L’incremento delle speranze di vita comporterà un’interruzione nell’erogazione dell’assegno mensile di APE Sociale oppure la prestazione sarà prorogata automaticamente fino alla nuova data di decorrenza della pensione di vecchiaia?
L’APE sociale è pagata fino a quando il titolare raggiunge l’età della pensione di vecchiaia richiesta nell’anno in cui la matura: se l’adeguamento alla speranza di vita sposta in avanti quell’età, si sposta in avanti anche la copertura dell’assegno. L’indennità prosegue quindi – senza domanda di proroga – fino al mese in cui si perfeziona il nuovo requisito. La pensione di vecchiaia, invece, andrà chiesta per tempo con domanda specifica all’INPS.
In sintesi:
- la durata dell’APE sociale è fissata dall’art. 1, comma 179, della L. n. 232/2016 e dall’art. 7, comma 2, del DPCM n. 88/2017 con rinvio all’età di vecchiaia dell’art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011, soggetta agli adeguamenti alla speranza di vita;
- l’età per la pensione di vecchiaia sale a 67 anni e 1 mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028 (Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026);
- i lavoratori gravosi che al pensionamento percepiscono l’APE sociale non hanno l’esenzione dagli scatti del biennio 2027-2028 (art. 1, comma 190, L. n. 199/2025);
- la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti e si ottiene con domanda all’INPS.
Durata dell’APE sociale legata all’età di vecchiaia
La legge aggancia la durata dell’APE sociale a un’età che cambia nel tempo. L’art. 1, comma 179, della L. n. 232/2016 riconosce l’indennità fino al «conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia», e l’art. 7, comma 2, del DPCM n. 88/2017 ripete lo stesso termine finale. Quell’età è quella dell’art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011, che la stessa norma sottopone agli incrementi della speranza di vita dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010: il rinvio è mobile e segue ogni scatto.
La Legge di Bilancio 2026 conferma questa lettura. L’art. 1, comma 190, della L. n. 199/2025 si occupa dei soggetti che «al momento del pensionamento» godono dell’APE sociale e applica loro i requisiti incrementati: la norma presuppone che l’indennità sia ancora in pagamento quando scatta la nuova età di vecchiaia.
L’INPS non ha ancora dedicato istruzioni specifiche alla prosecuzione dell’assegno. La Circolare n. 28/2026 cita l’APE sociale solo per escludere i gravosi dall’esenzione, mentre la Circolare n. 41 del 3 aprile 2026 riguarda il prolungamento di isopensione, assegni straordinari dei fondi di solidarietà e indennità di espansione. Su questa base un patronato ha ipotizzato un mese senza copertura per chi è entrato in APE nel 2023 a 63 anni; il comma 179 non fissa però una durata di quattro anni né l’età di vecchiaia vigente al momento dell’accesso, e rinvia all’età richiesta quando il requisito si perfeziona.
Termine APE sociale nel 2027 e 2028
Per chi compie 67 anni dal 2027, la fine dell’APE sociale slitta di uno o tre mesi, secondo l’anno in cui si perfeziona il requisito fissato dall’art. 1, comma 185, della L. n. 199/2025. L’indennità è pagata fino al mese in cui si raggiunge la nuova età e la pensione di vecchiaia parte dal mese seguente. Quando il compleanno cade a fine anno, il requisito si perfeziona nell’anno successivo e si applica quello più alto.
| Data di nascita | Età di vecchiaia e ultimo mese di APE sociale |
|---|---|
| fino a dicembre 1959 | 67 anni, raggiunti entro il 2026: APE fino al mese del compleanno |
| da gennaio a novembre 1960 | 67 anni e 1 mese nel 2027: APE fino al mese successivo al compleanno |
| da dicembre 1960 a settembre 1961 | 67 anni e 3 mesi nel 2028: APE fino al terzo mese successivo al compleanno |
| da ottobre 1961 | età del 2029 da fissare con decreto; stima della Ragioneria generale dello Stato: 67 anni e 6 mesi |
Per i nati dall’ottobre 1961 la data dipende dall’età pensionabile dal 2029, che sarà fissata sui dati Istat accertati a consuntivo. Il mese esatto di decorrenza della pensione si ottiene con il calcolo dell’età pensionabile, inserendo data di nascita, anni di contributi e categoria di appartenenza.
Gravosi in APE sociale esclusi dall’esenzione scatti
Chi percepisce l’APE sociale come addetto a lavori gravosi subisce l’aumento dell’età di vecchiaia anche se ha svolto l’attività per il periodo che darebbe diritto alla deroga. L’art. 1, commi 186 e 187, della L. n. 199/2025 esclude dagli incrementi del biennio 2027-2028 i gravosi con almeno 30 anni di contributi, che con sette anni di attività negli ultimi dieci accedono alla vecchiaia a 66 anni e 7 mesi; il comma 190 nega questa esenzione a chi al pensionamento gode dell’APE sociale, come chiarisce il paragrafo 4 della Circolare INPS n. 28/2026. Per il titolare gravoso vale quindi la tabella generale.
Domanda di pensione a fine APE sociale: il suo caso
Nel suo caso l’assegno APE sociale prosegue fino al mese indicato in tabella per la sua data di nascita, senza domande aggiuntive. La scadenza del 31 dicembre 2026 fissata dalla L. n. 199/2025 riguarda chi matura entro quella data i requisiti di accesso e non incide sulla durata degli assegni già liquidati, stabilita dal comma 179.
La domanda di pensione di vecchiaia dopo l’APE sociale va presentata dall’interessato, ed è opportuno inviarla prima del mese in cui si perfeziona il nuovo requisito, così che il primo rateo di pensione segua l’ultima mensilità di APE senza intervalli.
L’assegno cessa prima solo se nel frattempo si maturano i requisiti della pensione anticipata: l’art. 1, comma 183, della L. n. 232/2016 prevede la decadenza e l’art. 8, comma 2, del DPCM n. 88/2017 la fissa alla data di decorrenza della pensione anticipata. Nel 2027 l’anticipata ordinaria richiede 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne, con decorrenza tre mesi dopo la maturazione.
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