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Conciliazione vita lavoro: sgravi imprese in scadenza

di Anna Fabi

28 Agosto 2018 10:09

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Sconto contributivo alle imprese che firmano contratti aziendali con misure di conciliazione vita lavoro: deposito contratti entro agosto, domande entro il 15 settembre.

In scadenza il deposito dei contratti di welfare aziendali da parte delle imprese che  favoriscono la conciliazione vita-lavoro e per questo godono di sgravi contributivi: entro il 31 agosto 2018 bisogna completare l’adempimento. La domanda all’INPS deve poi essere inoltrata telematicamente entro il 15 settembre 2018.

Sgravi aziende private

L’agevolazione è contenuta nel Jobs Act (articolo 25 del decreto legislativo 80/2015) e regolamentata dal Decreto Interministeriale del 12 settembre 2017.

Riguarda i datori di lavoro del settore privato che hanno firmato contratti aziendali con soluzioni migliorative rispetto a quelle previste dai CCNL o dalle leggi in vigore, oppure devono rappresentare un’estensione o integrazione rispetto a misure già previste in precedenti contratti aziendali.

L’azienda, per avere diritto al beneficio, deve prevedere almeno due delle sotto esposte misure di conciliazione vita lavoro (indicate nell’articolo 3 del decreto attuativo) e almeno una delle essere compresa in quelle previste dalle aree di intervento relative a genitorialità o flessibilità organizzativa.

Sono suddivise in tre distinte aree di intervento:

Genitorialità Flessibilità organizzativa Welfare aziendale
estensione congedo di paternità
e relativa indennità
lavoro agile convenzioni per l’erogazione
di servizi time saving
estensione congedo parentale,
in termini temporali
e/o di integrazione dell’indennità
flessibilità oraria
in entrata e in uscita
convenzioni con strutture
per servizi di cura
nidi d’infanzia, asili nido,
spazi ludico ricreativi
aziendali o interaziendali
part-time buoni per l’acquisto
di servizi di cura.
percorsi formativi
(e-learning, coaching) post congedo di maternità;
banca ore
buoni per servizi
di baby sitting
cessione solidale dei permessi
con integrazione da parte dell’impresa
dei permessi ceduti.

=> Confronta con il pubblico impiego

Misura dello sgravio

La misura del beneficio sarà modulata in base alle aziende ammesse, con il seguente criterio:

  • 20% delle risorse attribuito in base al numero complessivo dei datori di lavoro ammessi,
  • 80% sulla base del numero medio di dipendenti in azienda l’anno precedente alla domanda.

L’agevolazione può essere concessa una sola volta nell’arco del biennio per ciascun datore di lavoro (quindi, non si può avere lo sconto contributivo per entrambe le annualità). In ogni caso, non può superare il 5% dell’imponibile previdenziale dichiarato nell’anno precedente.

Deposito del contratto

Attraverso il portale del Ministero Cliclavoro, si può compilare il form online con i dati dell’impresa firmataria e le informazioni sul contratto aziendale (data di sottoscrizione, periodo di validità, ITL competente). Al termine della compilazione si può caricare il contratto, che sarà automaticamente trasmesso all’ente di competenza.

I datori di lavoro che hanno già depositato un contratto aziendale secondo le modalità del Decreto 25 marzo 2016, non devono effettuare un nuovo deposito, ma devono comunque inviare la domanda

Domanda di sgravio

La domanda da presentarsi in via telematica tramite portale INPS (anche per il tramite degli intermediari autorizzati), deve seguire i termini della circolare n.91 dello scorso 3 agosto.

Deve essere inoltrata tramite istanza online “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.

La domanda telematica deve contenere i seguenti elementi:

  • dati identificativi azienda,
  • data di sottoscrizione del contratto aziendale
  • data del deposito presso l’ispettorato del lavoro,
  • dichiarazione di conformità del contratto aziendale. 

Decorrenza del beneficio contributivo: dal 36esimo giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione delle domande.