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Contratti integrativi nella PA, premi e fondi per 2 milioni di dipendenti

di Redazione PMI.it

31 Luglio 2026 09:00

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Il monitoraggio ARAN conta 18.197 accordi decentrati e il 72% delle sedi attive, con gli obblighi di trasmissione fissati a cinque giorni dalla firma

La contrattazione decentrata non è mai stata così diffusa nella Pubblica Amministrazione: 18.197 contratti integrativi trasmessi ad ARAN e CNEL in un solo anno. Questi accordi – che distribuiscono premi, indennità e risorse dei fondi accessori sede per sede per oltre un terzo – si riferiscono però ad annualità già chiuse. Ecco in sintesi i numeri del Rapporto 2026 sul monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico, presentato da ARAN il 16 luglio:

  • gli accordi acquisiti coprono 2.050.370 dipendenti non dirigenti, il 78,8% della platea;
  • il 72% delle sedi di contrattazione ha trasmesso almeno un atto negoziale, il valore più alto dal 2016;
  • Istruzione e Ricerca e Funzioni Locali insieme superano l’82% degli invii;
  • le RSU hanno sottoscritto il 93,2% dei contratti destinati al personale dei comparti;
  • la trasmissione ad ARAN e CNEL entro cinque giorni dalla sottoscrizione è prevista dall’art. 40-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001.

La serie storica dei contratti integrativi trasmessi

Il totale di 18.197 contratti integrativi supera i 18.116 del 2024 e i 13.242 del 2016, primo anno della rilevazione, con una crescita complessiva del 37,4% in un decennio. La serie mostra il picco intermedio del 2019, la caduta del 2020 per effetto della pandemia e una risalita che ha portato i volumi su livelli stabilmente più alti. I dati arrivano dalla Procedura unificata di trasmissione ARAN-CNEL e il documento è redatto ai sensi dell’art. 46, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

L’andamento degli atti acquisiti in banca dati anno per anno è il seguente:

Anno Contratti integrativi trasmessi
2016 13.242
2017 14.641
2018 14.071
2019 16.895
2020 13.346
2021 15.141
2022 14.998
2023 16.863
2024 18.116
2025 18.197

Un secondo rapporto, più analitico, esaminerà nei prossimi mesi le materie trattate negli accordi decentrati, con una lettura dei contenuti che il documento di sintesi non copre.

I comparti che concentrano la contrattazione integrativa

Il comparto Istruzione e Ricerca è il primo per numero di atti, con 8.519 contratti pari al 46,8% del totale, seguito dalle Funzioni Locali con 7.837 accordi (43,1%), dalle Funzioni Centrali con 1.069 (5,9%) e dalla Sanità con 772 (4,2%). Il contributo maggiore arriva dai due settori più numerosi per platea di amministrazioni: la Scuola con 8.167 atti (45%) e i Comuni con 6.786 (37%).

Serie storica dei contratti integrativi trasmessi dalle pubbliche amministrazioni dal 2016 al 2025

La diffusione della contrattazione decentrata si misura però sulle sedi attive, non sui volumi assoluti. Nel 2025 il 71,7% delle sedi di contrattazione ha trasmesso almeno un atto negoziale, massimo storico della rilevazione. Istruzione e Ricerca guida con l’88% di sedi attive grazie alla spinta della Scuola (89,2%), davanti a Università (87,1%) e Ministeri (75,8%). Il valore più basso è quello degli enti pubblici non economici, fermo al 20,1%, dove incidono ordini professionali e ACI territoriali di piccolissime dimensioni.

Distribuzione per comparto ed ex comparto dei contratti integrativi trasmessi nel 2025

I rinnovi dei CCNL e l’attività negoziale di secondo livello

Il legame fra rinnovo del contratto nazionale e contrattazione di secondo livello regge dove la firma arriva presto nell’anno. Nel 2025 sono stati sottoscritti il CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 il 27 gennaio, il CCNL Sanità il 27 ottobre, i contratti del personale PCM e dell’Area Funzioni Centrali il 28 ottobre e il CCNL Istruzione e Ricerca il 23 dicembre. La crescita per comparto segue quel calendario: Sanità +21% e Funzioni Centrali +19%, mentre Istruzione e Ricerca, che pure raccoglie quasi metà degli invii, si ferma a +3% perché il suo contratto nazionale è arrivato a fine dicembre.

Il caso più netto sono le Funzioni Locali, che hanno prodotto il 43,1% dei contratti integrativi del 2025 senza alcun rinnovo nazionale nell’anno: il loro CCNL 2022-2024 è stato sottoscritto il 23 febbraio 2026. La contrattazione decentrata negli enti locali segue quindi un ciclo proprio, agganciato alla gestione annuale dei fondi più che alla tornata contrattuale nazionale.

I ritardi nella contrattazione integrativa per comparto

Il 35,2% degli atti trasmessi nel 2025, pari a 6.398 contratti, si riferisce ad anni precedenti a quello di trasmissione. Il ritardo nella contrattazione integrativa è distribuito in modo molto disomogeneo: le Funzioni Locali si fermano all’8,6%, mentre le Funzioni Centrali arrivano al 62,2% e Istruzione e Ricerca al 56,2%. All’interno dei comparti i valori più alti sono quelli degli enti di ricerca (78,3%), dei Ministeri (73,2%) e della Scuola (56,8%).

