Interessi bancari all’estero: quale tassazione?

Risposta di Noemi Ricci

14 Novembre 2025 14:42

Rossella chiede:

Per un contribuente in regime forfettario, a quale tassazione sono soggetti gl’interessi bancari derivanti da conto risparmio? Al 26% per imposta sostitutiva oltre all’IVAFE? Oppure è consentito optare in dichiarazione dei redditi per il credito d’imposta del 13,50% (cioè il 35% d’imposta preventiva pagata all’estero detratto il recuperabile 22,50%)?

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, gli interessi bancari derivanti da conto risparmio – presso banche italiane o estere – sono tassati con l’imposta sostitutiva del 26% alla fonte ed eventualmente soggetti all’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), senza possibilità di recuperare il credito d’imposta per eventuali ritenute estere.

Gli interessi bancari percepiti, inclusi quelli su conti deposito e risparmio, non confluiscono nel reddito imponibile forfettario, ma vengono automaticamente assoggettati a imposta sostitutiva del 26%, salvo alcune eccezioni per titoli di Stato per cui l’aliquota è del 12,5%. L’imposta è generalmente trattenuta alla fonte dagli intermediari finanziari italiani che agiscono da sostituti d’imposta. In caso di interessi maturati all’estero, il contribuente vi provvede tramite autoliquidazione in dichiarazione dei redditi.

La circolare n. 38/E/2013 ha chiarito che non occorre compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale nel Modello Redditi PF per le attività finanziarie affidate in gestione/amministrazione a intermediari finanziari residenti, a condizione che i redditi siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da parte del medesimo intermediario (art. 4, comma 3, D.L. 167/1990, modificato dalla L. 97/2013).

In sostanza, se l’intermediario finanziario italiano agisce come sostituto d’imposta nella riscossione dei proventi su conti esteri, il contribuente è esonerato sia dalla compilazione del quadro RW sia dall’assolvimento di IVAFE, considerandosi i rapporti come detenuti in Italia ai fini fiscali.

Se il conto risparmio è detenuto presso una banca estera e non ci si avvale di un intermediario italiano, occorre versare l’IVAFE. Per i conti correnti e libretti di risparmio, l’IVAFE è un importo fisso di 34,20 euro all’anno per ciascun conto intestato a persona fisica, indipendentemente dagli interessi percepiti. Non si applica una percentuale sugli interessi o sul saldo del conto, ma l’importo può variare per altri strumenti finanziari detenuti all’estero.

Se i conti risiedono in Paesi black list, l’IVAFE diviene proporzionale (2 per mille) calcolata sul valore medio di giacenza annua.

L’Agenzia delle Entrate stabilisce inoltre che l’IVAFE non è dovuta per conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero se il valore medio di giacenza annua non supera 5.000 euro riferiti a tutti i rapporti detenuti presso il medesimo intermediario. Attenzione: il valore di 5.000 euro va calcolato come giacenza media annua sommando tutti i rapporti detenuti presso lo stesso intermediario estero.

Con la Risoluzione n. 36/E/2019 è stato chiarito che non è consentito ai contribuenti in regime forfettario optare in dichiarazione dei redditi per il credito d’imposta sulle imposte estere pagate (art. 165 TUIR), nemmeno per la casistica sui dividendi o sui proventi da investimenti all’estero. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché i redditi finanziari non entrano nel calcolo del reddito complessivo e sono soggetti a imposta sostitutiva, non si può detrarre in dichiarazione quanto eventualmente trattenuto all’estero da intermediari stranieri.

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Noemi Ricci