Il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio può dimettersi entro il primo anno di vita del figlio senza rispettare il periodo di preavviso. La Corte di Cassazione, con la sentenza 1° giugno 2026, n. 17285, ricostruisce l’evoluzione della tutela e distingue il regime precedente dalla disciplina applicabile dal 13 agosto 2022: dopo il D.Lgs. 105/2022 anche i dieci giorni obbligatori previsti dall’articolo 27-bis del D.Lgs. 151/2001 consentono al padre di beneficiare dell’esonero.
In sintesi:
- per le dimissioni soggette alla disciplina vigente dal 13 agosto 2022, il padre che ha fruito del congedo obbligatorio o di quello alternativo può lasciare il lavoro entro il primo anno del figlio senza preavviso;
- la sentenza Cassazione n. 17285/2026 riguarda invece un rapporto cessato nel 2018 e applica la normativa precedente, che riservava la tutela al congedo di paternità alternativo;
- l’esonero richiede la fruizione del congedo di paternità e opera nel periodo protetto fino al compimento di un anno di età del bambino;
- le dimissioni del padre nel periodo tutelato devono essere convalidate dall’Ispettorato territoriale del Lavoro e possono dare accesso alla NASpI se ricorrono gli altri requisiti.
La Cassazione distingue le regole prima e dopo il 2022
La Cassazione, sentenza n. 17285/2026 del 1° giugno, chiarisce che la disciplina sulle dimissioni del padre è cambiata con il D.Lgs. 105/2022. Nel regime precedente l’esonero dal preavviso spettava al lavoratore che aveva fruito del congedo di paternità alternativo previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 151/2001, cioè nei casi di morte o grave infermità della madre, abbandono oppure affidamento esclusivo del bambino al padre.
La riforma entrata in vigore il 13 agosto 2022 ha modificato l’articolo 54, comma 7, del Testo Unico maternità e paternità inserendo espressamente anche il congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni disciplinato dall’articolo 27-bis. Il divieto di licenziamento si applica quindi al padre che ne abbia fruito e prosegue fino al compimento del primo anno di età del figlio.
La Suprema Corte rileva espressamente che questo ampliamento dell’articolo 54 ha prodotto un corrispondente ampliamento delle tutele dell’articolo 55, che disciplina le dimissioni durante il periodo protetto. La pronuncia del 2026 consente così di separare con chiarezza le controversie relative al vecchio regime dalle dimissioni soggette alle regole attuali.
Dimissioni senza preavviso dopo il congedo obbligatorio
Dal 13 agosto 2022 il padre che abbia utilizzato anche soltanto il congedo obbligatorio previsto dall’articolo 27-bis può dimettersi nel periodo protetto senza rispettare il preavviso. L’articolo 55 del D.Lgs. 151/2001 prevede infatti che la lavoratrice e il lavoratore interessati dalla tutela non siano tenuti a prestarlo.
La conseguenza economica riguarda anche l’indennità sostitutiva del preavviso: il datore non può addebitare al padre tutelato il costo delle giornate di preavviso non lavorate. Nel periodo protetto trovano inoltre applicazione le indennità previste dalla legge e dai contratti collettivi per il caso di licenziamento.
Ai fini dell’esonero è però necessario che il padre abbia effettivamente fruito del congedo di paternità. La tutela riguarda sia i dieci giorni obbligatori dell’articolo 27-bis, che diventano venti in caso di parto plurimo, sia il congedo alternativo dell’articolo 28.
Il caso del 2018 e la trattenuta da 5.648 euro
La vicenda decisa dalla Cassazione riguarda un lavoratore che nel 2018 aveva utilizzato il congedo obbligatorio di paternità allora vigente e si era dimesso entro un anno dalla nascita della figlia senza prestare il preavviso. Il datore aveva trattenuto dalle competenze finali un’indennità sostitutiva pari a 5.648,61 euro e aveva successivamente ottenuto un decreto ingiuntivo per altri 620,68 euro.
Il lavoratore chiedeva l’applicazione dell’articolo 55 anche alla propria situazione, sostenendo che la tutela dovesse comprendere il congedo obbligatorio. Tribunale e Corte d’Appello hanno respinto questa interpretazione e la Cassazione ha confermato la decisione, perché nel 2018 la normativa collegava l’esonero al congedo alternativo previsto dall’articolo 28.
La data delle dimissioni è quindi determinante: la riforma del 2022 non ha efficacia retroattiva sulla controversia esaminata dalla Suprema Corte. Per i rapporti disciplinati dalla normativa successiva opera invece l’estensione espressamente riconosciuta dalla stessa sentenza.
Quando il padre deve rispettare il preavviso
L’esonero dal preavviso previsto dall’articolo 55 non costituisce una regola generale per tutte le dimissioni presentate da un padre durante i primi anni del figlio. La tutela economica riguarda il periodo in cui opera il divieto di licenziamento e presuppone la fruizione del congedo di paternità.
Il primo anno di vita del bambino rappresenta quindi il limite temporale della specifica tutela sul preavviso. Dopo il compimento di un anno tornano applicabili le regole ordinarie previste dal contratto collettivo e dal rapporto individuale, salvo altre cause che consentano le dimissioni senza preavviso.
Una distinzione va fatta anche rispetto al congedo parentale, che segue una disciplina differente e non produce da solo l’esonero previsto per il congedo di paternità.
Convalida delle dimissioni all’Ispettorato
Le dimissioni presentate nel periodo di tutela della genitorialità seguono una procedura speciale e non la normale procedura telematica utilizzata dalla generalità dei dipendenti. L’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. 151/2001 prevede la convalida presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro competente.
Per il padre interessato dalla tutela, la procedura può essere ricostruita in questi termini:
- il lavoratore comunica al datore la propria volontà di rassegnare le dimissioni, indicando la data di cessazione del rapporto;
- presenta all’Ispettorato territoriale del Lavoro la richiesta di convalida delle dimissioni, allegando la documentazione richiesta;
- l’Ispettorato verifica la genuinità della volontà del lavoratore attraverso il colloquio previsto dalla procedura, disponibile anche a distanza attraverso il servizio INL;
- la cessazione acquista efficacia con la convalida dell’Ispettorato, mentre la data di risoluzione rimane quella indicata nella comunicazione al datore.
L’obbligo di convalida riguarda le dimissioni presentate nei primi tre anni di vita del bambino, un arco temporale più lungo rispetto a quello dell’esonero dal preavviso. Ai fini di quest’ultimo continua infatti a rilevare il primo anno di vita del figlio.
NASpI dopo le dimissioni per paternità
Le stesse modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2022 consentono al padre che abbia fruito del congedo obbligatorio di accedere alla NASpI dopo le dimissioni nel periodo protetto, se possiede gli altri requisiti richiesti per l’indennità. La Circolare INPS n. 32/2023 ha espressamente esteso questa possibilità sia al congedo obbligatorio sia a quello alternativo.
Le regole sulla NASpI dopo le dimissioni per paternità comportano anche l’obbligo per il datore di versare il ticket di licenziamento. Il diritto alla disoccupazione e l’esonero dal preavviso derivano quindi dalla stessa estensione delle tutele riconosciute al padre lavoratore dopo la riforma del 2022.