Buoni pasto, a chi spettano e con quali agevolazioni su tasse e contributi

di Anna Fabi

31 Agosto 2026 10:28

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Requisiti, maturazione per orario e configurazione di lavoro, soglie di esenzione, regole di utilizzo e alternative previste quando il buono non è erogabile

Tra i servizi di welfare aziendale più graditi tra i lavoratori, in molti casi obbligatori, spiccano senz’altro i buoni pasto: utilizzabili per la pausa pranzo in zona ufficio e spendibili presso ristoratori ed esercenti convenzionati che trattano generi alimentari, vengono rilasciati ai dipendenti con contratto di assunzione, tanto che siano lavoratori full-time quanto che siano in part-time, con determinati vincoli di orario.

A chi spettano i buoni pasto

Le aziende sono obbligate ad erogare i buoni pasto se espressamente previsti dai contratti collettivi applicati o dalla contrattazione di secondo livello o individuale; fuori da queste ipotesi l’erogazione è una scelta del datore di lavoro e il buono ha natura di fringe benefit. I buoni pasto vengono in genere rilasciati a quei lavoratori che superano l’ora del pasto e di norma nei giorni di presenza, sempre che si superi l’orario della pausa pranzo in base al proprio contratto.

Di norma, in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) il buono matura quando il dipendente svolge almeno 6 ore lavorative al giorno, o almeno 3 ore di straordinario dopo la ripresa, con una pausa pranzo non inferiore a 30 minuti seguita da una ripresa dell’attività lavorativa.

I buoni pasto possono essere rilasciati anche ai lavoratori a tempo parziale con orario di lavoro che copre la fascia oraria di un pasto o una distanza tra abitazione e azienda che rende impossibile il consumo del pasto a casa propria. La Cassazione (sent. n. 22702/2014) ha riconosciuto il diritto al buono anche quando il lavoratore ha terminato il turno e i tempi di percorrenza non gli consentono di raggiungere l’abitazione entro la fascia oraria della pausa.

I buoni pasto spettano ai lavoratori subordinati anche se l’orario giornaliero non prevede una pausa per il pasto e a chi ha instaurato con il committente un rapporto continuativo di collaborazione. Questi principi sono affermati dall’Agenzia delle Entrate con specifica Risoluzione del 2006 e con la risposta ad interpello del 2021.

Buoni pasto durante le ferie

La prassi aziendale esclude la maturazione del buono nei giorni di ferie, sul presupposto che manchi la prestazione lavorativa. La giurisprudenza si è mossa in direzione diversa: la Cassazione (ord. n. 25840/2024) ha incluso i buoni pasto nella retribuzione feriale, in applicazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il principio è che durante le ferie va mantenuto ogni importo collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore, perché una riduzione della retribuzione nel periodo feriale può dissuadere il dipendente dal fruire del riposo. Su questo la Corte esclude che i CCNL possano introdurre restrizioni.

La Cassazione (ord. n. 18529 dell’8 giugno 2026) ha successivamente precisato che la retribuzione feriale deve essere comparabile a quella ordinaria senza obbligo di identità: l’esclusione di voci variabili è legittima quando non produce un effetto dissuasivo sulla fruizione del riposo, e la verifica si fa misurando l’incidenza della parte esclusa sulla retribuzione annua lorda, non sulla busta paga del mese. Nel caso deciso un’incidenza del 3,37% è stata ritenuta insufficiente a scoraggiare le ferie. Sulla natura delle voci il criterio non cambia, quindi le componenti stabili della busta paga seguono il lavoratore anche nel periodo di riposo.

Quando matura il buono pasto

La spettanza dipende dalla configurazione dell’orario più che dal tipo di contratto. Le situazioni più frequenti si risolvono così.

Situazione Maturazione del buono
Tempo pieno con pausa pranzo sì, nei giorni di presenza
Part time che copre la fascia del pasto
Part time fuori dalla fascia del pasto solo se la distanza da casa impedisce il rientro
Orario senza pausa per il pasto sì, se previsto dal contratto o dalla policy
Ferie sì per Cass. ord. 25840/2024, contro la prassi che le esclude
Malattia e permessi retribuiti no
Trasferta con rimborso del pasto no
Collaborazione continuativa non subordinata

La maturazione dei buoni pasto in smart working la maturazione dipende dagli accordi individuali o collettivi e dalle policy aziendali: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione fiscale opera a prescindere dall’articolazione dell’orario e dalla modalità di svolgimento della prestazione, quindi il buono erogato a chi lavora da remoto gode dello stesso trattamento di quello erogato in presenza.

Agevolazioni e tasse sui buoni pasto

Il buono pasto è uno strumento di contrattazione spesso utilizzato per incrementare la soddisfazione dei lavoratori integrandone la RAL, con un trattamento fiscale che lo rende più efficiente di un aumento retributivo di pari valore netto.

Il valore del buono non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro soglie giornaliere differenziate per formato: 4 euro per i ticket cartacei e 10 euro per quelli elettronici e digitali, dopo l’innalzamento disposto dall’art. 1, comma 14, della L. 30 dicembre 2025, n. 199, che ha modificato l’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR. La parte eccedente è imponibile ai fini IRPEF e contributivi. Per il datore di lavoro il costo è integralmente deducibile dal reddito d’impresa.

=> Buoni pasto 2026: regole su esenzione fiscale e utilizzo

Regole di utilizzo dei buoni pasto

Il D.M. 7 giugno 2017, n. 122, all’art. 4, fissa i limiti che valgono per qualunque emittente e formato. I buoni non sono cedibili, non sono commercializzabili, non sono convertibili in denaro e sono utilizzabili soltanto dal titolare, quindi il dipendente non può trasferirli a un collega o a un familiare.

Sono inoltre utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale, senza diritto al resto da parte dell’esercente, e sono cumulabili fino a otto nell’ambito della stessa spesa. Il limite degli otto buoni riguarda la spendibilità e va tenuto distinto dalla soglia giornaliera di esenzione, che opera invece sull’erogazione.

Alternative al buono pasto

Laddove vige l’obbligatorietà, le alternative sono la mensa aziendale, la mensa esterna convenzionata e l’indennità sostitutiva di mensa, erogata come voce della busta paga.

L’indennità è imponibile per intero, sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro, con un’unica eccezione prevista dall’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR: per gli addetti a cantieri edili e ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo prive di servizi di ristorazione l’indennità non concorre al reddito fino a 5,29 euro giornalieri. Fuori da queste ipotesi il buono pasto produce, a parità di costo per l’impresa, un netto sensibilmente più alto.