La riforma delle concessioni balneari traduce le regole nazionali nelle nuove gare dal 2027: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato alla Conferenza Unificata lo schema destinato a uniformare gli affidamenti, con una disciplina transitoria che assicura la continuità dei servizi fino al subentro del nuovo gestore e completa il percorso avviato nel 2024.
Per concessionari ed enti locali il nuovo assetto riunisce così scadenze delle concessioni, procedure di gara, durata dei nuovi titoli, tutela dei lavoratori e indennizzi. La legge consente inoltre di assegnare una nuova concessione prima della scadenza generale quando la selezione è già conclusa, mentre l’eventuale differimento oltre il 2027 richiede ragioni oggettive e un provvedimento motivato.
In sintesi:
- gli enti concedenti devono avviare le procedure di affidamento entro il 30 giugno 2027, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dal Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166;
- le concessioni interessate continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, fermo il possibile avvio anticipato del nuovo rapporto dopo la conclusione della gara, secondo l’articolo 3 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, 18 agosto 2026, n. 6539;
- in presenza di ragioni oggettive che impediscono di concludere la procedura, l’articolo 3, comma 3, della Legge 5 agosto 2022, n. 118 consente un differimento motivato fino al 31 marzo 2028;
- le nuove concessioni hanno durata compresa tra 5 e 20 anni, secondo l’articolo 4, comma 5, della Legge 5 agosto 2022, n. 118;
- il concessionario uscente ha diritto all’indennizzo previsto dall’articolo 4, comma 9, della Legge 5 agosto 2022, n. 118, determinato con perizia prima della pubblicazione del bando e posto a carico del subentrante.
- Riforma concessioni balneari, gare nel 2027
- Nuovo affidamento anche prima della scadenza
- Durata nuove concessioni legata agli investimenti
- Indennizzo al concessionario uscente per nuovo affidamento
- Esperienza e lavoratori tra i criteri di gara
- Schema MIT di attuazione nazionale della riforma
- Calendario procedure per Comuni e concessionari
Riforma concessioni balneari, gare nel 2027
Gli enti concedenti devono avviare le procedure selettive nel 2027 secondo le regole introdotte dalla riforma nazionale. La disciplina delle proroghe delle concessioni balneari è contenuta negli articoli 3 e 4 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificati dal Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166.
La scadenza generale serve a consentire agli enti di completare le procedure nel rispetto del diritto europeo. La legge contempla anche un differimento limitato alle situazioni oggettive che impediscono la conclusione della selezione, fra cui un contenzioso pendente o difficoltà legate allo svolgimento della procedura. L’ente deve motivare l’atto e limitare il prolungamento al tempo necessario.
Nuovo affidamento anche prima della scadenza
Il termine finale fissato per le concessioni in essere ha natura massima e acceleratoria: una procedura già completata può produrre il nuovo affidamento prima della scadenza generale. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza 18 agosto 2026, n. 6539.
L’ente concedente che ha completato la gara può quindi disporre con provvedimento motivato la cessazione anticipata del rapporto prorogato e assegnare il titolo al nuovo concessionario. Lo schema elaborato dal MIT prevede parallelamente la continuità dei servizi durante lo svolgimento della procedura e l’efficacia del titolo esistente fino all’effettivo subentro.
Per il gestore uscente, quindi, la data generale fissata dalla legge non costituisce una garanzia di permanenza fino alla sua scadenza qualora il Comune abbia già concluso la selezione e disposto il nuovo affidamento.
Durata nuove concessioni legata agli investimenti
Le nuove concessioni durano da 5 a 20 anni e la durata deve corrispondere al periodo necessario per ammortizzare e remunerare equamente gli investimenti indicati nel piano economico-finanziario dell’aggiudicatario. Lo stabilisce l’articolo 4 della Legge 5 agosto 2022, n. 118.
La durata del titolo deriva quindi dal programma di investimenti presentato in gara e dalla sua sostenibilità economica. Il bando deve richiedere un piano economico-finanziario che quantifichi gli investimenti da realizzare e permetta all’ente di determinare il periodo concessorio coerente con il progetto aggiudicato.
