NASpI in apprendistato, dimissioni dopo la maternità senza rientro al lavoro

Risposta di Barbara Weisz

16 Giugno 2026 09:29

Irene chiede:

Vorrei dare le dimissioni avendo un bimbo di 8 mesi. Ho un contratto apprendistato part-time da 30 ore settimanali iniziato il 14 maggio 2024. Ho goduto di maternità anticipata per gravidanza a rischio da metà febbraio al 2 ottobre 2025, maternità obbligatoria fino al 7 gennaio 2026 e dei 6 mesi di congedo parentale che finiranno l’8 luglio. Per calcolare la durata della NASpI contano oppure si calcola solo il lavoro effettivo?

Sì, i periodi di maternità e congedo parentale contano: sono coperti da contribuzione figurativa utile alla NASpI, quindi la durata non si misura sul solo lavoro in presenza. Due aspetti del suo caso meritano attenzione, perché è un apprendistato e perché lei intende dare le dimissioni senza rientrare al lavoro.

L’apprendista ha diritto alla NASpI

L’apprendista ha diritto alla NASpI come ogni lavoratore dipendente, perché durante l’apprendistato si versa la contribuzione contro la disoccupazione. La forma part-time non cambia l’accesso alla prestazione, incide solo sull’importo, che è commisurato alla retribuzione imponibile.

Dimissioni senza rientro ma entro il primo anno

Dimettersi senza rientrare dà diritto alla NASpI solo se le dimissioni cadono nel periodo tutelato contro il licenziamento, cioè fino al compimento del primo anno di vita del bambino (art. 55 del Dlgs 151/2001). Con un bimbo di 8 mesi ha ancora margine; superato il primo compleanno sarebbero dimissioni volontarie ordinarie, che non danno diritto al sussidio. Le dimissioni in questo periodo vanno convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro e le danno anche diritto all’indennità sostitutiva del mancato preavviso.

Come si calcola la durata

I contributi figurativi della maternità obbligatoria e dell’interdizione anticipata per gravidanza a rischio sono utili, perché all’inizio dell’astensione, a febbraio 2025, lei aveva già contribuzione versata dall’assunzione del 14 maggio 2024; lo sono anche i periodi di congedo parentale, regolarmente indennizzati e fruiti durante il rapporto.

La durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino a 24 mesi: dimettendosi al termine del congedo parentale, l’8 luglio 2026, avrebbe circa 26 mesi di contribuzione utile dal 14 maggio 2024, quindi una prestazione di circa 13 mensilità.

I contributi utili secondo la Circolare INPS

Ai fini della NASpI dopo la maternità l’elenco completo della contribuzione utile al calcolo è contenuto nella Circolare INPS 94/2015:

  • i contributi previdenziali, comprensivi della quota DS e ASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione, e i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dove sia prevista la totalizzazione;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi per anno solare.

Il calcolo nel suo caso

Riassumendo i numeri, ipotizzando le dimissioni l’8 luglio 2026 al termine del congedo parentale:

  • contribuzione utile dal 14 maggio 2024 all’8 luglio 2026: circa 785 giorni, pari a circa 112 settimane;
  • durata della NASpI, uguale alla metà delle settimane: circa 56 settimane, cioè circa 13 mensilità, entro il tetto dei 24 mesi;
  • importo commisurato alla retribuzione imponibile dell’apprendistato part-time, con la riduzione del 3% al mese a partire dal sesto mese di fruizione.

Se posticipa le dimissioni, sempre entro il primo anno di vita del bambino, le settimane utili aumentano e la durata sale di conseguenza. Il conteggio definitivo lo effettua l’INPS sull’estratto contributivo.

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Risposta di Barbara Weisz