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Riforma bollo auto in vigore, nuove regole su scadenze e fermo

di Barbara Weisz

25 Agosto 2026 09:30

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Il DLgs 147/2026 interviene subito su competenze, esenzioni bollo e superbollo, dal 2027 sul noleggio a lungo termine e dal 2028 sul mese di immatricolazione

Il Governo ha reso definitiva la riforma del bollo auto. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lascia invariati tariffe e criteri di calcolo della tassa automobilistica mentre modifica il criterio per individuare la Regione competente, l’obbligo di pagare il bollo in caso di fermo amministrativo, la sospensione per i veicoli destinati alla rivendita e il divieto di estendere al superbollo le esenzioni regionali.

Il resto della riforma, dal nuovo calendario dei versamenti al noleggio a lungo termine, arriverà nel 2027 e nel 2028.

Il calendario delle nuove regole

Novità della riforma Decorrenza
Regione competente in base alla residenza del proprietario dal 12 agosto 2026
Bollo dovuto anche con fermo amministrativo fiscale dal 12 agosto 2026
Sospensione per l’usato solo con trascrizione al PRA entro 60 giorni dal 12 agosto 2026
Annotazione al PRA dei contratti di noleggio a lungo termine dal 1° gennaio 2027
Esenzioni regionali non estese al superbollo dal 1° gennaio 2027
Primo bollo di 12 mesi dal mese di immatricolazione dal 1° gennaio 2028

Le prime novità, dalla residenza al superbollo

Dal 12 agosto 2026 la Regione competente per il bollo segue la residenza del proprietario, o per le persone giuridiche il luogo di gestione ordinaria se diverso dalla sede legale (art. 14, D.Lgs. 147/2026). La riforma chiarisce inoltre, con effetto immediato, che le esenzioni sul bollo restano estranee al superbollo, l’addizionale erariale sulle auto oltre 185 kW: per quest’ultimo valgono solo le esenzioni previste dalla legge statale, principio che dal 1° gennaio 2027 varrà espressamente anche per le nuove esenzioni che le Regioni delibereranno (art. 13, D.Lgs. 147/2026).

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Le Regioni potranno inoltre concedere sconti fino al 20% a chi sceglie l’addebito diretto permanente su conto corrente, sull’esempio già seguito da alcuni territori.

Noleggio a lungo termine, il PRA decide chi paga

Per i contratti di noleggio a lungo termine senza conducente stipulati dal 1° gennaio 2027 (e per quelli precedenti prorogati, rinnovati o consegnati da quella data), l’obbligo di versamento in capo all’utilizzatore si baserà sul contratto annotato al PRA (art. 16, D.Lgs. 147/2026).

=> Bollo auto ibride con noleggio a lungo termine: chi paga?

L’utilizzatore era già tenuto al pagamento durante la validità del contratto dal 2020 (art. 53, comma 5-ter, D.L. 124/2019): la novità riguarda la Regione destinataria del gettito, che dal 2027 sarà quella in cui si svolge l’attività ordinaria e prevalente di chi usa il veicolo, non più quella della sede legale della società di noleggio.

Fermo amministrativo, tassa comunque dovuta

Con il fermo amministrativo fiscale disposto dall’agente della riscossione, il bollo auto continua a maturare per l’intero periodo in cui il veicolo non può circolare, senza alcuna esenzione (art. 5, comma 37, D.L. 953/1982, come modificato dall’art. 19 del D.Lgs. 147/2026). La norma è già in vigore dal 12 agosto 2026 e chiude una zona grigia che in passato veniva talvolta letta come causa di esonero dal pagamento.

Veicoli usati in vendita, i termini di sospensione dal 2027

Per i veicoli ceduti a chi ne fa commercio professionale, la sospensione del bollo auto vale solo se il passaggio di proprietà viene trascritto al PRA entro 60 giorni dalla cessione; oltre quel termine, i periodi fino alla trascrizione restano dovuti (art. 5, commi 44 e 49, D.L. 953/1982, come modificati dall’art. 17 del D.Lgs. 147/2026). Alla rivendita, il nuovo proprietario dovrà versare la quota necessaria a riallineare la scadenza al mese di prima immatricolazione. Per ogni trascrizione che interrompe l’obbligo di pagamento è dovuto un diritto fisso di 1,55 euro all’ente impositore.

Le nuove scadenze del bollo auto dal 2028

Dal 1° gennaio 2028 il sistema delle scadenze fisse di aprile, agosto e dicembre viene superato per i veicoli di nuova immatricolazione. Per ogni auto immatricolata da quella data, il primo bollo copre dodici mesi a partire dal mese di immatricolazione, con pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo; negli anni seguenti la scadenza si fissa nell’ultimo giorno dello stesso mese, secondo il meccanismo già in uso in Piemonte e Lombardia (art. 5, comma 32, D.L. 953/1982, come modificato dall’art. 15 del D.Lgs. 147/2026).

Per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 non cambia nulla: restano valide le scadenze regionali attuali, salvo diversa legge regionale. Le Regioni potranno inoltre prevedere il pagamento quadrimestrale per specifiche categorie di veicoli.