essendo situato nel medesimo Comune, è inidoneo all’uso abitativo, facendo rientrare nel concetto di “impossidenza” di altre case anche l’ipotesi di “possidenza” di case che non si prestino a essere atte all’uso abitativo del contribuente.

Prima casa inidonea

Per i giudici della Corte di Cassazione:

Non si può ritenere d’ostacolo, all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune) che, “per qualsiasi ragione” sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione” (Cass. civ. Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564).

Questo significa che:

L’inidoneità dell’alloggio già posseduto debba essere valutata anche dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare.