Esenzione fiscale delle borse di studio per figli di dipendenti

Risposta di Barbara Weisz

2 Aprile 2026 08:26

Sabrina chiede:

Le borse di studio erogate ai dipendenti per i figli delle scuole superiori, basate su graduatoria di merito (voto minimo 7/10) e ISEE, sono esenti da tassazione in busta paga? Se l’interpello dell’Agenzia delle entrate n. 231/2024 è stato interpretato in senso restrittivo (esenti solo a partire da votazione di 8/10), è possibile correggere la tassazione IRPEF ordinaria già applicata in busta paga in sede di dichiarazione 730?

Le borse di studio aziendali per i figli dei dipendenti sono escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente, senza alcun tetto monetario e senza che la norma preveda una soglia minima di voto. La tassazione IRPEF applicata in busta paga è stata quindi applicata in modo errato, e le ritenute in eccesso si possono recuperare in sede di dichiarazione dei redditi. Vale la pena chiarire anche perché l’interpretazione restrittiva dell’interpello n. 231/2024 dell’Agenzia delle Entrate non regge sul piano normativo.

Borse di studio aziendali con regime fiscale autonomo

Il punto di partenza è l’articolo 51, comma 2, lettera f-bis del TUIR, che elenca le somme che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Tra queste figurano espressamente «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per… borse di studio a favore dei medesimi familiari».

Si tratta di un’esclusione strutturale dal reddito, non di una soglia di esenzione: le borse di studio non entrano nel conteggio del reddito imponibile, a prescindere dall’importo erogato. È un regime del tutto distinto da quello dei fringe benefit disciplinati dal comma 3 dello stesso articolo, ai quali si applicano invece le soglie annuali di 258,23 euro, elevate a 1.000 o 2.000 euro nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.

Le borse di studio del comma 2 restano tuttavia fuori da questi calcoli: non concorrono al reddito e non incidono sul superamento delle soglie. Ad ogni modo, al superamento della soglia, si applica la tassazione IRPEF all’intero somma e non solo a quella in eccesso rispetto al tetto.

Cosa dice l’interpello AdE 231/2024

L’interpello n. 231 del 28 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate — successivamente corretto il 13 gennaio 2025 per un errore procedurale nella compilazione della Certificazione Unica — riguardava un piano welfare specifico in cui le borse per le superiori erano condizionate a una media di almeno 8/10, e quelle universitarie a una media di 26/30. L’Agenzia ha confermato che quelle borse rientravano nella lettera f-bis e non costituivano reddito imponibile.

La soglia dell’8/10, però, era una caratteristica del piano welfare sottoposto all’istanza, non un requisito normativo.  La legge non fissa alcun voto minimo: parla di «borse di studio» senza ulteriori condizioni. Un piano aziendale che subordina l’erogazione a una media di 7/10, a un criterio ISEE o a entrambi resta pienamente compatibile con la lettera f-bis, purché sia riconosciuta alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.

L’interpretazione restrittiva che ha portato alla tassazione in busta paga non trova quindi supporto né nella norma né nell’interpello correttamente letto.

Come recuperare le ritenute versate con il 730

Le ritenute IRPEF applicate erroneamente sulle borse di studio possono essere recuperate in sede di dichiarazione dei redditi. Il meccanismo è quello ordinario del 730 o del modello Redditi PF: il lavoratore indica il reddito da lavoro dipendente percepito come risultante dalla Certificazione Unica e, qualora questa riporti le borse di studio come reddito imponibile, può segnalare l’anomalia direttamente nella dichiarazione, richiedendo il rimborso delle ritenute in eccesso.

Le regole su quali borse di studio vanno dichiarate nel 730 aiutano a orientarsi anche sulla compilazione corretta dei campi.

È consigliabile conservare la documentazione del piano welfare aziendale — il regolamento interno, la graduatoria di merito, i criteri ISEE applicati — a sostegno dell’esenzione.

In alternativa, il datore di lavoro può procedere a una rettifica della Certificazione Unica, correggendo l’imputazione delle somme: in questo caso il rimborso avviene già in busta paga tramite il conguaglio. Sul punto può essere utile un confronto diretto con l’ufficio paghe o con il proprio consulente del lavoro, per valutare quale delle due strade risulti più rapida nel caso specifico.

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