Quota di contratti integrativi riferiti ad annualità precedenti per comparto nel 2025

La lettura che ne dà ARAN ribalta l’immagine tradizionale dei piccoli enti in affanno. La regolarità delle Funzioni Locali viene ricondotta all’attenzione storica degli enti alla gestione del trattamento accessorio e delle relazioni sindacali decentrate, mentre i ritardi si concentrano nelle amministrazioni di grandi dimensioni, dove le trattative sono più lunghe e la sottoscrizione slitta oltre l’anno di competenza.

Le tipologie di contratto e il fondo risorse decentrate

Gli accordi di natura solo economica sono il 56% del totale, quelli normativi il 38% e gli stralci su specifiche materie il 6%. La contrattazione integrativa decide ogni anno l’impiego delle risorse dei fondi accessori nei limiti fissati dai contratti nazionali e dalle regole contabili delle amministrazioni, e la prevalenza economica riflette la centralità del Fondo risorse decentrate. Lo schema è marcato nelle Funzioni Locali (78%) e nelle Funzioni Centrali (76%), mentre Istruzione e Ricerca si muove al contrario con il 63% di contratti normativi, effetto della Scuola (64%). La Sanità si divide fra accordi economici (46%) e stralci su specifiche materie (41%), la quota più alta fra tutti i comparti. Lo stesso rapporto avverte che la classificazione è indicata dalle amministrazioni invianti e che i confini fra le tre categorie non sono rigidi.

Sul fronte della copertura contrattuale, gli accordi acquisiti nel 2025 interessano 2.050.370 dipendenti non dirigenti su una platea di 2.600.713, pari al 78,8%, con l’Università al 95,1%, Istruzione e Ricerca all’89,2%, le Funzioni Centrali all’84% e le Funzioni Locali al 77,7%. Indietro la Sanità, ferma al 52,9%. Le somme distribuite in sede decentrata arrivano in busta paga come voci accessorie e scontano la tassazione ordinaria, così il netto dipende da scaglione IRPEF, addizionali e detrazioni: il calcolo dello stipendio netto permette di stimare l’importo effettivo a partire dal lordo riconosciuto.

L’adesione delle RSU e gli atti unilaterali

Le rappresentanze sindacali unitarie hanno sottoscritto il 93,2% dei contratti destinati al personale dei comparti nelle sedi in cui la RSU è prevista, con punte del 96,7% nella Scuola e del 91,6% nelle Funzioni Locali. Le eccezioni sono gli enti di ricerca (21,1%) e gli enti pubblici non economici (52,1%), dove la rappresentanza è spesso assente o poco strutturata. Gli atti unilaterali adottati ai sensi dell’art. 40, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 valgono lo 0,8% degli atti trasmessi, in calo dall’1,6% del 2016. Nel 15% dei casi la delegazione di parte pubblica comprende anche rappresentanti politici, con il picco delle Università al 75%, dove il CCNL assegna al Rettore la composizione della delegazione.

La distribuzione regionale dei contratti integrativi

Il Veneto guida la classifica per incidenza di sedi attive, con il 74,1% (1.142 sedi su 1.541), seguito dalla Lombardia con il 71,6% e dall’Emilia Romagna con il 70,1%. Per numero assoluto di atti l’ordine cambia: la Lombardia è prima con 2.960 contratti (16,3% del totale), alimentati soprattutto da Comuni (1.465) e Scuola (1.185), davanti al Lazio con 2.146 atti (11,8%), dove incidono i Ministeri con 752 contratti.

Contratti integrativi trasmessi per regione e quota di sedi di contrattazione attive nel 2025

La quota di sedi che trasmettono almeno un atto supera il 50% in quasi tutte le regioni, con l’eccezione di Calabria (49,5%) e Molise (44,0%). I valori bassi di Friuli-Venezia Giulia (32,7%), Trentino-Alto Adige (8,5%) e Valle d’Aosta (7,1%) hanno una spiegazione diversa dalla scarsa attività negoziale: molte amministrazioni delle regioni a statuto speciale non applicano i CCNL sottoscritti in sede ARAN e non sono soggette all’obbligo di trasmissione.

Gli obblighi di trasmissione e certificazione per gli enti

Ogni contratto integrativo va trasmesso in via telematica ad ARAN e CNEL entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, insieme alla relazione tecnico-finanziaria, alla relazione illustrativa e all’indicazione delle modalità di copertura degli oneri sugli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. È il flusso che alimenta il monitoraggio, ed è anche la ragione per cui il tasso di copertura reale è più alto di quello rilevato: alcune amministrazioni contrattano senza trasmettere.

La sequenza degli adempimenti a carico di ogni amministrazione è la seguente:

  • redazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa, sugli schemi predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001;
  • certificazione delle due relazioni e controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio da parte del collegio dei revisori dei conti, del collegio sindacale, degli uffici centrali di bilancio o dell’organo equivalente, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1;
  • trasmissione telematica del testo contrattuale ad ARAN e CNEL entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 5;
  • pubblicazione del contratto integrativo con le relazioni certificate nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il mancato rispetto della catena ha effetti diretti sull’ente. La certificazione degli organi di controllo è condizione di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo, e quando dagli accordi derivano costi incompatibili con i vincoli di bilancio si applica l’art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, con la nullità delle clausole difformi e il recupero delle somme indebitamente erogate nelle sessioni negoziali successive.