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Contributi figurativi maternità e pensione tra accredito e riscatto

di Anna Fabi

2 Settembre 2026 09:58

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I contributi figurativi per maternità incidono su diritto e importo della pensione: quando valgono, quando serve il riscatto e quali regole si applicano.

Nel 2026 il rapporto tra maternità e pensione resta centrale per chi valuta quando uscire dal lavoro e con quale assegno. I contributi figurativi per maternità servono sia per il diritto sia per la misura della pensione ma non tutte le tutele funzionano allo stesso modo: bisogna distinguere tra accredito e riscatto contributivo, tra periodi dentro o fuori dal rapporto di lavoro, tra sistema misto o contributivo e tra lavoro dipendente, autonomo o in Gestione Separata.

In sintesi:

  • i contributi figurativi per maternità possono essere utili sia per maturare il diritto alla pensione sia per determinarne l’importo;
  • l’accredito della maternità può essere gratuito anche fuori dal rapporto di lavoro, ma richiede almeno cinque anni di contribuzione effettiva da lavoro dipendente;
  • il riscatto dei contributi di maternità riguarda soprattutto i periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro;
  • nel 2026 i contributi figurativi non valgono per raggiungere i 20 anni di contribuzione effettiva richiesti dalla pensione anticipata contributiva;
  • le lavoratrici madri nel sistema contributivo possono beneficiare di un anticipo dell’età pensionabile o di coefficienti più favorevoli e di soglie ridotte per l’accesso alla pensione anticipata contributiva.

Contributi figurativi maternità e pensione, quanto valgono

I contributi figurativi sono periodi riconosciuti ai fini previdenziali senza un versamento diretto da parte della lavoratrice. Nel caso della maternità, la regola generale è favorevole: i mesi coperti dalla tutela non servono soltanto a conservare la continuità contributiva, ma concorrono anche al calcolo della pensione.

Il fatto che l’indennità di maternità sia di norma collegata a una quota della retribuzione o del reddito non significa che la pensione venga automaticamente penalizzata. La valorizzazione previdenziale del periodo segue infatti regole specifiche, diverse da quelle con cui viene pagata l’indennità economica.

Per capire l’effetto sulla pensione futura bisogna quindi separare tre piani diversi:

  • la tutela economica della maternità, cioè l’indennità corrisposta durante l’assenza dal lavoro;
  • la copertura previdenziale del periodo, cioè l’accredito dei contributi figurativi o, nei casi previsti, il riscatto dei contributi di maternità;
  • la formula pensionistica con la quale si andrà in pensione, perché alcune prestazioni ammettono i figurativi e altre richiedono contributi effettivi.

Accredito contributi maternità durante il rapporto di lavoro

Quando il congedo di maternità si colloca durante un rapporto di lavoro dipendente, il periodo è coperto previdenzialmente e viene valorizzato nell’anzianità assicurativa. In pratica, i cinque mesi di astensione obbligatoria non si trasformano in un vuoto contributivo. In molte situazioni la copertura emerge direttamente nella posizione assicurativa grazie ai flussi trasmessi dal datore di lavoro, ma resta comunque opportuno controllare l’estratto conto contributivo. Se il periodo non compare o risulta incompleto, la lavoratrice può chiedere la sistemazione della propria posizione all’INPS.

Congedo parentale e contributi figurativi

Anche il congedo parentale fruito durante il rapporto di lavoro può essere coperto da contribuzione figurativa. Non è quindi corretto ridurre la materia alla formula secondo cui la maternità obbligatoria dà sempre solo accredito gratuito e l’astensione facoltativa comporta sempre riscatto oneroso. Quando il congedo parentale si colloca in costanza di rapporto, la tutela previdenziale esiste.

Il riscatto maternità per la pensione diventa invece rilevante quando si vogliono valorizzare periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori da un rapporto di lavoro.

Accredito maternità fuori dal rapporto di lavoro

La legge consente di chiedere l’accredito figurativo della maternità anche quando il periodo tutelato si colloca fuori da un rapporto di lavoro. Per ottenere l’accredito gratuito occorre poter far valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva maturata in costanza di lavoro dipendente. Il periodo da riconoscere non deve inoltre risultare già coperto da altra contribuzione.

=> Riscatto maternità anche senza lavoro: requisiti e opzioni

La durata accreditabile dipende dal periodo storico in cui si è verificato l’evento, perché la disciplina della maternità è cambiata nel tempo. Per gli eventi più recenti il riferimento ordinario resta quello dei cinque mesi di congedo di maternità, mentre per quelli più risalenti valgono le regole in vigore alla data del parto.

I contributi figurativi di maternità non vanno in prescrizione secondo le regole applicabili ai contributi omessi dal datore di lavoro. Se il periodo manca dall’estratto conto, può quindi esserne chiesto il riconoscimento all’INPS.

Riscatto contributi maternità, quando serve

Il riscatto contributi maternità va distinto dall’accredito figurativo gratuito. Il riscatto non è la regola per i cinque mesi di congedo di maternità obbligatorio, che nei casi previsti possono essere coperti con contribuzione figurativa. Riguarda invece, in via generale, i periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro.

Per chiedere il riscatto maternità per la pensione servono almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. L’operazione è onerosa e il costo varia in base al periodo da riscattare e al sistema pensionistico applicabile.

Strumento Quando si usa
accredito contributi maternità serve a valorizzare gratuitamente, nei casi previsti, i periodi di congedo di maternità, anche fuori dal rapporto di lavoro se sono presenti i requisiti richiesti.
riscatto contributi maternità serve a coprire a pagamento, nei casi previsti, periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro.

L’onere del riscatto viene determinato con criteri diversi a seconda che il periodo ricada nel sistema retributivo, misto o contributivo. Il suo effetto va quindi valutato in relazione sia all’anzianità aggiuntiva sia all’aumento atteso dell’assegno.

Maternità e pensione nel sistema misto

Per chi ha anzianità contributiva precedente al 1996 e rientra quindi nel sistema misto, i periodi riconosciuti per maternità possono concorrere al diritto alla pensione e alla misura dell’assegno nelle quote interessate dal metodo retributivo o contributivo.

La presenza di contribuzione figurativa per maternità non impedisce, in quanto tale, l’accesso alla pensione anticipata ordinaria. Il punto va però distinto dai casi in cui una specifica prestazione richiede espressamente una quota minima di contribuzione effettiva.

Maternità e pensione nel sistema contributivo

Per chi rientra interamente nel sistema contributivo, i mesi coperti dalla maternità possono avere peso previdenziale sul montante e sull’importo finale, ma il quadro cambia quando si valuta l’accesso alla pensione anticipata contributiva.

Nel 2026 questa formula richiede 64 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione effettiva e un importo minimo della prima rata pari a tre volte l’assegno sociale, con soglie ridotte per le madri.

Per la pensione anticipata contributiva i contributi figurativi non valgono per raggiungere i 20 anni di contribuzione effettiva. Restano utili nella posizione previdenziale e possono incidere sull’importo, ma non sostituiscono i contributi effettivamente versati richiesti da questa specifica formula di uscita.

I vantaggi pensionistici per le madri

Le lavoratrici madri alle quali si applica integralmente il sistema contributivo possono beneficiare di ulteriori agevolazioni che incidono sulla data di pensionamento o sull’importo dell’assegno:

  • l’età pensionabile può essere anticipata di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo di sedici mesi;
  • in alternativa all’anticipo anagrafico, è possibile utilizzare coefficienti di trasformazione più favorevoli, che aumentano il valore della pensione;
  • per la pensione anticipata contributiva, la soglia minima dell’assegno si riduce a 2,8 volte l’assegno sociale con un figlio e a 2,6 volte con almeno due figli.

Questi benefici non trasformano però i figurativi in contribuzione effettiva. Sono due strumenti distinti e devono essere valutati separatamente quando si verifica il diritto alla pensione.

Dipendenti, autonome e Gestione Separata

L’effetto della maternità sulla pensione cambia anche in base alla gestione previdenziale di appartenenza.

Categoria Regola generale
lavoratrici dipendenti i periodi di congedo di maternità durante il rapporto di lavoro sono coperti e rilevano, in via generale, per diritto e misura della pensione.
iscritte alla Gestione Separata i periodi tutelati producono effetti previdenziali secondo la disciplina specifica della gestione.
artigiane, commercianti e altre autonome INPS la tutela economica della maternità e la contribuzione pensionistica seguono le regole proprie della gestione di appartenenza.
libere professioniste con Cassa indennità e copertura previdenziale dipendono dalla disciplina della singola Cassa professionale.

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, il diritto all’indennità richiede in via generale almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti il periodo tutelato. Per le professioniste iscritte alle Casse private occorre invece verificare la disciplina del proprio ente previdenziale.

La maternità riduce la pensione?

Non esiste una regola secondo cui i cinque mesi di maternità riducono automaticamente l’importo della pensione. I contributi figurativi per maternità possono essere utili sia ai fini del diritto sia ai fini della misura.

Una differenza rispetto a una carriera senza interruzioni può emergere in casi specifici, per esempio quando si punta a una pensione che richiede contribuzione effettiva, quando un periodo fuori dal rapporto di lavoro non è stato ancora accreditato o riscattato oppure quando il valore previdenziale viene determinato con criteri diversi rispetto alla contribuzione ordinaria.