CPB senza visto di conformità: requisiti e decorrenza

Risposta di Barbara Weisz

5 Novembre 2025 09:24

Giancarlo chiede:

Una Srl ha aderito al CPB 2024-2025 e nell’esercizio 2024 ha prodotto un fatturato inferiore a € 7.746.853 per cui ha usufruito dei benefici concessi dall’adesione al CPB per l’esonero del visto di conformità per la compensazione di un credito IVA inferiore a 70mila euro. L’esercizio 2025 si chiuderà con un fatturato superiore a 8 milioni. Può questa società usufruire dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per il credito IVA emergente dalla dichiarazione IVA/2026 (esercizio 2025) e degli eventuali crediti che emergeranno dai Modelli TR relativi ai 3 trimetri 2026 sino a concorrenza dell’importo di 70mila euro?

Le confermo che l’adesione al Concordato Preventivo Biennale comporta il riconoscimento dei benefici premiali previsti per i contribuenti ISA, fra i quali rientra l’esclusione dal visto di conformità nell’ipotesi da lei formulata.

Per la precisione, in base all’articolo 19, comma 3, del Dlgs 13/2024, il contribuente che aderisce al CPB applica i benefici, compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Decreto legge 50/2017. Fra questi, è compreso l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70mila euro annui relativamente all’IVA e non superiore a 50mila euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP.

L’agevolazione primaria è riservata ai contribuenti con un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 9 ma la formulazione della norma sul CPB la estende  ai contribuenti che vi aderiscono senza fare riferimento alla necessità di avere un determinato punteggio ISA. La stessa Agenzia delle Entrate, nella FAQ n. 11 del 25 ottobre 2024, conferma che l’accesso ai benefici premiali non è condizionato dal punteggio ISA ottenuto nel biennio del CPB.

Per quanto riguarda il periodo di applicazione del beneficio premiale, con un’altra specifica FAQ (la n.1 del 15 ottobre 2025), l’AdE ha specificato che la decorrenza dell’esonero per la compensazione di crediti infrannuali riguarda quelli maturati nel biennio successivo a quello di adesione al concordato:

[..] il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, e dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, riguardi i crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione (ad esempio, se il contribuente ha aderito nel 2024 al CPB 2024-2025, egli potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026).

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