I contributi versati a forme di previdenza complementare derivanti dal premio di risultato beneficiano di un regime fiscale specifico e non consumano il plafond ordinario di deducibilità di € 5.164,57, di cui al punto 412 della Certificazione Unica. Le istruzioni della CU, infatti, precisano che: “L’importo dei contributi alle forme pensionistiche complementari versato per scelta del lavoratore in sostituzione del premio di risultato assoggettato a tassazione agevolata, non deve essere riportato nel presente punto.” Nella pratica, tuttavia, molte aziende non consentono il versamento diretto del premio di risultato alla previdenza complementare. Il premio viene prima convertito in welfare aziendale e successivamente, su scelta del lavoratore, destinato alla previdenza complementare.
Anche in questo caso il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro e le somme non vengono mai erogate o monetizzate a favore del dipendente.
Tuttavia, questo passaggio tecnico attraverso il welfare aziendale non risulta espressamente disciplinato nelle istruzioni della CU né, per quanto mi risulta, nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Proprio per questo, il mio ufficio paghe ritiene cautelativamente che i contributi versati al fondo pensione tramite il welfare aziendale debbano essere indicati nel punto 412 della CU, trattandoli quindi come contributi ordinari soggetti al limite di deducibilità di € 5.164,57. Vorrei pertanto chiedervi quale sia, a vostro avviso, la corretta interpretazione della normativa.
L’indicazione del suo ufficio paghe è corretta: quando il premio di risultato viene prima convertito in welfare aziendale e solo dopo destinato al fondo pensione, quel versamento segue il regime ordinario della previdenza complementare e va riportato nel punto 412 della Certificazione Unica, entro il limite di deducibilità. L’esenzione non soggetta a plafond vale soltanto per il premio devoluto direttamente al fondo. Le due fattispecie hanno infatti riferimenti normativi differenti, con conseguenze opposte sulla deducibilità:
- il premio di risultato versato direttamente al fondo gode dell’esenzione prevista dall’articolo 1, comma 184-bis, della legge n. 208/2015, anche oltre il tetto ordinario;
- il credito welfare destinato al fondo è onere deducibile ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera h), del TUIR, entro i limiti dell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis).
Il versamento intermediato dal welfare rientra quindi nel plafond, dall’anno d’imposta 2026 pari a 5.300 euro, e va indicato nel punto 412.
Premio di risultato e credito welfare: fiscalità a confronto
La differenza di trattamento nasce dalla diversa qualificazione delle somme che arrivano al fondo pensione.
Il premio di risultato destinato direttamente alla previdenza complementare ricade nell’articolo 1, comma 184-bis, della legge n. 208/2015, inserito dall’articolo 1, comma 160, della legge n. 232/2016, che esclude quei contributi dal reddito di lavoro dipendente «anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6» del D.Lgs. n. 252/2005. È l’unico caso in cui i versamenti superano il tetto di deducibilità senza essere tassati, neppure al momento della prestazione.
Il credito welfare, invece, segue le regole generali. La conversione del premio in beni e servizi di welfare e il successivo versamento al fondo si collocano nell’articolo 51, comma 2, lettera h), del TUIR, che rinvia ai limiti di deducibilità dell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis). Nessuna deroga al plafond: il vantaggio fiscale del welfare aziendale si esaurisce nell’esenzione a monte e non si somma all’extra-deduzione dei premi.
Da welfare a fondo pensione con tetto massimo
L’Agenzia delle Entrate ha qualificato espressamente questo caso. Con la risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, riferita a un piano che consente di usare il credito welfare come contribuzione aggiuntiva al fondo pensione, ha precisato che quei versamenti sono onere deducibile «sempreché risultino rispettati le condizioni e i limiti» dell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del TUIR. Per chi gestisce le paghe significa che il contributo transitato dal welfare aziendale consuma il plafond di deducibilità e va nel punto 412, come un qualsiasi versamento ordinario.
La collocazione nei punti della Certificazione Unica dipende dalla deducibilità del contributo e non dal soggetto che materialmente lo versa. E poiché il versamento dal welfare è deducibile entro il tetto, l’ufficio paghe lo colloca correttamente nel punto 412 insieme agli altri contributi ordinari.
Trattamento in base ad accordo di secondo livello
Se l’accordo di secondo livello prevede la devoluzione diretta del premio al fondo, il lavoratore accede all’esenzione piena e all’extra-deduzione; se ammette solo la conversione in welfare, il versamento segue il plafond ordinario e il punto 412.
Un esempio chiarisce la differenza. Su un premio di 3.000 euro destinato alla previdenza complementare, se l’accordo aziendale consente la devoluzione diretta quei 3.000 euro sono esenti, non consumano il plafond e non finiscono nel punto 412; se invece il premio transita prima dal credito welfare, gli stessi 3.000 euro diventano contribuzione ordinaria, erodono il tetto massimo e vanno indicati nel punto 412. A parità di importo versato al fondo, a fare la differenza è solo la via scelta, con un trattamento fiscale opposto.
La scelta dello strumento quindi, prima ancora della compilazione della Certificazione Unica, determina il vantaggio fiscale effettivo.
Deducibilità fino a 5.300 euro dal 2026
Il limite entro cui i versamenti sono deducibili è cambiato di recente. La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 201) ha modificato l’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005 e portato il limite a 5.300 euro per i versamenti deducibili ai fondi pensione, dai precedenti 5.164,57, con decorrenza dal periodo d’imposta 2026. I primi effetti si vedranno quindi nella dichiarazione dei redditi 2027.
Da segnalare un’incongruenza ancora aperta: lo stesso intervento fissa l’entrata in vigore al 1° luglio 2026 (comma 202), mentre la decorrenza dell’agevolazione è riferita all’intero periodo d’imposta 2026. In attesa di un chiarimento ufficiale, l’orientamento prevalente applica il nuovo limite fin dal 1° gennaio 2026.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz