Calcolo requisiti di reddito per la flat tax su aumenti retributivi da CCNL

Risposta di Barbara Weisz

5 Marzo 2026 09:27

Giuseppe chiede:

In merito alla flat tax al 5% per incrementi retributivi, il limite reddituale di 33.000 euro si riferisce ad imponibile contributivo o fiscale (ossia RAL al netto dei contributi dovuti alla previdenza)?

La detassazione sugli incrementi retributivi introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 ha rimesso al centro dell’attenzione un vecchio dubbio: quando la legge fissa un tetto reddituale per accedere a un’agevolazione fiscale, si guarda alla retribuzione annua lorda (RAL) oppure al reddito imponibile ai fini IRPEF? Nel caso della soglia di 33.000 euro prevista per la flat tax 5% sui rinnovi CCNL, la risposta è nella norma stessa e nella circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate.

Il tetto dei 33.000 euro nella norma: come va letto

Il riferimento normativo è l’articolo 7 della legge 199/2025 (Manovra 2026), che subordina l’accesso all’imposta sostitutiva del 5% alla condizione che il lavoratore abbia percepito, nell’anno 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. La formulazione è chiara: la norma non usa mai il termine RAL né il termine imponibile contributivo. Parla di reddito di lavoro dipendente — una categoria fiscale precisa, che rimanda direttamente al Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La circolare 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate ribadisce senza margini di interpretazione che l’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro (…«lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro»), confermando che il criterio di riferimento è quello fiscale ordinario.

Reddito da lavoro dipendente e RAL: soglie a confronto

La retribuzione annua lorda (RAL) è il totale delle somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore prima di qualsiasi trattenuta. Il reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF, invece, si ottiene sottraendo dalla RAL i contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore — contributi INPS o di altra cassa previdenziale obbligatoria. È questa seconda grandezza che rileva ai fini del requisito di accesso alla flat tax.

Lo conferma la struttura stessa dell’agevolazione. L’imposta sostitutiva al 5% si applica in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali: la base imponibile su cui opera è quindi la stessa dell’IRPEF. Sarebbe logicamente incoerente usare la RAL — grandezza lorda, ante-contributi — come soglia di accesso a un’imposta che poi si calcola sull’imponibile fiscale. La coerenza tra le due grandezze conferma il criterio: sia la soglia di accesso sia la base di calcolo fanno riferimento al reddito imponibile IRPEF, ossia alla RAL al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore.

In concreto, la verifica del limite va effettuata sul dato risultante dalla Certificazione Unica 2026 relativa all’anno 2025. Chi nel 2025 ha avuto più rapporti di lavoro deve consegnare al datore attuale le CU dei rapporti precedenti, oppure rendere una dichiarazione sostitutiva, per consentire la corretta verifica della soglia.

Un criterio per tutte le agevolazioni sul lavoro dipendente

Questo approccio non è specifico della flat tax sui rinnovi CCNL. Ogni volta che una norma fiscale usa l’espressione reddito di lavoro dipendente come soglia di accesso a un beneficio — dai premi di risultato alle detrazioni per carichi di famiglia — il riferimento è sempre all’imponibile IRPEF ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, che definisce il reddito di lavoro dipendente come l’insieme delle somme percepite al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Quando la legge vuole riferirsi alla RAL, lo dice esplicitamente. Quando usa la locuzione “reddito di lavoro dipendente”, l’interpretazione letterale porta all’imponibile fiscale.

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