Per un appartamento in comproprietà al 50% tra due sorelle, quella attualmente residente per motivi di lavoro in altra regione può comunque detrarre gli interessi del mutuo prima casa e le spese di ristrutturazione condominiale al 50%?
Il trasferimento per motivi di lavoro consente di conservare la detrazione degli interessi del mutuo prima casa. Per le spese condominiali di ristrutturazione, invece, occorre distinguere tra la quota di spesa imputata e l’aliquota applicabile in base all’anno dei lavori e all’uso dell’immobile come abitazione principale.
Detrazione mutuo dopo il trasferimento
Per il mutuo prima casa in caso di trasferimento, la regola favorevole è espressamente ammessa dall’Agenzia delle Entrate: la detrazione spetta anche se l’immobile non è più adibito ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro. La deroga vale anche quando il trasferimento avviene in un Comune limitrofo a quello della sede di lavoro e, secondo la prassi fiscale, anche in caso di trasferimento all’estero per motivi lavorativi successivo all’acquisto.
La detrazione sugli interessi passivi, tuttavia, viene meno dal periodo d’imposta successivo a quello in cui cessano le esigenze lavorative che hanno causato lo spostamento della dimora abituale.
Casa e mutuo cointestati: quota detraibile
Nel caso di immobile in comproprietà e mutuo cointestato nella stessa misura, ciascuna sorella può detrarre la propria quota di interessi passivi, entro il limite complessivo previsto per il mutuo sull’abitazione principale. La quota segue il soggetto che sostiene l’onere. Per la sorella trasferita serve quindi che risultino insieme proprietà dell’immobile, intestazione del mutuo e pagamento della propria quota di interessi. La parte non utilizzata non si può trasferire all’altra comproprietaria.
Lavori condominiali già avviati
La deroga lavorativa che conserva la detrazione del mutuo non si estende automaticamente alla maggiorazione del bonus ristrutturazione. Per i lavori edilizi, la verifica riguarda l’uso dell’immobile come abitazione principale al momento rilevante indicato dalle istruzioni fiscali. Per le spese condominiali di ristrutturazione sostenute negli anni precedenti alle nuove aliquote differenziate tra abitazione principale e altri immobili, il successivo cambio di residenza per motivi di lavoro non incide sulle rate residue. Il diritto alla detrazione si determina nell’anno in cui la spesa viene sostenuta.
La sorella trasferita continua a utilizzare la propria quota annuale se la spesa è stata correttamente imputata a lei dall’amministratore e se risulta effettivamente sostenuta secondo la ripartizione condominiale. Le regole sono quelle ordinarie per le detrazioni sui lavori condominiali, che dipendono dalla certificazione dell’amministratore e dalla quota attribuita al singolo condòmino.
Spese 2025 e 2026 con aliquota più alta
Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, l’aliquota del 50% prevista per i lavori sull’abitazione principale richiede che il contribuente sia proprietario o titolare di un diritto reale sull’unità immobiliare e che la casa sia destinata a dimora abituale. Per l’aliquota più alta, l’Agenzia considera abitazione principale anche l’immobile adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente. La sorella rientra tra i familiari, essendo parente entro il terzo grado. Se quindi l’altra sorella continua ad abitare stabilmente nell’appartamento, la comproprietaria trasferita per lavoro può mantenere la maggiore aliquota sulla propria quota di spesa.
Se l’appartamento non dovesse essere più abitazione principale né della sorella trasferita né dell’altra sorella o di un familiare, per le spese sostenute nel 2025 o nel 2026 si applicherebbe l’aliquota ordinaria prevista per gli immobili diversi dall’abitazione principale (il 36%).
Comproprietà e quota spese condominiali
La comproprietà al 50% non basta da sola a far maturare il diritto alla detrazione su metà dei lavori. Serve che la quota di spesa condominiale sia imputata alla sorella nella certificazione dell’amministratore o risulti comunque sostenuta da lei secondo la documentazione fiscale. Se l’amministratore certifica le spese a entrambe le sorelle in proporzione alla proprietà, ciascuna porta in detrazione la propria quota. Se invece la spesa risulta interamente sostenuta da una sola comproprietaria, la detrazione segue il soggetto che ha sostenuto l’onere, nei limiti ammessi dalle regole sul bonus ristrutturazione 2026.
Documenti da conservare per il 730
Per il mutuo occorre conservare contratto di mutuo, certificazione bancaria degli interessi passivi, atto di acquisto e documentazione che prova il trasferimento per motivi di lavoro. È utile anche conservare elementi che dimostrino la permanenza delle esigenze lavorative. Per i lavori condominiali servono la certificazione dell’amministratore, la ripartizione della spesa, i dati catastali dell’immobile e la documentazione da cui risulti che l’appartamento è abitazione principale della sorella che vi dimora abitualmente, se si vuole sostenere l’aliquota più alta sulle spese 2025 e 2026.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz