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Congedo maternità e pensione: come si calcola e riscatta

di Anna Fabi

Pubblicato 16 Febbraio 2024
Aggiornato 25 Marzo 2024 11:57

Maternità, riscatto o accredito dei contributi figurativi di congedo parentale per la pensione: differenze tra procedure ed eventuali costi.

La lavoratrice in maternità può chiedere, a seconda dei casi, l’accredito dei contributi figurativi o il loro riscatto ai fini previdenziali. Due procedure distinte, entrambe utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni.

Vediamo in quale caso è possibile ricorrere all’una o all’altra e come fare, come funzionano i due strumenti e quali differenze comportano.

Come viene considerata la maternità ai fini pensionistici?

Il periodo di astensione obbligatoria per maternità è coperto da un’indennità sostitutiva erogata dall’INPS, ma non da un accredito automatico dei contributi previdenziali.

La copertura contributiva di questo periodo deve essere richiesta dalla lavoratrice stessa, presentando apposita domanda all’INPS, allegando l’autocertificazione in sostituzione del certificato per riassunto dell’atto di nascita del bambino. Si tratta di contributi figurativi che vengono accreditati, una volta richiesti, del tutto gratuitamente.

Differenza tra astensione obbligatoria e facoltativa

L’astensione obbligatoria dal lavoro, il cosiddetto congedo di maternità, ha una durata di 5 mesi. I contributi che maturano in questo periodo possono essere valorizzati ai fini della pensione. L’astensione facoltativa per gravidanza, il cosiddetto congedo parentale, offre invece a madri e padri la possibilità di assentarsi per un determinato monte di ore, sfruttando specifici permessi previsti per questo scopo.

Mentre l’accredito è gratuito (ma è necessario farne richiesta), sono invece previsti dei costi per il riscatto dei contributi relativi ai periodi di maternità. Bisogna infatti distinguere tra contributi accreditabili per i periodi di astensione obbligatoria e contributi riscattabili per l’astensione facoltativa.

Accredito dei contributi di maternità: per chi?

Possono ottenere l’accredito figurativo tutte le lavoratrici che hanno beneficiato del congedo obbligatorio di maternità e che abbiano maturato almeno un contributo settimanale in tutta la vita assicurativa, purché il periodo per il quale si chiede l’accredito figurativo dei contributi si collochi nell’ambito di un rapporto di lavoro per il quale sussista l’obbligo del versamento dei contributi nell’assicurazione generale obbligatoria.

Per richiedere l’accredito di contributi figurativi per la maternità in un periodo al di fuori di un rapporto di lavoro è invece necessario che la lavoratrice possa far valere almeno 5 anni di contributi versati per attività lavorativa subordinata.

=> Maternità: indennità anche in congedo straordinario

Accredito della maternità, per quali periodi?

A seconda di quando sia avvenuto il parto, è possibile distinguere diversi periodi di contributi accreditabili gratuitamente a seconda della data di evento:

  • entro il 17 gennaio 1972: 3 mesi precedenti la data presunta del parto e le 8 settimane successive per le lavoratrici dell’industria, per le 8 settimane precedenti alla data presunta del parto e le 8 successive per le addette ai lavori agricoli, per le 6 settimane precedenti dalla data presunta del parto e per le 8 successive per le lavoratrici degli altri settori;
  • dal 18 gennaio 1972 al 31 dicembre 1999: i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi;
  • dopo il 1° gennaio 2000: il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi al parto (complessivamente 22 settimane), ma solo se il medico specialista del SSN o quello competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro abbia certificato che la permanenza in attività non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In ogni caso, è accreditabile figurativamente anche il periodo che va dalla data presunta a quella effettiva del parto.

Maternità: quanti mesi di contributi figurativi per ogni figlio?

E’ possibile ottenere il riscatto dei contributi figurativi obbligatori per i 2 mesi antecedenti e per i 3 successivi al parto (5 mesi per ogni figlio).

Diverso il caso dell’astensione facoltativa, per il quale si rende necessario un vero e proprio riscatto dei contributi previdenziali a fronte del pagamento di una certa somma a carico del richiedente. Anche in questo caso è necessario che la lavoratrice presenti apposita domanda alla sede INPS territorialmente competente, unitamente ad autocertificazione attestante tutti i dati da cui si possano desumere maternità, paternità e data di nascita del bambino.

Riscatto maternità, per quali periodi si può chiedere?

Ci sono differenze a seconda del periodo in cui è avvenuto il congedo:

  • tra il 4 gennaio 1951 e il 17 gennaio 1972: il riscatto può essere richiesto solo dalla madre per il periodo successivo alle 8 settimane di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino;
  • tra il 18 gennaio 1972 e il 17 dicembre 1977 (Legge 1204/1971): il riscatto può essere richiesto solo dalla madre per il periodo successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino;
  • tra il 18 dicembre 1977 e il 27 marzo 2000 (Legge 903/1977): il riscatto può essere riconosciuto alla madre o, in alternativa, al padre per il periodo successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita dello stesso;
  • dal 28 marzo 2000 (Legge 53/2000): il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre per il periodo successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, è quello previsto nei casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità e deve collocarsi entro i primi 8 anni di vita del bambino.

Riscattare la maternità per la pensione, come si fa?

Per richiedere il riscatto dei contributi per i periodi di astensione facoltativa per maternità è necessario aver versato almeno 260 contributi settimanali di effettiva attività lavorativa (5 anni di contribuzione), compresi i periodi in cui vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi, anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro, come nei periodi di ferie, malattia retribuita e così via.

Per calcolare l’onere del riscatto si tiene conto dell’età, del periodo da riscattare, del sesso del richiedente e della retribuzione media settimanale percepita. Il calcolo si differenzia in base al periodo di maternità da riscattare:

  • per i periodi precedenti al 1° gennaio 1996, l’onere è calcolato secondo i criteri della riserva matematica prevista in caso di costituzione di posizione assicurativa per contribuzione omessa e caduta in prescrizione;
  • per i periodi successivi al 1° gennaio 1996, l’onere è calcolato secondo i criteri della riserva matematica se il richiedente ha diritto ad una pensione interamente retributiva potendo far valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, e con il calcolo percentuale, previsto con il sistema contributivo, per coloro che non possono far valere la predetta anzianità.