Indennizzo al concessionario uscente per nuovo affidamento
Il concessionario uscente ha diritto a un indennizzo a carico del subentrante per gli investimenti effettuati e ancora da ammortizzare, al netto degli aiuti pubblici non rimborsati, oltre all’importo necessario a garantire l’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
Il valore deve risultare da una perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando. La perizia è asseverata da uno o più professionisti individuati secondo la procedura prevista dalla legge e le relative spese sono sostenute dal concessionario uscente.
Il perfezionamento del nuovo rapporto richiede che il subentrante abbia già pagato almeno il 20% dell’indennizzo. Il mancato pagamento tempestivo determina la decadenza dall’aggiudicazione e la legge precisa che l’assenza del decreto ministeriale sui criteri di calcolo non giustifica il mancato avvio delle gare.
Esperienza e lavoratori tra i criteri di gara
La riforma include esperienza professionale, situazione reddituale e tutela dei lavoratori fra gli elementi che gli enti devono considerare nella valutazione delle offerte, sempre nel rispetto dei principi di parità di trattamento, massima partecipazione e proporzionalità.
Fra i criteri previsti dall’articolo 4 figurano l’esperienza maturata in attività turistico-ricreative comparabili e la circostanza che l’offerente abbia utilizzato, nei cinque anni precedenti, una concessione come prevalente fonte di reddito propria e del nucleo familiare. La disposizione non configura un rinnovo automatico del titolo precedente.
La valutazione considera inoltre il numero di lavoratori del concessionario uscente, per i quali quell’attività costituisce la prevalente fonte di reddito, che ciascun concorrente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione. La legge comprende anche qualità del servizio, accessibilità, investimenti, tutela ambientale e numero di concessioni già detenute nell’area di riferimento.
Schema MIT di attuazione nazionale della riforma
Il MIT ha presentato alla Conferenza Unificata lo schema nazionale destinato a uniformare le procedure degli enti concedenti. La base legislativa è l’articolo 8 del Decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito dalla Legge 8 maggio 2026, n. 71, che ha affidato al Ministero la predisposizione del modello.
Il testo presentato a fine settembre è ancora una bozza sottoposta al parere di Regioni ed enti locali. La versione definitiva potrà quindi subire modifiche. Il MIT aveva già avviato il confronto nella primavera del 2026 e a luglio aveva comunicato che lo schema predisposto dai gruppi di lavoro sarebbe stato sottoposto al vaglio politico della Conferenza Unificata.
Il ruolo dello schema è rendere omogenea l’applicazione di una disciplina che deriva già dalla legge. Scadenze, durata, indennizzi e criteri generali di selezione non sono dunque oggetto della nuova bozza ministeriale; il modello traduce queste regole nella struttura che gli enti concedenti potranno utilizzare nelle singole procedure.
Calendario procedure per Comuni e concessionari
Per Comuni e operatori, la riforma delle concessioni balneari si applica in modo differente perchè dipende dallo stato della procedura di gara: avvio, aggiudicazione, stipula del nuovo rapporto e presenza di eventuali impedimenti oggettivi determinano tempi diversi per il gestore uscente e per il subentrante.
| Concessioni balneari | Cosa cambia con la riforma 2027 |
|---|---|
| gara ancora da avviare | l’ente concedente deve avviare la procedura entro il 30 giugno 2027 |
| gara conclusa prima della scadenza generale | il nuovo affidamento può iniziare prima del 30 settembre 2027, con cessazione anticipata motivata del rapporto prorogato secondo il Consiglio di Stato |
| procedura impedita da ragioni oggettive | l’ente può differire con atto motivato la scadenza per il tempo strettamente necessario e comunque fino al 31 marzo 2028 |
| nuova concessione aggiudicata | la durata va da 5 a 20 anni in base agli investimenti indicati nel piano economico-finanziario |
| subentro di un nuovo concessionario | l’indennizzo è determinato prima della gara; almeno il 20% deve essere pagato prima del perfezionamento del nuovo rapporto |
Le scadenze e le condizioni della transizione derivano già dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza; il bando-tipo aggiunge un modello nazionale destinato a rendere omogenee le singole procedure predisposte dagli enti concedenti.